Allegato A
Seduta n. 433 del 4/3/2004


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(Sezione 14 - Iniziative normative per la modifica della disciplina del servizio civile nazionale)

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I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, per sapere - premesso che:
la legge n. 64 del 2001 ha istituito il servizio civile nazionale come strumento atto a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari: favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed all'educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;
la suddetta legge, all'articolo 2, comma 2, delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto: l'individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;
in data 5 aprile 2002, veniva emanato il decreto legislativo n. 77, recante «disciplina del servizio civile nazionale»;
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 3, relativo ai requisiti di ammissione e durata del servizio cita: al comma 1, «sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani»; al comma 2, «costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi terroristici, o di criminalità organizzata» ; al comma 4, «l'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede, comunque, un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di trentasei ore»;
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 6, relativo ai progetti, ai commi 4 e 5, cita: «l'ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle amministrazioni centrali dello


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Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'ufficio nazionale esprime il suo nullaosta»;
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 8, relativo al rapporto di servizio civile cita: al comma 1, «nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei progetti approvati» e, al comma 5, «il contratto redatto in base agli schemi predisposti dall'ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle parti è inviato al medesimo ufficio ovvero alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il contratto è approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata notizia all'ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il contratto approvato acquista efficacia ed è denominato contratto per il servizio civile nazionale»;
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 9, relativo al trattamento economico e giuridico, al comma 5, prevede che: «l'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del fondo nazionale»;
il suddetto decreto legislativo, all'articolo 10, relativo ai doveri e alle incompatibilità, al comma 2, cita: «la prestazione del servizio civile è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo»;
il suddetto decreto legislativo, infine, all'articolo 13, relativo all'inserimento nel mondo del lavoro e ai crediti formativi, ai commi 3 e 4, cita: «le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi. A decorrere dal 1o gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del corpo forestale dello Stato, sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione»;
la legge n. 64 del 2001 rappresenta, senza alcun dubbio, una nuova opportunità formativa ed esperienziale per le giovani generazioni, destinata a garantire, anche dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e, quindi, dell'obiezione di coscienza, la continuità di un'esperienza ormai trentennale, quella del servizio civile, che, coinvolgendo circa cinquecentomila giovani, ha rappresentato una «palestra» di cittadinanza attiva e di educazione alla solidarietà e alla cooperazione ed è una risorsa ormai indispensabile per molti dei servizi sociali, culturali e ambientali forniti dagli enti locali e dalle associazioni no profit di tutt'Italia -:
se il Governo non intenda, nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, prevista per la data del 1o gennaio 2005, adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina del servizio civile, rendendola più vicina alle esigenze degli attori (enti e giovani), e nello specifico:
a) per ciò che riguarda i requisiti di ammissione e durata del servizio: ad


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aprire il servizio anche ai cittadini non italiani e a quanti abbiano già prestato servizio civile obbligatorio o servizio militare, fermo restando il requisito dell'età; a riconsiderare la norma contenuta al comma 2 dell'articolo 3, che è in evidente contrasto con l'alto valore formativo e pedagogico del servizio ed appare come un retaggio della disciplina restrittiva relativa all'obiezione; a riconsiderare il minimo orario di servizio settimanale alla luce dei già numerosi progetti svolti con minimi inferiori (24 o 25 ore settimanali) che hanno dato esiti lusinghieri, con la previsione, inoltre, della possibilità di un esercizio più «flessibile», che possa cioè spalmare in tre anni l'attuale monte ore annuo di 1200 ore;
b) per ciò che riguarda i progetti, a rendere meno lungo e complesso l'iter di approvazione;
c) per ciò che riguarda il rapporto di servizio civile, a restituire certezza di rapporto e snellezza di procedure, attraverso la previsione di un soggetto unico atto a stipulare e approvare i contratti (per esempio, l'ufficio nazionale per il servizio civile, com'è adesso), che continui, peraltro, a farsi carico delle assicurazioni per i volontari, evitando di scaricare costi enormi sugli enti, che rischierebbero di non poterli sopportare;
d) per ciò che riguarda il trattamento economico e giuridico, a garantire ai giovani quanto disposto relativamente all'assistenza sanitaria, magari attraverso un'apposita convenzione tra l'ufficio nazionale per il servizio civile e il ministero della salute, prevista ma non ancora attuata;
e) per ciò che riguarda i doveri e le incompatibilità, ad eliminare l'incomprensibile incompatibilità tra servizio civile e «qualsiasi attività di lavoro», posto che lo stesso decreto legislativo n. 77 del 2002, all'articolo 9, comma 1, sostiene che «l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità»;
f) per ciò che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro e ai crediti formativi, a stabilire con il concorso del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la concessione di un certo numero di crediti formativi liberi a seguito della esperienza di servizio civile, nonché a prevedere un'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti in servizio; ad estendere, infine, le riserve di posti previste dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002 a tutti i giovani che hanno svolto il servizio civile e a tutte le amministrazioni pubbliche.
(2-01087) «Ruzzante, Labate, Montecchi, Rognoni, Adduce, Albonetti, Amici, Bandoli, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bielli, Bogi, Borrelli, Buffo, Carli, Magnolfi, Olivieri, Petrella, Cennamo, Chiaromonte, Cordoni, Crucianelli, Di Serio D'Antona, Duca, Filippeschi, Fluvi, Gasperoni, Giacco, Giulietti, Guerzoni, Raffaella Mariani, Cazzaro, Trupia, Sandi».
(26 febbraio 2004)