...
All'articolo 1, al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonché il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste"».
All'articolo 2, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
All'articolo 3:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42»;
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
All'articolo 4:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È differito al 30 giugno 2004 il termine relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42»;
al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
All'articolo 6, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
All'articolo 8, al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, comma 4,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2004».
All'articolo 9, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto».
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Cessione di materiali e sostegno logistico). - 1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate e Forze di polizia irachene materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 2.122.490 euro per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di 815.615 euro per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate e Forze di polizia irachene».
All'articolo 12, al comma 2, le parole: «sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate».
All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 34» sono inserite le seguenti: «, comma 8,».
Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. - (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni militari internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2004 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo delle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale
personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.
3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti di contingenti a tal fine determinati, per l'anno 2004, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215.
5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.
Art. 13-ter. - (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria). - 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute».
All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, esclusi gli articoli 1-bis e 13, pari complessivamente a 531.601.831 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n.350».