Allegato A
Seduta n. 437 dell'11/3/2004


Pag. 21


...

(A.C. 4644 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 6. Vascon.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: ed ai Sottosegretari di Stato con le seguenti: delle politiche agricole e forestali ed ai Sottosegretari di Stato del medesimo Ministero.
Dis. 1. 30. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.
Dis. 1. 2. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2006.
Dis. 1. 31. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale».
Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.
Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:
0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente


Pag. 22

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate».
Dis. 1. 19. Vascon.

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.
Dis. 1. 4. Vascon.

All'emendamento Dis. 1. 50. (nuova formulazione) del Governo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
0. Dis. 1. 50. 1. Vascon, Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)

All'emendamento Dis. 1. 50. (nuova formulazione) del Governo, sopprimere le parole da: Al mantenimento fino a: dall'anno 2004.
0. Dis. 1. 50. 2.
Guido Giuseppe Rossi, Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e ove consentito fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: , ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio


Pag. 23

2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Dis. 1. 50. (Ulteriore formulazione) Governo.
(Approvato)

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.
Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.
Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.
Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.
Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
Dis. 1. 9. Vascon.