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C)
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche ai fini della mera organizzazione di quegli eventi, preventivamente dichiarati «grandi eventi», che per natura ed estensione non si connotano né per emergenza, né per straordinarietà, né per imprevedibilità, ma che vengono gestiti come fossero eccezionali;
in materia di protezione civile, i poteri di ordinanza che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione di quelle situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi - consentendo il ricorso a mezzi straordinari e, soprattutto, in deroga alla normativa vigente - sono stati, altresì, estesi, con decreto legge 7 settembre 2001, n. 341, convertito, con
l'uso di un tale strumento, quale pericolosa novazione alla prassi di regolare per via legislativa eventi che per conoscibilità e ordinarietà sono stati da sempre organizzati e pianificati attraverso la legge - si pensi, ad esempio, a manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, conosciute, programmate o definite - si è trasformato in questi quasi tre anni di Governo, secondo gli interpellanti, in un vero e proprio preoccupante abuso, più volte e da più parti denunciato, attraverso i previsti strumenti di sindacato ispettivo, tra cui l'interpellanza n. 2-00451 del settembre 2002, e la presentazione di una proposta di legge, Atto Camera n. 3995, finalizzata ad incidere su tale meccanismo;
è bene ricordare solo alcune delle ordinanze presidenziali emanate per la gestione di eventi, dichiarati grandi, pur essendo da tempo conosciuti e programmati, tra questi: il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (aprile 2002), il vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla Fao (maggio 2002), la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà (agosto 2002) e quella di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta (ottobre 2003), tutte gestite, a giudizio degli interpellanti, in totale spregio dei criteri di trasparenza e in deroga alla normativa comunitaria degli appalti pubblici e a quella di contabilità di stato e di scelta e assunzione di personale, nonché a quella in materia paesaggistica, architettonica, di tutela ambientale, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi;
l'abuso che l'Esecutivo ha fatto di tale strumento è stato tale che l'Unione europea, in data 16 dicembre 2003, ha aperto la procedura di infrazione contro l'Italia, attraverso l'invio di una lettera di messa in mora per violazione della normativa in materia di appalti pubblici compiuta, attraverso l'emanazione ripetuta e impropria e di tali ordinanze presidenziali -:
quale sia la valutazione in ordine all'intervento della Commissione europea, che, con l'avvio della procedura di infrazione, stigmatizza come profondamente improprio e gravemente lesivo della normativa comunitaria in materia di appalti - che prevede, tra l'altro, il ricorso obbligatorio a gare ad evidenza pubblica - l'esercizio continuato e reiterato nel tempo degli eccezionali poteri di ordinanza, giustificati e giustificabili unicamente per fronteggiare situazioni di grave emergenza e non anche per organizzare quegli eventi, la cui gestione è e deve essere regolata con strumenti normativi più idonei;
quali iniziative intenda assumere, nell'immediato, per dare assicurazione in ordine ad un'astensione certa dal ricorso ai suddetti poteri, se non nei casi di straordinarietà e imprevedibilità e solo previa dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di riassegnare all'ordinanza presidenziale il suo giusto valore di strumento normativo da utilizzare unicamente in determinate circostanze.
(2-01110)
«Violante, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Folena».
(9 marzo 2004)