Allegato A
Seduta n. 437 dell'11/3/2004


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(Sezione 9 - Provvedimento di rimozione del sindaco di Copparo)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
in seguito alle dimissioni del precedente segretario comunale per raggiunti limiti di età, con decreto prefettizio n. 1050/96 veniva nominata, in qualità di reggente per detto ruolo del comune di Copparo, la dottoressa Daniela Ori, fino a quel momento vicesegretario del comune e dirigente del settore segreteria, con decorrenza dal 2 gennaio 1997;
la dottoressa Ori successivamente, in data 13 settembre 2000, con decreto n. 53, veniva nominata dal sindaco del detto comune quale segretario titolare e tale provvedimento veniva poi anche ratificato dalla giunta comunale, utilizzando la norma che consente ai comuni riclassificati nella classe 1/B, ma con popolazione inferiore ai 65.000 abitanti e non capoluogo di provincia, come è Copparo, di poter attingere dall'apposito albo regionale e non da quello nazionale, ai sensi dell'articolo 11, commi 4 e 10, della legge n. 465 del 4 dicembre 1997, considerato tra l'altro che la dottoressa Ori aveva superato il concorso nazionale e ottenuta l'abilitazione per i comuni di tale fascia;
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali invece che esprimere un giudizio in merito a tale nomina, come avrebbe dovuto normalmente fare, con un provvedimento del consiglio di amministrazione (con delibera di assenso o di rifiuto) impugnava, invece, l'atto di fronte al tribunale amministrativo regionale del Lazio e avviava uno strano procedimento disciplinare contro la dottoressa Ori Daniela (in quel momento ancora dipendente del comune di Copparo), che portava alla sua cancellazione dall'albo dei segretari: un successivo pronunciamento del giudice del lavoro, però, impose l'immediata reiscrizione con ordinanza del 29 dicembre 2000. In seguito, poi, anche il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio promosso dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali veniva dichiarato inammissibile per questa parte e il tribunale amministrativo regionale del Lazio demandava il tutto alla discussione di merito innanzi al giudice del lavoro quale autorità competente a decidere nel merito. Inoltre; il difensore civico regionale, in due diverse occasioni, chiamato in causa dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari


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comunali e provinciali, si rifiutava di intervenire, giudicando corretto il comportamento del sindaco e, quindi, valida ed efficace la nomina: vedasi note del 6 maggio 2003 e nota del 9 giugno 2003, inviate per conoscenza anche al ministero dell'interno - dipartimento per gli affari interni - direzione centrale per le autonomie. Preme, inoltre, rilevare che in una precedente occasione già si era espresso praticamente con analogo giudizio il prefetto di Ferrara, con nota del 2 ottobre 2000, prot. n. 1956/2000 Gab., inviata sempre al ministero dell'interno - direzione generale per l'amministrazione civile - e che quindi, solo per inciso, si vuol far notare che non appare così sicura e certa la grave e persistente violazione di legge attuata dal sindaco, come invece si vuol far credere, o perlomeno è alquanto discutibile;
l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha inviato documenti riservati riguardanti il procedimento disciplinare che intraprese nei confronti della dottoressa Ori Daniela a consiglieri comunali dell'opposizione che hanno innescato gravi problemi di ordine pubblico, con l'occupazione per una notte del municipio, e per questi fatti sono stati rinviati a giudizio il direttore generale dell'agenzia e altri due funzionari; di queste notizie riservate ne sono state inviate informazioni anche ai quotidiani locali della provincia di Ferrara;
nonostante tutto questo, il nuovo prefetto di Ferrara, dottor Ferorelli, in data 7 giugno 2003, notificava al sindaco una diffida ad ottemperare all'assegnazione di un segretario reggente ed a iniziare le procedure per la nomina di un nuovo segretario titolare: nella diffida veniva richiamata la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, che sulla nomina della dottoressa Ori, comunque, si era dichiarato non competente;
il sindaco, poi, anche a seguito delle dimissioni della dottoressa Ori e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del 16 luglio 2003 (dove viene detto: «Ritenuto che, in tale quadro, il sindaco non può esimersi di dare esecuzione alla nomina del reggente, fermo restando la sua facoltà di insorgere nelle competenti sedi giurisdizionali contro tale nomina, ove la ritenga non conforme alla legge»), acconsentiva all'invio da parte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di un segretario reggente che da quel giorno e ancora alla data odierna è in servizio a Copparo e svolge le funzioni di segretario presso il comune;
nonostante questo, il prefetto di Ferrara, sempre su richiesta del ministero dell'interno, il 7 ottobre 2003, notificava una seconda diffida, ove veniva richiesta l'attivazione della procedura di nomina del segretario, annunciando la rimozione del sindaco in caso di inottemperanza ai sensi dell'articolo 142 del testo unico degli enti locali;
il sindaco ha ampiamente e correttamente risposto al prefetto di Ferrara e motivato la scelta del suo rifiuto, dovuta alla necessità di non modificare una situazione di fatto che avrebbe reso infondate le ragioni del merito al momento della discussione davanti ai giudici nelle varie cause civili e penali di prossima definizione, che vedono il sindaco ed il comune di Copparo contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
il 16 gennaio 2004 viene notificato il provvedimento di rimozione dalla carica di sindaco del signor Davide Tumiati ed i poteri vengono trasferiti al vicesindaco, che continua con la giunta del sindaco Tumiati a portare avanti il comune fino alle prossime elezioni fissate per il giugno 2004;
alla luce di questi fatti si è creata una ampia mobilitazione di cittadini e la nascita di un comitato spontaneo, che ha raccolto oltre tremilasettecento firme di cittadini ed ha organizzato diverse forme di civile protesta con pubblici dibattiti;
le associazioni delle autonomie locali (Anci, Upi, Uncem, Lega autonomie locali) hanno recentemente promosso e organizzato un'assemblea congiunta delle direzioni


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regionali presso il comune di Copparo, sottolineando l'abnorme provvedimento della rimozione rispetto ad un atteggiamento compiuto dal sindaco, che non è stato, secondo gli interpellanti, di usurpazione di alcun potere e casomai potrebbe essere solo il conferimento di una nomina ad una persona forse priva dei prescritti requisiti. È opportuno, tra l'altro, usare il forse perché soltanto il giudice del lavoro dovrà nei prossimi mesi definire compiutamente se la dottoressa Daniela Ori abbia o no i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e solo a quel momento si potrà dire con certezza se sia illegittima o meno la nomina a suo tempo fatta dal sindaco e confermata dalla giunta comunale di Copparo -:
se dopo tutti questi ulteriori fatti non ritenga di rivedere la sua proposta di relazione inoltrata al Presidente della Repubblica, affinché possa rivedere il provvedimento di rimozione del sindaco, dando quindi la possibilità a quest'ultimo di terminare il suo mandato regolarmente e ultimare i lavori di legislatura, considerato che mancano solamente pochi mesi al termine della legislatura e che il sindaco Tumiati non può ricandidarsi, avendo compiuto i due mandati previsti.
(2-01106)
«Violante, Ottone, Alberta De Simone, Piglionica, Cabras».
(9 marzo 2004)