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1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, nomina una Commissione tecnico-scientifica composta da quindici membri.
2. La Commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta da:
a) quattro membri con funzioni consultive in relazione all'inserimento nella tabella di cui all'articolo 3 delle piante, delle loro parti e dei prodotti indicati nell'articolo 2, comma 1. Tali membri, esperti nelle discipline attinenti alla valutazione delle caratteristiche delle piante officinali ed alla loro commercializzazione, sono designati, due dal Ministro
della salute, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro delle attività produttive;
b) tre membri esperti nelle stesse discipline di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea primaria in tecniche erboristiche;
c) sette membri designati:
1) uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
2) uno dai produttori erboristici;
3) due dalle associazioni di categoria degli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici;
4) uno dalla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia;
5) uno dalle organizzazioni professionali agricole;
6) uno dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
3. I componenti della Commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano retribuzioni o emolumenti di qualsiasi natura.
4. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2.
Al comma 1, sostituire le parole: quindici membri con le seguenti: sedici membri.
Conseguentemente, al comma 2,
alla lettera a):
al primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: cinque membri.
al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
alla lettera b), sostituire le parole: tre membri con le seguenti: due membri.
alla lettera c):
all'alinea, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: otto membri;
al numero 2), sostituire la parola: uno con la seguente: due.
al numero 3), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
sopprimere il numero 4).
16. 1. Valpiana.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola: direttore con la seguente: presidente.
16. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: con funzioni consultive fino a Tali membri,
16. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) tre membri, esperti nelle materie di cui alla lettera a), individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra docenti dei corsi di laurea che
contemplano nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
16. 102. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: che organizzano e gestiscono con le seguenti: presso cui sono attivati.
16. 4. Valpiana.
Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: di categoria degli erboristi con le seguenti: nazionali di categoria aderenti ai sindacati più rappresentativi.
16. 6. Valpiana.