Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Tabella)

1. Le piante, le loro parti, le droghe e gli altri prodotti naturali utilizzabili come tali o come materie prime da cui ottenere i prodotti erboristici sono ricompresi in una tabella, predisposta e aggiornata ai sensi del presente articolo.
2. La tabella di cui al comma 1 è predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La tabella di cui al comma 1 riporta la dose massima per parte di pianta e per tipo di derivato alla quale le singole piante, loro parti e droghe possono essere utilizzate come prodotti erboristici ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le metodiche analitiche di controllo si basano sulle farmacopee ufficiali degli Stati membri dell'Unione europea.
4. La tabella di cui al comma 1 è aggiornata almeno una volta l'anno con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16.
5. La vendita al dettaglio dei prodotti erboristici inclusi nella tabella di cui al comma 1 è riservata al farmacista e all'erborista.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Tabella).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Tabella).

1. Le piante, le loro parti, le droghe ed i derivati che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencate in una tabella, predisposta con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta della Commissione di cui all'articolo 16, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La tabella di cui al comma 1 individua le piante, in specie e varietà, che, per la loro elevata tossicità anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato


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alle officine farmaceutiche ed al farmacista in farmacia per la preparazione dei galenici.
3. 1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: gli altri prodotti fino a: ricompresi con le seguenti: i derivati che a qualsiasi dosaggio esplicano azioni tossiche e che l'erborista in erboristeria non può detenere, lavorare, trasformare, confezionare e commercializzare sono elencati.
3. 2. Valpiana.

Al comma 2, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. 3. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a partire dalle tabelle già predisposte dall'Istituto superiore di sanità.
3. 4. Valpiana.

Sopprimere il comma 3.
* 3. 5. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.

Sopprimere il comma 3.
* 3. 6. Valpiana.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.
** 3. 7. Battaglia, Giacco, Zanella, Marcora, Meduri.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: riporta aggiungere le seguenti: , ove necessario,.
** 3. 14. Palumbo, Moroni, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: La tabella di cui al comma 1 riporta anche i criteri di purezza ed altri requisiti obbligatori delle piante, loro parti, droghe e di altri prodotti naturali elencati e le relative metodiche analitiche.
3. 101. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: almeno una volta l'anno.
3. 9. Valpiana.

Al comma 4, sopprimere le parole: , adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. 10. Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La detenzione e la vendita al dettaglio delle piante incluse nella tabella di cui comma 1 è riservata al farmacista in farmacia.
3. 11. Valpiana.

Al comma 5, sostituire le parole da: inclusi fino alla fine del comma con le


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seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, è riservata al farmacista in farmacia e all'erborista in erboristeria.
3. 12. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: in farmacia e in erboristeria.
3. 13. Zanella, Giacco.