...
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee per scopi personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.
Al comma 1, dopo le parole: scopi personali aggiungere le seguenti: e da parte dei raccoglitori erboristi diplomati, a scopo erboristico commerciale.
18. 3. Valpiana.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.
* 18. 1. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.
* 18. 2. Giacco, Zanella, Marcora, Burtone, Battaglia, Meduri.
(Approvato)