Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 23)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Abrogazioni)

1. La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, la legge 9 ottobre 1942, n. 1421, e successive modificazioni, e gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.
(Abrogazioni).

Al comma 1, dopo le parole: 30 ottobre 1940, n. 1724 aggiungere le seguenti: , nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.
22. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.