Allegato A
Seduta n. 438 del 15/3/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2701 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 2004, N. 10, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE SANITARIE E PER FINANZIARE LA RICERCA NEI SETTORI DELLA GENETICA MOLECOLARE E DELL'ALTA INNOVAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (4761)

(A.C. 4761 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel suo testo originario, reca norme di chiara natura ordinamentale -come l'istituzione del centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1- ed altre - come l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1- comunque prive del requisito della straordinaria urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
tale normativa appare, inoltre, lesiva del sistema delle autonomie e della relativa ripartizione delle competenze come delineata dall'articolo 117 della Costituzione, che, al terzo comma, include la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente, non prevedendo alcuna forma di partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla determinazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1, e la semplice consultazione della Conferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.
n. 1. Leoni, Innocenti, Ruzzante, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,
premesso che:
il contenuto originario del decreto-legge in esame aveva, come elemento unificante, la finalità di assicurare in tempi brevi i necessari finanziamenti per attività di prevenzione e di ricerca in campo sanitario;
a seguito delle modifiche apportate al Senato, tale contenuto omogeneo è stato notevolmente alterato, con l'introduzione di disposizioni di carattere eterogeneo (procedure di privatizzazione della farmacie comunali; disciplina sui contratti di formazione specialistica medica, trattamento dei dati);
alcune disposizioni del decreto-legge sembravano avere natura prettamente ordinamentale, con particolare riguardo agli articoli 1, 2, 3-ter, 3-sexies e 3-septies;


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in particolare l'articolo 3-bis, introdotto al Senato, nel far salve le procedure contrattuali relative alla privatizzazione delle farmacie comunali che siano state concluse con l'aggiudicazione alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2003, risulta incompatibile con il limite di contenuto dei decreti-legge, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 136 della Costituzione, stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge (...) rispristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.
n. 2. Burtone, Meduri, Mosella, Boccia, Bressa.