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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO il 3 novembre 2001, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e Zanella ed altri.
Lo schema recante la ripartizione del tempo complessivo riservato all'esame del disegno di legge è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 9 marzo scorso.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Deodato.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, mi permetta di esordire - forse, è un po' fuori tema -, ricordando il collega che, oggi, sulle agenzie di stampa, ha dichiarato che ho perduto la testa, commentando l'esito delle elezioni spagnole.
Mi consenta di contare sulla sua bontà con riferimento a due temi. In primo luogo, la mia malattia mentale non è ancora arrivata al punto da rendere indispensabile il ricovero in una clinica, magari del tipo riservato, in quell'epoca, ai dissidenti dell'Unione Sovietica.
In secondo luogo, vorrei vantarmi del fatto che, nel «garzonato» del lunedì (quello che mi impegna, molto spesso, quasi da solo), io, almeno, qualche collega lo sostituisco nell'esercizio delle funzioni. Mi riferisco soprattutto al componente della mia Commissione che mi ha rivolto le critiche e a coloro che brillano per la loro costante...
PRESIDENTE. Onorevole Selva, le chiedo scusa, non intervengo per invitarla a tornare sull'argomento...
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Spero sia un Parlamento libero...
PRESIDENTE. Certamente. Volevo ricordarle che ha complessivamente cinque minuti e che ne ha già utilizzati due e mezzo.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Sono sicuro di essere un
buon contabile dei tempi, avendo svolto il mestiere della misura dei tempi su me stesso, per una trentina d'anni, quando parlavo in televisione e in radio. So tenermi nei tempi.
Quel collega che brilla per l'assenza mi riconosca almeno questo «garzonato» del lunedì.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ricordo che si modifica il precedente accordo del 1983, facendo seguito all'istituzione intergovernativa sulle risorse genetiche, alla convenzione sulla biodiversità del 1992 e alla dichiarazione di Lipsia del 1996. L'Italia ha svolto un ruolo di primo piano in questo complesso processo di negoziazione.
Il Trattato si compone di 35 articoli, suddivisi in sette parti e due allegati. Il preambolo evidenza come, oggi, a fronte della progressiva erosione, su scala mondiale, delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, sia necessaria la salvaguardia della loro varietà in vista, fra l'altro, della sicurezza alimentare, dello sviluppo agricolo sostenibile e del miglioramento genetico delle culture. La cooperazione internazionale nel settore dovrà contribuire ad armonizzare il mercato delle sementi, a distribuire equamente i benefici derivati dall'uso di tali risorse e a sviluppare le diversità fitogenetiche, mantenendole a disposizione dell'umanità.
Le parti si impegnano ad inventariare le proprie risorse genetiche vegetali ed a sviluppare nuove varietà per incrementare la produzione alimentare mondiale. In particolare, si prevede la creazione di un sistema multilaterale di accesso alle risorse genetiche vegetali e di equa distribuzione dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse indirizzata, soprattutto, agli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.
L'accesso al sistema sarà disciplinato da un successivo accordo di trasferimento di materiale in base al quale coloro che avranno commercializzato prodotti utilizzando risorse fitogenetiche corrisponderanno parte dei benefici ricavati. È, inoltre, prevista una strategia di finanziamento teso a mobilitare fondi per attività, progetti e programmi, specialmente a beneficio dei piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.
Le controversie sull'interpretazione del Trattato sono risolte in via negoziale, oppure ricorrendo all'arbitrato di cui all'allegato 2 o alla Corte internazionale di giustizia. Gli Stati contraenti dovranno, altresì, garantire la conformità di legge ai regolamenti e procedure con gli obblighi previsti dal Trattato stesso e tutelare i diritti degli agricoltori, assicurando la loro partecipazione alla ripartizione dei benefici ed ai processi decisionali sulla conservazione e l'utilizzo delle risorse genetiche generali.
Il disegno di legge in esame si compone di cinque articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente, come consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
Il primo comma dell'articolo 3 rimette alle regioni e alle province autonome la competenza sull'attuazione e sull'esecuzione delle parti del Trattato in materia di agricoltura, ambito rientrante nelle competenze esclusive di quegli stessi enti territoriali, alla stregua del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione. Infatti, tale primo comma dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Commissione, dispone che le regioni e le province autonome provvedano direttamente all'attuazione e all'esecuzione del trattato ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Il secondo comma dell'articolo 3 attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome.
Con riferimento al terzo ed ultimo comma dell'articolo 3, la Commissione ha approvato un secondo emendamento del relatore per conformarne la formulazione
al principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti territoriali. Il testo modificato dalla Commissione prevede, dunque, per le regioni e le province autonome l'onere di comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute in alcuni articoli del trattato.
L'articolo 4 quantifica la copertura finanziaria in 2 milioni 329 mila 550 euro annui a decorrere dal 2004.
L'articolo 5 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Trattato entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sempre che almeno 20 di tali atti siano stati depositati da Stati membri della FAO.
Gli Stati che avranno ratificato il Trattato - e ciò mi sembra importante per l'Italia - faranno parte dell'organo direttivo, che nella sua prima riunione assumerà importanti decisioni attuative del Trattato stesso.
Per consentire, dunque, all'Italia di partecipare sin dall'inizio ai lavori dell'organo direttivo e, quindi, di tutelare efficacemente i propri interessi nazionali, il relatore auspica una sollecita approvazione del presente disegno di legge di ratifica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo
MARIO BACCINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, per le stesse ragioni che ha richiamato il relatore, il Governo sottolinea la particolare urgenza che riveste l'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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