Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 24)

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale.