Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 19)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Tutela della flora)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti entro i quali è consentita la libera raccolta delle piante officinali spontanee per scopi personali, ed individuano le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.
(Tutela della flora).

Al comma 1, dopo le parole: scopi personali aggiungere le seguenti: e da parte dei raccoglitori erboristi diplomati, a scopo erboristico commerciale.
18. 3. Valpiana.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.
* 18. 1. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: professionale.
* 18. 2. Giacco, Zanella, Marcora, Burtone, Battaglia, Meduri.
(Approvato)