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1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia allo stato sfuso e possono essere composti e preparati in maniera estemporanea dal farmacista o dall'erborista limitatamente alle piante, alle loro parti, alle droghe e agli altri prodotti naturali inclusi nella tabella di cui all'articolo 3.
2. Le piante, le loro parti e le droghe comprese nella tabella di cui all'articolo 3, vendute allo stato sfuso, sono cedute al pubblico in confezioni che devono sempre indicare il nome della pianta o delle piante miscelate, in caso di miscellanea la composizione qualitativa e quantitativa e le rispettive percentuali, la ragione sociale, l'indirizzo dell'esercizio commerciale ed eventuali avvertenze. I prodotti di cui al presente comma sono esposti nei locali di vendita al dettaglio in contenitori recanti in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione comune ed il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;
b) la natura spontanea o coltivata della pianta, il metodo ed il luogo di raccolta;
c) la data di raccolta e di confezionamento nonché il luogo di confezionamento;
d) il numero di lotto;
e) il metodo di preparazione e l'eventuale trattamento con fitofarmaci al fine di consentire la conservazione;
f) le modalità di conservazione, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
g) la data di scadenza;
h) l'indicazione dell'eventuale pericolo, in base alla normativa vigente sulla etichettatura dei prodotti pericolosi;
i) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del trasformatore o del responsabile della commercializzazione del prodotto;
l) il prezzo per unità di vendita, che deve essere altresì riportato in un listino consultabile dal pubblico;
m) le eventuali controindicazioni e avvertenze e le interazioni farmacologiche, con particolare attenzione ai bambini, alle donne in gravidanza e in allattamento.
Al comma 1, dopo le parole: prodotti erboristici aggiungere le seguenti: , anche se miscelati con prodotti di libera vendita,
8. 1. Valpiana.
Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: comprese nella tabella di cui all'articolo 3.
8. 2. Valpiana.
Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: , in caso di miscellanea fino a: percentuali.
8. 3. Valpiana.
Al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e quantitativa e le rispettive percentuali.
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e di confezionamento.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. 4. Zanella, Giacco.
f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;
* 8. 10. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
f-bis) il titolo o il tenore dei principi attivi quando applicabile;
* 8. 11. Giacco, Zanella, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
8. 5. Zanella, Giacco.
(Approvato)
2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa
la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.
* 8. 6. Marcora, Giacco, Zanella, Meduri, Burtone, Battaglia.
(Approvato)
2-bis. Le piante, loro parti, droghe, derivati e preparati erboristici, decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, lettera g), non possono essere venduti.
* 8. 7. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)