Allegato A
Seduta n. 439 del 16/3/2004


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(A.C. 278 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per «prodotti erboristici», i prodotti a base di piante o parte di pianta fresca o essiccata e loro derivati destinati a favorire lo stato di benessere coadiuvando le funzioni fisiologiche dell'organismo, per i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non esiste documentazione scientifica di attività terapeutica; conseguentemente i prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura delle malattie;
b) per «parti di piante», le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per «droga», la porzione di pianta fresca o essiccata.

2. I prodotti erboristici non possono derivare da piante geneticamente modificate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizioni).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a base di piante fino alla fine della lettera con le seguenti: privi di potere nutritivo o impiegati a scopo non nutritivo a base di piante, le loro parti e i loro derivati, nonché i prodotti assimilabili anche miscelati con prodotti di libera vendita, non addizionati con prodotti di sintesi o di semisintesi, e tali da potere essere definiti naturali.
2. 1. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: a base di piante aggiungere le seguenti: officinali singole o in miscela.
2. 2. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e loro derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.
2. 4. Battaglia, Giacco.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole da: e loro derivati aggiungere le seguenti:


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ed i preparati a base delle stesse realizzabili dall'erborista in erboristeria o dal farmacista in farmacia.
2. 3. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: destinati fino alla fine della lettera con le seguenti: , diversi da medicinali, integratori alimentari, prodotti cosmetici, prodotti aromatici e coloranti, intesi a favorire lo stato di benessere dell'organismo umano o animale; conseguentemente i prodotti erboristici, alla dose utilizzata, non possono vantare attività terapeutica o nutrizionale.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parola da: favorire fino a: organismo con le seguenti: stimolare le naturali difese dell'organismo o in grado di proteggerne le funzioni fisiologiche.
2. 5. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.
* 2. 6. Giacco, Battaglia, Meduri, Marcora.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: organismo aggiungere le seguenti: umano, animale o vegetale.
* 2. 7. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: per i quali fino a: conseguentemente.
2. 8. Zanella, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per i quali fino a: terapeutica con le seguenti: i quali, alla dose utilizzata per i prodotti erboristici, non hanno finalità terapeutica e non possono vantare tale attività.
2. 9. Marcora, Meduri, Giacco, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.
* 2. 10. Battaglia, Giacco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non esiste documentazione scientifica con le seguenti: non esistono, in non meno di due studi clinici randomizzati (RC), risultati statisticamente significativi.
* 2. 24. Palumbo, Moroni Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. I prodotti erboristici non possono vantare alcuna attività di cura e profilassi delle malattie.
2. 11. Marcora, Giacco, Burtone, Meduri, Battaglia.


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Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine della lettera.
2. 12. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.
* 2. 13. Marcora, Giacco, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: umane e animali.
* 2. 14. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per «parti di piante» con le seguenti: per «parti di piante officinali» o «parti».
2. 15. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la porzione fino alla fine della lettera con le seguenti: la pianta o sezione di pianta contenente i principi attivi.
2. 16. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: o pianta in toto contenente i principi attivi.
* 2. 17. Giacco, Marcora, Battaglia, Meduri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: o pianta in toto contenente i principi attivi.
* 2. 18. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: fresca o essiccata con le seguenti: cui si riconosce la primarietà di apporto in principio attivo peculiare.
2. 19. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis)
per «uso erboristico», l'utilizzo dei prodotti di cui alle lettere a), b) e c) per finalità diverse da quelle terapeutiche, cosmetiche o alimentari e volte a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale e a coadiuvare le funzioni fisiologiche.
2. 20. Valpiana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c-bis)
per «derivati», le forme di presentazione del fitocomplesso.
2. 21. Giacco, Marcora, Meduri, Battaglia.
(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Costituiscono il prodotto erboristico:
a) le piante, anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato e parti di esse, intere, frantumate o polverizzate, singole o miscelate;


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b) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;
c) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute estemporaneamente;
d) i derivati proposti singolarmente o in miscela;
e) talune sostanze naturali, non di origine vegetale, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1;
2. 22. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e debbano essere conformi alla normativa vigente in materia di prodotti fitosanitari.
2. 23. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.
(Approvato)