Allegato A
Seduta n. 437 dell'11/3/2004


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(A.C. 4644 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: «del Corpo di polizia penitenziaria» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato».
3. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo


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12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Disposizioni previdenziali in agricoltura).

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposita modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale».


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Art. 2.
(Disposizioni in materia di quote latte).

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:
«36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1o gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale».

Art. 3.
(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.
2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

Art. 4.
(Credito agrario e contributi previdenziali).

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese


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ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.
3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di curo annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.