Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 15)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Pubblicità)

1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche e sulle proprietà del prodotto e non deve essere tale da indurre ad attribuire allo stesso proprietà e funzioni diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a). Alla pubblicità dei prodotti erboristici si applicano altresì le disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Pubblicità).

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: L'etichettatura, la presentazione alla vendita e.
14. 1. Giacco, Meduri, Marcora, Burtone, Battaglia.

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.
* 14. 2. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)

Al comma 1, alle parole: La pubblicità premettere le seguenti: La presentazione alla vendita e.
* 14. 3. Giacco, Zanella, Battaglia, Marcora, Meduri.
(Approvato)