...
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.
2. 65. Vascon.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che
gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.
2. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;
al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.
2. 3. Vascon.
(Approvato)
Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 101. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:
«34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999.»
2. 2. (Nuova formulazione) Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
«34-bis. In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizoozie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore».
2. 76. Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo uno del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.
2. 4. Vascon.
Sopprimerlo.
*3-bis. 2. Vascon.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*3-bis. 4. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis. - 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in «phasing out».
3-bis. 1. Di Giandomenico.
Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.
3-bis. 3. Scaltritti.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
4. 22. Rava, Rossiello, Motta, Alfonso Gianni.
Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,
4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oli-verio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.
4. 25. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 24. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 23. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.
4. 28. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.
4. 26. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie,
escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati pro solvendo.
4. 27. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
Al comma 2-bis, dopo le parole: 21 febbraio 1991, n. 52, aggiungere le seguenti: con garanzia di solvenza del debitore,
4. 102. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita aggiungere le seguenti: subita dalla banca erogante.
4. 29. Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1o gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
4. 30. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini, Alfonso Gianni.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.
4. 11. Raffaldini, Motta.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a loro cooperative o consorzi.
4. 35. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.
Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
4. 101. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.
4. 34. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.
4. 33. (Testo modificato nel corso della seduta)Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.
(Approvato)
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio,
si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.
4. 18. Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza, Alfonso Gianni.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.
4. 15. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.
Aggiungere, infine, il seguente comma:
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.
4. 31. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggeri, Banti, Motta, Raffaldini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). - 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.
3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «gestito da».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,
5. 100. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti:
iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,
5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,
*5. 3. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,
*5. 26. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 4. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 23. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.
*5. 5. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazioni merci e di servizi.
*5. 25. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.
Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,
5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.
5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.
Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.
5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996,
5. 101. Governo.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.
*5. 12. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.
*5. 30. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza, Alfonso Gianni.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 13. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Alfonso Gianni.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 31. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
5. 50. Marcora, Motta.
Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 100 per cento.
5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.
5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.
5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.
5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.
5. 52. Raffaldini, Motta.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). - 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). - 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri, Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). - 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). - 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei
confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.
2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
«62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro».
5. 054. Raffaldini, Motta, Alfonso Gianni.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.
5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci, Alfonso Gianni.