Allegato A
Seduta n. 437 dell'11/3/2004


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(A.C. 4644 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole:
«è stata effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «sia stata effettuata».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis.
Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel


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settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.
2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

All'articolo 3:
al comma 3, le parole: «regolamento (CE) n. 2371/02» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Interventi per la pesca nella regione Molise). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e digarantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343».

All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate» e, dopo le parole: «dell'articolo 43 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato


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prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.
2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.
2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,»; al secondo periodo, le parole: «1,05 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,327 milioni»; al terzo periodo, le parole: «1,05 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1,327 milioni» e al medesimo periodo le parole: «l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «, quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.
3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria».

All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,»;
al comma 2, le parole: «del fondo di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «dei fondi di garanzia» e le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».