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1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento delle piante, delle loro parti, dei derivati, delle droghe e degli altri prodotti naturali, inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute. A tali fini il Ministro della salute individua, con proprio decreto, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, le modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro due mesi dalla data di presentazione della domanda previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie, dei requisiti tecnici prescritti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, e della presenza di un responsabile del controllo di qualità che può prestare la propria attività anche con rapporto di tipo professionale. Il responsabile del controllo di qualità certifica ciascuna delle fasi del processo produttivo, secondo la normativa vigente. Il responsabile del controllo di qualità deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in scienze biologiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 2.
4. Le modificazioni dei dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , inclusi nella tabella di cui all'articolo 3,
5. 1. Valpiana.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ad autorizzazione del Ministero della salute fino alla fine del comma con le seguenti: a procedura di autorizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati la forma di presentazione dei prodotti, la planimetria del laboratorio, il nominativo e la qualifica del responsabile del controllo, l'indicazione dell'eventuale laboratorio di analisi esterno, inserito nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131.
5. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: igienico-sanitarie aggiungere le seguenti: ai fini della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
5. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
a) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
c) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
5. 7. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;
a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce «erboristico».
5. 6. Valpiana, Zanella.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.
5. 100. Governo.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire le lettere b), e c) con le seguenti:
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
5. 5. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
5. 8. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)