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1. La presente legge disciplina:
a) le attività di coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;
b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i termini qualitativi che la corretta conoscenza della destinazione d'uso;
c) i requisiti professionali dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto erboristico;
d) l'attività commerciale al dettaglio definita come erboristeria.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di commercializzazione di piante, loro parti e loro derivati, destinati all'uso alimentare e dietetico, nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.
*1. 1. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.
*1. 2. Marcora, Meduri.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: droghe e relativi derivati aggiungere le seguenti: ed altre sostanze o prodotti naturali aventi finalità salutistiche.
*1. 3. Battaglia, Giacco.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: che, per loro natura fino alla fine della lettera.
1. 4. Giacco, Marcora, Burtone, Battaglia.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) le norme per garantire la sicurezza e la qualità delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati usati in erboristeria, al fine di garantire al consumatore i termini qualitativi e la corretta conoscenza della loro destinazione d'uso;
1. 5. Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: trasformazione aggiungere le seguenti: , di lavorazione.
1. 7. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 8. (Testo modificato nel corso della seduta) Giacco, Marcora, Meduri, Burtone, Battaglia.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
1. 9. Valpiana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La presente legge non si applica alle piante officinali e loro derivati, destinate ai prodotti a base delle stesse, già disciplinati da norme comunitarie e nazionali.
1. 10. Marcora, Giacco, Meduri, Burtone, Battaglia.
Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.
* 1. 11. Palumbo, Baiamonte, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Costa, Di Virgilio, Milanese, Minoli Rota, Parodi, Stagno d'Alcontres, Moroni.
Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come in tegratori alimentari.
* 1. 12. Battaglia, Giacco.
Al comma 2, sopprimere le parole: nonché i prodotti classificati come integratori alimentari.
* 1. 13. Zanella, Cima.