Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


Pag. 46


(A.C. 278 ed abb. - Sezione 20)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili e dei rispettivi programmi di educazione sanitaria, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e le scuole, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in farmacia e in erboristeria, assicurando la corretta informazione e la educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché sulla protezione e sullo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.
(Promozione della cultura erboristica).

Al comma 1, sostituire le parole: dell'uomo con la seguente: umana.
19. 1. Valpiana.
(Approvato)