1. I prodotti erboristici preconfezionati riportano sulla confezione o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, e l), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la dizione «prodotto erboristico» seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata» e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dalla parte della pianta contenuta e dalle indicazioni d'uso relative alle funzioni svolte come indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera a). La denominazione comune e la dizione «prodotto erboristico» sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri braille. Resta fermo l'obbligo delle indicazioni redatte congiuntamente nelle due lingue nei territori della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le indicazioni degli ingredienti previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferite al peso e al volume. Le indicazioni di cui al presente comma valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici preconfezionati derivanti da miscele.
3. Le confezioni esterne dei prodotti erboristici immesse sul mercato decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore. Il bollino è definito con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: etichette aggiungere le seguenti: ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
9. 1. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i), specificando fino alla fine del comma con le seguenti: h), i), specificando le eventuali modalità di utilizzazione da parte dei bambini, l), m) e m-bis) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, la dizione «prodotto erboristico» e le indicazioni relative alla denominazione comune, al nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte di pianta contenuta, e alle proprietà specifiche del prodotto, nonché alle precauzioni d'uso, se necessario. La denominazione comune e la dizione «prodotto erboristico» sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati sono riportate anche in caratteri braille.
9. 2. Valpiana.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: seguita dalle parole fino a: botanica internazionale.
9. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: seguita dalle parole «perciò senza attività terapeutica documentata».
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «perciò senza attività terapeutica documentata» con le seguenti: «il cui utilizzo può essere utile per coadiuvare le funzioni fisiologiche dell'organismo».
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
* 9. 4. Zanella, Giacco.
* 9. 5. Valpiana.
9. 7. Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.
9. 9. Valpiana.
9. 10. Valpiana.
* 9. 11. Valpiana.
* 9. 12. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
* 9. 13. Zanella.
3. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico ed alle precauzioni d'uso, se necessarie, possono essere ulteriormente riportate anche su altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento al prodotto medesimo.
9. 14. Valpiana, Zanella.
3-bis. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da nomi di fantasia, purché non in grado di indurre in errore circa presunte capacità terapeutiche.
9. 15. Valpiana, Zanella.