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1. La preparazione dei prodotti erboristici è riservata a coloro che sono in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciati secondo l'ordinamento didattico anteriore all'attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;
c) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono altresì indicate le classi di laurea e di laurea specialistica, individuate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, equivalenti ai titoli di studio di cui al comma 1.
3. La preparazione dei prodotti erboristici sfusi inclusi nella tabella di cui all'articolo 3, esclusivamente ai fini della loro vendita al pubblico, deve avvenire in appositi laboratori separati, ancorché adiacenti, dai locali nei quali si effettua la vendita al pubblico, dotati di idonei requisiti igienico-sanitari ai sensi dell'articolo 12.
4. L'esercizio dell'attività di preparazione dei prodotti erboristici e derivati sfusi è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente per territorio previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti: sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.
* 6. 1. Marcora, Meduri, Battaglia, Giacco.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei prodotti erboristici aggiungere le seguenti: sfusi, non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.
* 6. 2. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: laurea in farmacia aggiungere le seguenti: , in chimica.
6. 100. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o lauree specialistiche della classe 14S;
a-bis) laurea in tecniche erboristiche, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree della classe 24 che contengano nel nome la voce «erboristico»;
b) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali.
6. 4. Valpiana.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive
modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
6. 3. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
c) diploma di erborista di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, conseguito prima della data di entrata in vigore della presente legge;
d) laurea o laurea specialistica, istituite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche;
6. 5. Marcora, Zanella, Giacco, Battaglia, Meduri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che contemplino nel piano di studi un percorso di formazione in scienze e tecnologie erboristiche.
6. 6. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
6. 7. Valpiana.
Al comma 3, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.
Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfezionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.
6. 8. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Zanella.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: in apposite aree separate dotate di idonei requisiti igienico-sanitari.
6. 10. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri, Burtone.
Al comma 3, sostituire le parole: appositi laboratori separati, ancorché adiacenti con le seguenti: apposite aree separate.
6. 11. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
Al comma 4, dopo la parola: sfusi aggiungere le seguenti: , non preconfe
* 6. 12. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia, Burtone.
zionati ovvero aventi carattere di preparazione estemporanea.
* 6. 13. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.