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La Camera,
premesso che:
con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999 gli aiuti erogati per la ricapitalizzazione delle cooperative della pesca previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del 1994, convertito dalla legge n. 655 del 1994, sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato;
con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999 sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato gli aiuti erogati, in particolare, alle imprese di pesca di Venezia e Chioggia e relativi a sgravi contributivi, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995 convertito dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 convertito dalla legge n. 30 del 1997;
nel caso degli aiuti per la ricapitalizzazione delle cooperative, l'erogazione dei contributi avvenne prima che la misura fosse notificata alla Commissione europea;
il recupero di tali aiuti, proprio in quanto per loro natura destinati alle imprese più deboli del settore della pesca e dell'acquacoltura, è, per ragioni di carattere economico e finanziario, impossibile da realizzarsi in unica soluzione come invece si apprestano a fare le amministrazioni interessate;
le imprese coinvolte intendono avanzare ricorso contro le richieste di restituzione degli aiuti che, dato il trascorrere del tempo, sono stati incorporati nei capitali sociali e considerati definitivamente acquisiti anche in sede di programmazione dell'attività imprenditoriale;
il lungo tempo trascorso dalle decisioni comunitarie alla messa in atto delle modalità di restituzione degli aiuti vanifica qualsiasi ricaduta finalizzata alla salvaguardia del principio della concorrenza, addotta dalla Commissione europea nelle motivazioni della incompatibilità;
le imprese interessate, non potendo far fronte alle richieste di restituzione in unica soluzione, diverrebbero inadempienti e sarebbero poste a serio rischio di fallimento;
tutto ciò produrrebbe effetti devastanti di carattere economico, sociale ed occupazionale, in un settore già in forte crisi e contrazione,
a verificare urgentemente in sede comunitaria e nazionale la possibilità di sanare la situazione senza ricorrere alla restituzione degli aiuti;
a verificare la possibilità di adottare, qualora ne venga confermato l'obbligo, provvedimenti di rateizzazione, in analogia con misure similari varate per il settore lattiero-caseario, per assicurare il recupero di tali aiuti da parte delle amministrazioni competenti senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
9/4644/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Cazzaro, Franci, Rava, Marcora.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 561 del 1994, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura e convertito dalla legge n. 655 del 1994, contiene aiuti volti a favorire la ricapitalizzazione delle cooperative della pesca;
l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 96 del 1995, contenente misure per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia e convertito dalla legge n. 206 del 1995, e l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, hanno consentito sgravi contributivi alle imprese di pesca;
con decisioni della Commissione CE del 28 luglio 1999 e del 25 novembre 1999 sono stati dichiarati incompatibili con le regole di concorrenza e mercato i sopraccitati atti legislativi, attivando la procedura di recupero degli aiuti erogati;
il settore è attanagliato dalla crisi;
la composizione delle imprese è costituita prevalentemente da piccoli operatori;
il recupero di tali benefici, peraltro già da tempo erogati, avrebbe un effetto dirompente nel settore mettendone a rischio la sopravvivenza;
il Governo ed il Parlamento sono già intervenuti di fronte ad altre emergenze simili, come quella relativa alle quote latte, dilazionando la restituzione delle somme dovute,
a verificare in sede comunitaria la possibilità di sanare la situazione determinatasi senza ricorrere al recupero degli aiuti erogati;
ad emanare, qualora ne venga verificato l'obbligo e compatibilmente con la normativa comunitaria i provvedimenti legislativi necessari affinché anche le imprese di pesca possano beneficiare del recupero delle somme dovute attraverso una equa rateizzazione dei pagamenti senza ulteriori aggravi accessori;
a verificare la possibilità di adottare, qualora ne venga confermato l'obbligo, provvedimenti di rateizzazione, in analogia con misure similari varate per il settore lattiero-caseario, per assicurare il recupero di tali aiuti da parte delle amministrazioni competenti senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
9/4644/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Franci, Cazzaro, Rava, Marcora.
La Camera,
premesso che:
esiste un ricchissimo mercato, parassitario nei confronti del made in Italy, di prodotti che imitano o fanno riferimento all'Italia: si va dal «Romano cheese» all'utilizzo di denominazioni tutelate come il Chianti, ai riferimenti geografici (alla Toscana o a Napoli) nei marchi dei prodotti;
questo mercato fatto di vini «taroccati» e imitazioni di prodotti della tradizione italiana costituisce negli Stati Uniti oltre il 90 per cento dei prodotti «Italian sounding» (che suonano italiani, lo siano veramente o meno): in un anno (rilevazioni maggio 2002-aprile 2003) il giro d'affari dei prodotti alimentari «Italian sounding» ammontava negli Stati Uniti a 17,7 miliardi di dollari; di questi, soltanto 1,5 miliardi (l'8,6 per cento) facevano riferimento a prodotti veramente italiani, mentre i restanti 16,2 miliardi (il 91,4 per cento) sono stati fatturati grazie allo smercio di «falsi»;
il vino figura fra i prodotti italiani più imitati (insieme a olio, pasta, formaggi);
il 23 febbraio scorso, la Commissione europea ha formalizzato, notificandola al WTO (Organizzazione per il commercio mondiale), la propria decisione di modificare il regolamento UE n. 753 del 2002 in garanzia dei vini tradizionali: si schiacciano le due categorie di «menzioni tradizionali» precedentemente esistenti - una più protettiva e comprensiva di 17 denominazioni italiane (come il Brunello di Montalcino, l'Amarone, il Cannellino, il viterbese Est Est Est, il foggiano Cacc'e Mitte, il Morellino, il Passito, il Recioto), l'altra più blanda - sul livello di tutela più basso, offrendo ai paesi terzi, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare etichette tradizionali precedentemente esclusiva dei produttori europei;
le condizioni poste da Bruxelles ai paesi terzi, per poter utilizzare le menzioni tradizionali dell'UE sul mercato comunitario (dimostrazione che le menzioni tradizionali in questione sono riconosciute e disciplinate dalle norme in vigore, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative nel paese terzo interessato; che le menzioni da tutelare sono sufficientemente distintive o godono di una buona reputazione all'interno del paese terzo; che le menzioni sono state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo; che le disposizioni del paese terzo non sono tali da indurre i consumatori in errore sulla menzione di cui si richiede l'uso) e l'esclusione di menzioni tradizionali in una lingua diversa da quella ufficiale del paese terzo (saranno ammesse soltanto se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua e utilizzata nel paese ininterrottamente da almeno venticinque anni) appaiono, è giudizio diffuso, eludibili;
secondo il Ministro delle politiche agricole e forestali le modifiche apportati «sviliscono la protezione delle menzioni tradizionali dei vini con denominazione di origine» e «favoriscono l'enopirateria». Si è trattato di decisione che, ha detto ancora il Ministro, «favorirebbe l'industria del falso made in Italy, non rispettando i principi internazionali sulla concorrenza leale» e che, «invece di consolidare il sentimento europeo, genera pesanti disaffezioni nei confronti dell'Unione che adotta decisioni più favorevoli per i produttori dei paesi terzi rispetto ai prodotti comunitari dei vini di qualità»;
è evidentemente contrario alla promozione del nostro Paese e alla valorizzazione delle sue risorse più preziose, alla tutela dei consumatori e della loro libertà di scelta, ogni misura che accrediti l'omologazione e il livellamento verso il basso delle produzioni alimentari,
a sostenere in sede europea le obiezioni sulle modifiche del regolamento UE n. 753 del 2002 sollevate dal Ministro per le politiche agricole e forestali, mettendo
in campo tutti gli strumenti disponibili per annullare ogni alleggerimento delle tutele previste per le produzioni tradizionali;
a procedere sulla via - aperta dall'elenco di 41 prodotti regionali di qualità presentata dall'UE alla conferenza del Wto di Cancun per tutelare le denominazioni largamente abusate - di una crescente tutela internazionale dei prodotti tradizionali italiani ed europei.
9/4644/3. Realacci, Marcora, Rava, Burtone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, ha previsto l'istituzione della dirigenza a livello provinciale, connessa alla funzione di Comandante di ufficio provinciale, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e l'attuazione della norma dovrà avvenire, al fine di mantenere invariata la spesa a carico del bilancio dello Stato, con una corrispondente diminuzione del numero dei funzionari, con riferimento alle «dotazioni organiche effettivamente in servizio», equivalente sul piano finanziario;
la riduzione delle dotazioni organiche «tabellari» vigenti garantirebbe egualmente l'invarianza di spesa, mentre il riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, oltre a garantire tale presupposto, farebbe slittare alle calende greche la pratica attuazione della dirigenza provinciale, vanificando così la volontà del legislatore ed uno dei cardini del nuovo ordinamento del Corpo forestale,
a provvedere al più presto all'emanazione degli atti necessari a dare piena e immediata attuazione amministrativa alla norma che ha istituito la dirigenza provinciale del Corpo forestale dello Stato prevedendo che essa venga resa contestualmente operativa almeno in ogni capoluogo di provincia di regione a statuto ordinario;
a dare un immediato segnale della volontà di attuare al più presto quanto alla precedente lettera, impartendo disposizioni all'amministrazione affinché sin dalla data di entrata in vigore della legge 6 febbraio 2004, n. 36, vengano mutate le denominazioni degli uffici provinciali del Corpo forestale dello Stato e quella dei relativi titolari responsabili da «Coordinamento provinciale» a «Comando provinciale» e da «Coordinatore provinciale» a «Comandante provinciale»;
a valutare la possibilità di provvedere, al più presto adottando le più opportune iniziative e reperendo le eventuali necessarie risorse finanziarie, a stabilire che la dirigenza provinciale venga attuata unicamente con una corrispondente diminuzione delle dotazioni organiche tabellari vigenti del ruolo direttivo dei funzionari.
9/4644/4. Scaltritti.
La Camera,
premesso che:
le molteplici esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano ed al rafforzamento dei compiti di istituto dell'Amministrazione e del Corpo forestale dello Stato impongono un rafforzamento anche del personale civile della medesima Amministrazione;
l'assunzione in deroga rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è relativa, allo stato, al rafforzamento del personale svolgente funzioni di polizia ed appartenente al Corpo forestale dello Stato;
rimane fuori dalla previsione di cui decreto-legge in esame la soluzione delle annose carenze di organico, per centinaia di posti, del personale dell'Amministrazione forestale dello Stato che svolge funzioni civili, pure importanti al fine di
soddisfare le molteplici esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano (si pensi, al riguardo ed a titolo esemplificativo, ai ruoli tecnici di vice periti e geometri del Corpo forestale dello Stato e del Ministero delle politiche agricole e forestali),
a riconsiderare, nell'ambito delle procedure per la determinazione delle assunzioni in deroga rispetto a quanto previsto all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la problematica del rafforzamento degli organici del personale espletante funzioni civili all'interno del Corpo e dell'Amministrazione forestale dello Stato, in particolare anche attraverso l'espletamento di nuovi concorsi o, in subordine, procedendo all'utilizzazione degli idonei di concorsi già espletati.
9/4644/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Oricchio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto che «in deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della Regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione»;
le aziende ubicate nella Regione siciliana non state incluse nell'anzidetto provvedimento di legge nonostante, al pari delle aziende della Sardegna, si siano trovate ad affrontare negli ultimi anni non solo la crisi di mercato legata ai fenomeni della BSE e della blue tongue, ma anche la perdurante siccità, che ha compromesso in maniera sostanziale i bilanci aziendali e, in alcuni casi, l'intero patrimonio zootecnico, che, con grossi sacrifici, ha raggiunto livelli di altissima qualità, senza trascurare il fatto che nell'ultimo biennio il prezzo del latte alla stalla ha subito una diminuzione di circa 2,6 centesimi di euro,
a verificare la possibilità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, volte ad estendere alla Sicilia gli effetti dell'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
9/4644/6. (Testo modificato nel corso della seduta)La Grua, Lo Presti, Strano, Carrara, Fatuzzo, Cristaldi, Catanoso.
La Camera,
premesso che:
il settore zootecnico siciliano risulta fortemente investito dalla crisi determinata dal crack Parmalat, che sta mettendo in ginocchio la Latte Sole e i suoi stabilimenti di Catania e Ragusa;
centinaia di allevatori rischiano il fallimento per il mancato pagamento delle spettanze e per l'impossibilità di fronteggiare le spese relative al mantenimento degli allevamenti di mucche da latte;
il problema non riguarda solo l'emergenza ma il prosieguo dell'attività lavorativa in un settore in cui la zootecnia siciliana si distingue per la qualità,
a salvaguardare il settore zootecnico e la produzione di latte in Sicilia, assicurando il prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali legati anche alla salvaguardia delle unità produttive della Latte Sole.
9/4644/7. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Marcora.
La Camera,
premesso che:
l'atto Camera 4644-A, recante disposizioni urgenti concernenti il settore dell'agricoltura e della pesca, prevede una pluralità di interventi volti ad alleviare la situazione di difficoltà e, in alcuni casi, di vera e propria crisi, che investe interi settori del nostro sistema agricolo;
tra le diverse misure, particolare importanza rivestono quelle finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi aziendali nel settore agricolo e dell'autotrasporto (articoli 4 e 5), derivanti dalla messa in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, delle imprese committenti, il cui stato di insolvenza ha già prodotto ingenti contraccolpi finanziari su tutto il sistema di imprese fornitrici di beni e servizi;
le richiamate disposizioni del decreto-legge in oggetto indicano delle prime risposte di sostegno per la prosecuzione delle attività considerate senza, tuttavia, prendere in considerazione altre tipologie di imprese legate alla medesima filiera produttiva e che, parimenti, versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria in conseguenza delle crisi aziendali che hanno prodotto la necessità di ricorrere allo strumento della amministrazione straordinaria;
a definire ulteriori misure volte a dare risposta alle legittime aspettative dell'intero sistema delle imprese appartenenti a settori rispetto a quelli considerati nel decreto-legge in oggetto, coinvolte negli stati di crisi per cui si è proceduto all'amministrazione straordinaria di cui decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.
9/4644/8. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Marcora.
La Camera,
in sede di votazione dell'A.C. 4644-A, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca,
a considerare la possibilità di estendere i finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 5 concessi alle imprese di autotrasporto anche ad altre imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, in particolare alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi, nonché alle imprese di logistica e di movimentazione di merci e di servizi e, conseguentemente ad operare affinché la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, sia incrementata in misura pari a trenta milioni di euro per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003 n, 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
9/4644/9. Marcora, Rava.
La Camera,
premesso che:
la zootecnia bovina sarda versa in una situazione di grave difficoltà, determinata dal perdurare dell'epidemia della blue tongue, che ne impedisce la libera movimentazione,
a valutare la possibilità di stabilire, con future iniziative legislative, che in Sardegna la mancata produzione delle quote latte, anche in misura inferiore al 70 per cento della quota posseduta, venga considerata come causa di forza maggiore, non potendo eliminare il bestiame non produttivo (quota scarto, animale a fine carriera, bestiame sterile, vitellame e quanto altro) che impedisce l'acquisto della quota di rimonta fisiologica, e pertanto che non venga decurtata la relativa quota storica posseduta.
9/4644/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Santino Adamo Loddo, Marcora, Maurandi, Cabras, Carboni, Rava, Rossiello, Ladu, Tonino Loddo.
La Camera,
premesso che:
la zootecnia bovina sarda versa in una situazione di grave difficoltà, determinata dal perdurare dell'epidemia della blue tongue,
ad adottare le opportune iniziative volte a riconoscere alla regione Sardegna la possibilità di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito dell'effettuazione di vaccinazione contro la blue tongue disposta dalle competenti strutture sanitarie.
9/4644/11. Ladu, Marcora, Maurandi, Cabras, Carboni, Santino Adamo Loddo, Rava, Rossiello, Tonino Loddo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevede la sospensione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali; si prevede, inoltre, la sospensione delle procedure di riscossione coattiva dei crediti INPS in agricoltura, oltre all'abbattimento delle sanzioni e la rateizzazione in cinque anni del credito residuo;
il Ministero dell'economia e delle finanze ancora oggi non ha provveduto ad emanare i decreti attuativi;
nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti attuativi sono stati inopinatamente avviate le procedure coattive come se non esistesse il citato articolo 4 della legge finanziaria;
la già critica situazione finanziaria delle aziende agricole viene pesantemente aggravata;
nel mancato rispetto della norma sono prevedibili legittime reazioni pubbliche da parte degli agricoltori che stanno subendo le procedure coattive,
ad emanare con urgenza il decreto attuativo dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
ad intervenire nei confronti dell'INPS perché, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi, si sospendano
immediatamente le azioni di riscossione per i contributi agricoli non versati.
9/4644/12. Grillo, Giuseppe Gianni, Giuseppe Drago, Losurdo, Patarino, La Grua, Jacini, Filippo Drago, Mereu, Lucchese, Cristaldi.
La Camera:
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede agevolazioni fiscali delle imprese agricole;
è opportuno disporre analoghe misure a favore delle imprese manifatturiere e di servizi creditrici dei gruppi industriali collegati alla Parmalat,
a promuovere le opportune iniziative affinché siano adottate misure analoghe a quelle descritte nell'articolo 4 per la riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese manifatturiere e dei servizi che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2003 n. 347.
9/4644/13. Polledri, Didonè.
La Camera:
premesso che:
il provvedimento in esame fornisce importanti risposte alle questioni sollevate dal caso Parmalat sostenendo le imprese agricole, agro-alimentari e di trasporto messe in difficoltà da questa grave crisi finanziaria;
ai fini dell'individuazione delle imprese in crisi, cui si applicano i benefici previsti dal presente provvedimento, è opportuno inserire anche la Cosal s.r.l., riconducibile al gruppo Parlamat, così come evidenziato nella dichiarazione del comitato del garante della concorrenza e del mercato del 20 febbraio 2002, al protocollo 1339, al fine di salvaguardare l'occupazione dei lavoratori in un'area della Sicilia caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione,
ad operare affinché la realtà produttiva costituita dalla Cosal s.r.l. di Terme Vigliatore (ME) sia salvaguardata dagli effetti negativi del dissesto del gruppo Parlamat.
9/4644/14. Germanà, Gazzara, Giudice, Stagno d'Alcontres, Naro, Carrara.
La Camera,
premesso che:
le regioni inserite nella fase di cosiddetto phasing out vengono escluse dai finanziamenti per le flotte pescherecce, sia per quanto riguarda i fondi disponibili per il Documento unico di programmazione (DOCUP), che per le risorse disponibili in favore delle regioni inserite nell'obiettivo 1;
l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 17, del VI Piano della pesca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2000, n. 174, ha preso atto di questa situazione e ha stabilito che «nell'ambito di validità del Piano saranno individuate opportune forme di intervento» per le regioni in phasing out;
la Commissione europea ha già stabilito la possibilità per le regioni in phasing out di utilizzare il Fondo di riserva, in quanto in tal modo non verrebbero stanziate risorse finanziarie aggiuntive,
a valutare la possibilità di inserire le regioni in phasing out nella riprogrammazione del P.O.N. pesca, al fine di eliminare l'attuale sperequazione e consentire alle flotte pescherecce, oggi escluse, lo stesso trattamento riservato a quelle delle altre regioni.
9/4644/15. Di Giandomenico, Riccio, Scaltritti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato» ha delineato un nuovo e più moderno modello organizzativo del Corpo forestale attribuendo al Comandante provinciale la qualifica dirigenziale (primo dirigente), riconoscendogli quindi anche per legge quelle funzioni di responsabilità ed autonomia operativa che di fatto già gli erano proprie;
tale riconoscimento è andato ad innestarsi su una previgente normativa che vede il Comandante regionale del Corpo forestale, al quale evidentemente sono connesse funzioni e responsabilità superiori a quello provinciale, collocato nella medesima qualifica (primo dirigente) dei suoi diretti dipendenti gerarchici a livello provinciale,
ad adottare le opportune iniziative volte a modificare la tabella organica prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, così come modificata dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472, elevando il livello di funzione del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, da primo dirigente a dirigente superiore, affinché sia ripristinata una corretta catena gerarchica all'interno del Corpo medesimo.
9/4644/16. Zanetta, Rosso.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame prevede, tra l'altro, disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante: «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
la citata legge n. 39/2004 ha introdotto, all'articolo 4-bis, la possibilità, nell'ambito del programma di ristrutturazione, di soddisfare i creditori delle imprese insolventi tramite un concordato;
il predetto concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, che assume rilievo anche ai fini della formazione del quorum richiesto per l'approvazione del concordato;
i creditori sono ammessi a votare sul concordato previa formazione «dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione»;
la norma, pertanto, non riproduce il principio consolidato, sia nell'ordinamento, che nella giurisprudenza, secondo cui in qualsiasi ipotesi di concordato debbano essere soddisfatti integralmente i crediti assistiti da privilegio;
gli imprenditori agricoli coltivatori diretti, che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla citata legge n. 39/2004, godono del privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 4, del codice civile;
il predetto articolo 4-bis non precisa quale trattamento dovrà essere applicato ai crediti muniti di privilegio facendo, peraltro, supporre una loro eventuale considerazione come classe a sé stante, con pregiudizio delle ragioni creditorie,
a verificare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a rendere possibile l'autorizzazione dell'eventuale proposta di definizione tramite concordato della procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, salvaguardando la soddisfazione integrale dei crediti degli imprenditori agricoli muniti di privilegio legale ai sensi della vigente normativa.
9/4644/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato.
ad emanare urgentemente il decreto per la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 ed in ogni caso con decorrenza dal 1o gennaio 2004, risultando il relativo onere finanziario stabilito dalla norma per l'intero anno.
premesso che:
il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti in agricoltura, contiene, all'articolo 4, alcune disposizioni finalizzate a ripristinare il capitale circolante delle imprese agricole che hanno conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 39 del 2004;
le previste operazioni di credito agrario, garantite ai crediti vantati dagli imprenditori e dalla garanzia del Fondo interbancario dovrebbero consentire alle imprese di continuare l'esercizio della propria attività in un clima di maggiore «tranquillità finanziaria»;
in tale direzione il decreto-legge n. 16 dispone la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali sino a dodici mesi a seguito dell'emanazione di un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze;
tale decreto per rispondere alle finalità del legislatore dovrebbe essere emanato in tempi brevissimi; sinora non si è a conoscenza di alcuna attività intrapresa dal ministro;
la mancata adozione del provvedimento preoccupa anche in relazione all'analoga vicenda della sospensione della riscossione dei contributi previdenziali pregressi in agricoltura disposta dalla legge finanziaria per il 2004,
9/4644/18.Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Marcora.