...
acquistare i beni culturali alienati al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione;
in quanto vincolati. Per detta ragione il notaio a fatto regolare denuncia, nel nostro caso alla soprintendenza di Pisa in data 7 gennaio 2004;
direzione generale dei lavori e del demanio. Il ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1».
il medesimo e ripristinando il decreto ambientale, emanato dal Responsabile del Procedimento;
«bussola» dell'ingresso, considerata elemento fondamentale di una chiesa -:
l'8 gennaio 2004 è stato emanato il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2004, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il 15 gennaio 2004, il Ministro ha firmato il decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia designando il dottor Davide Croff e sottoponendo la nomina al parere delle Commissioni parlamentari competenti;
dall'articolo apparso a pagina 44 del quotidiano «La Nuova Venezia» dello scorso 29 febbraio, risulta che il neo presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Davide Croff, abbia convocato il direttore della Sezione Cinema della Biennale, Moritz de Hadeln, per comunicargli la sua intenzione di non riconfermarlo nel suo incarico e proponendogli, nel contempo, una buonuscita - quantificata dall'articolista in 20 mila euro - a condizione che lo stesso De Hadein non parli «con la stampa fino al prossimo settembre di Biennale, Mostra del Cinema e dintorni»;
circostanze riportate dal quotidiano La Nuova Venezia non sono state, fino ad ora, smentite -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali siano le sue valutazioni sul comportamento del Presidente Davide Croff che, se i fatti non fossero smentiti, si rivelerebbe fortemente lesivo della libertà di espressione dei singoli sancita dalla Costituzione;
se rispondano al vero le voci - apparse anche sulla stampa - secondo le quali il Ministro sarebbe contrario alla riconferma di Mauritz de Hadeln a direttore della Mostra del Cinema di Venezia.
(3-03145)
VII Commissione:
l'articolo 59 del Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 testo unico dei beni culturali stabilisce che ogni compravendita che abbia ad oggetto un immobile soggetto alle norme di tutela del codice stesso, e perciò oggetto di vincolo culturale storico architettonico, deve essere denunciata al Ministero delle attività culturali: il Ministero, la regione, la provincia o il comune hanno così facoltà di
con il decreto 30 novembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, il Ministro dell'economia e delle finanze ha disposto il trasferimento alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici s.p.a. (SCIP) di parte dei beni immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti, nonché la gestione degli stessi. La SCIP S.P.A, attraverso società advisor, ha promosso le aste per la dismissione degli immobili degli enti previdenziali non singolarmente ma per lotti aggregati del valore medio di 50.000.000 di euro consentendo pertanto la partecipazione solo di grandi investitori;
all'interno di questi lotti sono stati collocati anche immobili vincolati per i quali in caso di normale compravendita sarebbero state applicabili le norme del suddetto codice precedentemente richiamate. Tuttavia l'articolo 3, comma 17, del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in particolare prevede che: «Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal precitato codice, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi;
ciò stabilisce da un lato l'inapplicabilità del diritto di prelazione nel passaggio dagli enti previdenziali alla società di cartolarizzazione, dall'altro lo fa risorgere nelle successive rivendite ovvero quando la società pubblica trasferisce ai privati a seguito dell'esperimento delle aste. Con il divieto per lo Stato, per gli enti territoriali e per gli altri enti pubblici di rendersi acquirenti degli immobili oggetto del processo di cartolarizzazione si vuol evitare di far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, con una sola eccezione che il divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi;
accade ora che un immobile già di proprietà INPS, soggetto ad un vincolo, sia stato inserito in un lotto aggregato e posto varie volte all'asta da parte della SCIP. L'immobile si trova nel centro del comune di San Giuliano Terme in adiacenza al palazzo municipale e per questo il comune da tempo segue le vicende relative alla sua dismissione. Il comune di San Giuliano Terme già in fase d'asta aveva infatti manifestato l'intenzione di esercitare la prelazione al fine di destinare l'immobile a sede degli uffici comunali;
il lotto aggregato è stato aggiudicato alla Finleonardo spa di Milano ed il contratto è stato rogato il 24 dicembre 2003. Il contratto è tuttavia sospensivamente condizionato al mancato esercizio nel termine di due mesi dalla denuncia del diritto di prelazione con particolare riferimento ai beni posti nel comune di San Giuliano Terme e nel comune di L'Aquila
la Soprintendenza regionale di Firenze con nota in data 13 gennaio 2003, a firma del Soprintendente Regionale, ha invitato il Presidente della provincia di Pisa ed il Sindaco di San Giuliano Terme, ove intenzionati, a proporre la prelazione ai sensi dell'articolo 61 del testo unico. Con deliberazione del 4 febbraio 2004 il consiglio comunale di San Giuliano Terme, all'unanimità, dichiarava di voler proporre la prelazione. Nella stessa seduta con l'approvazione del bilancio di previsione 2004 il consiglio comunale stanziava le somme necessarie all'acquisto del bene. Il 10 febbraio veniva trasmessa alla soprintendenza regionale tutta la documentazione da questa richiesta per l'emanazione da parte del Ministro del decreto di prelazione;
il terzo servizio del Ministero per i beni e le attività culturali, competente alla redazione del decreto ministeriale, sarebbe intervenuto sospendendo il procedimento di prelazione degli immobili di San Giuliano Terme e quello relativo al Cinema Massimo dell'Aquila, trasmettendo le relative pratiche al servizio affari legislativi al fine di verificare l'effettiva esistenza in capo ai comuni del diritto di prelazione. Il termine dei due mesi è prossimo (7 marzo per San Giuliano Terme e 8 marzo per l'Aquila) e ogni giorno di ritardo nell'emanazione del decreto può vanificare l'intero procedimento;
preso atto positivamente del buon esito della vicenda concernente l'esercizio del diritto di prelazione relativo ai comuni di cui all'interrogazione -:
se si sia proceduto ad un monitoraggio dei casi simili che si sono verificati nel paese, ovvero quante siano state le richieste di esercizio del diritto di prelazione da parte di amministrazioni pubbliche, nonché quale sia l'orientamento in merito da parte del Ministero e infine come si intende operare per definire procedure e tempi di esercizio del diritto di prelazione che non siano preclusivi di tale diritto e che mettano le amministrazioni pubbliche nelle condizioni ottimali per ottemperare alle correlate procedure economico-finanziarie.
(5-02936)
nel comune di Acerra, in provincia di Napoli, l'amministrazione comunale ha da tempo concluso l'iter procedimentale e completato i lavori per l'apertura di un museo archeologico della città;
risulta all'interrogante che la sovrintendenza alla regione Campania, responsabile per l'allestimento dei reperti, ad oggi non avrebbe ancora provveduto per quanto di sua competenza -:
quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché sia aperto al pubblico, in tempi brevi, il museo archeologico del comune di Acerra contribuendo, in tal modo, allo sviluppo culturale di questa parte della Campania.
(5-02937)
l'articolo 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, relativo alla verifica dell'interesse culturale dei beni culturali, al comma 3, stabilisce che «per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del Demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente
il comma 10 dello stesso articolo 12 del codice prevede che «resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8»;
il comma 8 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 259 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre del 2003, n. 326, prevede che «in sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili».
il decreto ministeriale 6 febbraio 2004 sulle modalità di verifica dell'interesse culturale sancisce che «il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni, e di ogni altro ente e istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico»;
nessuna delle disposizioni legislative sopra richiamate definisce in modo pertinente e sistematico cosa s'intende con la formula «prima istanza», né dichiara esplicitamente i tempi e le modalità della «prima istanza», nonché le deroghe o le abrogazioni che discendono dal contrasto, evidente, tra le disposizioni dei decreti e della legge su indicati -:
quali siano i tempi e i modi risultanti dal combinato disposto derivante dalle disposizioni richiamate e le modalità di applicazione della prima fase del procedimento del silenzio-assenso.
(5-02938)
il comune di Torino ha approvato un progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio sotterraneo sotto la secentesca Piazza San Carlo, il più delicato e prezioso salotto barocco del capoluogo piemontese e unanimemente riconosciuta una delle piazze più belle d'Italia;
il progetto preliminare prevede un parcheggio interrato per un piano di circa 11.000 mq per il ricovero di 370 auto ed avrebbe ottenuto il nullaosta delle autorità preposte alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale nonostante la sua ancora sommaria definizione;
l'ambito urbano della piazza è soggetto a vincolo ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali in quanto rappresenta un complesso urbano unitario di alto valore ambientale, storico e artistico, contrassegnato dalla presenza di due chiese secentesche, dal monumento ottocentesco conosciuto come «Cavai d'brons» in centro piazza e da numerosi palazzi nobiliari, unica memoria dell'impianto urbanistico originario del 1600;
il progetto, per il quale sono state già avviate le trivellazioni, al fine di individuare la presenza di eventuali preesistenze archeologiche, è stato presentato come la condizione per la pedonalizzazione della piazza, nonostante il fatto tale iniziativa fosse stata legata, negli anni scorsi, dapprima alla costruzione del parcheggio sotto via Roma e poi a quella di un nuovo parcheggio in Piazza Valdo Fusi, il cui cantiere è ancora aperto senza che la promessa pedonalizzazione abbia mai avuto luogo;
la realizzazione del parcheggio sotterraneo comporta la manomissione dell'impianto della piazza, della sua morfologia, della sua pavimentazione e della sua stessa fruizione. Fra l'altro in seguito al decreto del Ministro dell'interno 1o febbraio 1986 in materia di norme antincendio per le autorimesse, dovranno essere realizzate griglie di ventilazione di misura non inferiore ad un venticinquesimo della superficie del parcheggio (quindi pari ad oltre 400 mq), un sistema di sfiati per la ventilazione meccanica e torrette per la ventilazione naturale, uscite di sicurezza in numero adeguato e manufatti vari, con il conseguente danno dell'equilibrio architettonico ed ambientale della piazza;
Piazza San Carlo, anche dopo la realizzazione del parcheggio sotterraneo, dovrebbe convivere comunque con una soluzione viabilistica, secondo gli interroganti, caotica e poco razionale, che prevede un percorso di traffico tangente alla piazza ed una serie di nodi viari decisamente labirintici disegnati per aggirare la Chiesa, con l'effetto di rendere ancor più caotica e congestionata la circolazione automobilistica;
il progetto si inserisce in una strategia contraddittoria, più volte contestata dai residenti e dalle associazioni di tutela ambientale, che si esprime nella dichiarata volontà di liberare dalle automobili alcune aree storiche, portando contemporaneamente sempre più automobilisti in centro con il miraggio di trovare posto in parcheggi ricavati attraverso un uso improprio degli ambiti di pregio artistico ed architettonico;
anche a seguito delle numerose proteste da cittadini ed associazioni come Italia Nostra, da dichiarazioni alla stampa risulterebbe che il progetto dovrebbe essere parzialmente modificato con l'eliminazione delle rampe di accesso inizialmente previste ai lati delle chiese e di fronte a Palazzo Bricherasio, confermando comunque la volontà di costruire il parcheggio proprio sotto Piazza San Carlo -:
se risponda al vero che il Ministro si sia espresso in favore e abbia fornito assicurazioni in merito alla realizzazione del parcheggio di Piazza San Carlo, e se così fosse quali siano stati gli elementi tecnici a supporto di tale orientamento, e se sia a conoscenza delle motivazioni che hanno spinto la soprintendenza di Torino a dare il nulla osta al progetto in questione, ancora in fase preliminare, che comporta pesanti interventi di modificazione dell'ambiente urbano, secondo gli interroganti, palesemente incoerenti con il contesto architettonico e con la pretesa finalità di riqualificazione ambientale dell'area e se, in seguito alla sottoscrizione dell'appello in difesa di piazza San Carlo da parte di centinaia di personalità, intenda intraprendere iniziative urgenti per bloccare la realizzazione di un progetto, che si configura come una manomissione irreversibile di una delle più belle piazze italiane e del patrimonio monumentale della città di Torino.
(5-02939)
l'Amministrazione comunale di Malcesine e l'Associazione Sportiva della «Fraglia della Vela di Malcesine», dopo anni di studi e progettazioni, stanno realizzando una nuova base per la vela sul Lago di Garda; una struttura sportiva di primissima importanza per il turismo e lo sport (qui si allenarono per le Olimpiadi australiane la Sensini e la Devoti, oro ed argento a Sydney);
a tal fine, il comune di Malcesine tentò di rilasciare una prima Concessione Edilizia ma non poté visto il diniego a tal proposito espresso dalla Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Verona (diniego di data 18 febbraio 2002);
il TAR Veneto accolse il ricorso avverso il diniego, presentata dall'Amministrazione Comunale di Malcesine, annullando
con questa sentenza favorevole, nonostante il successivo ricorso al Consiglio di Stato, presentato ben un anno dopo dal Ministero per i beni e le attività culturali, si sarebbero potuti iniziare e terminare i lavori;
vista l'importanza dell'intervento e le sue peculiarità architettoniche che ne dovrebbero fare «una delle basi più importanti del mondo per la vela», parole pronunciate dallo stesso Presidente della Federazione Italiana della Vela - dottor Gaibisso -, l'Amministrazione Comunale di Malcesine decise di procedere alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
a tal fine, venne acquisito il giudizio di compatibilità ambientale favorevole da parte della Giunta Provinciale di Verona; successivamente si convocarono le due conferenze di servizi previste dalla legge n. 241 del 1990, la prima istruttoria, la seconda decisoria, assumendo una determinazione conclusiva favorevole; in entrambe, la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Verona non intervenne, limitandosi ad inviare diniego per iscritto;
in data 23 giugno 2003, il Sovrintendente dei beni e delle attività culturali di Verona ordinava al sindaco la sospensione dei lavori, già iniziati nel maggio precedente a seguito di regolare Concessione Edilizia;
il comune di Malcesine e la Fraglia Vela, impugnavano l'ordinanza in sede giurisdizionale davanti al TAR Veneto in data 4 ottobre 2003;
il TAR Veneto, con sentenza del 27 ottobre 2003 annullava il provvedimento dei beni e delle attività culturali di Verona e convalidava in tutte le sue parti la procedura eseguita dal comune di Malcesine;
con sentenza così limpida e favorevole sono stati appaltati, a seguito della suddetta sentenza, il comune di Malcesine appaltava ed iniziava i lavori per un importo complessivo di circa euro 4.500.000,00;
ultimo atto, il Ministero per i beni e le attività culturali presenta ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato in data 9 febbraio 2004 avverso la sentenza del TAR del Veneto -:
se sia a conoscenza della descritta incresciosa situazione e delle motivazioni che inducono la Sovrintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Verona ad atteggiamenti, secondo l'interrogante, ostativi, nonostante siano stati esperiti tutti gli atti dovuti, nel rispetto delle norme e nonostante vi siano ben tre sentenze, emesse dal TAR Veneto, che legittimano l'iter procedurale seguito;
quali siano gli atti, anche urgenti, che si intendono assumere per superare questa ingiustificata ed inopportuna contrarietà della Soprintendenza dei Beni Ambientali e Architettonici di Verona avverso un'opera così importante non solo per il comune di Malcesine ma per tutta la Comunità del Lago di Garda.
(5-02945)
nei giorni scorsi organi di stampa e servizi radiotelevisivi nazionali e regionali hanno riportato la notizia che potrebbe essere introdotto a breve un ticket per poter usufruire del prestito di libri dalle dodicimila biblioteche pubbliche;
questo pericolo è rappresentato da una direttiva comunitaria del 1992 recepita con il decreto legislativo 16 novembre 1994 n.685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale);
la Direttiva da un lato riconosceva, per la prima volta, come un diritto esclusivo dell'autore l'autorizzare il prestito, dall'altro permetteva agli Stati membri di esentare alcune categorie di istituzioni aperte al pubblico che effettuassero prestiti di opere protette dal richiedere autorizzazione all'autore (o meglio al titolare dei diritti economici). In alcuni casi speciali gli Stati potevano prevedere l'esclusione anche dalla remunerazione per il prestito effettuato dalle istituzioni aperte al pubblico. La stessa prevedeva una relazione per valutare l'effettiva armonizzazione e le eccezioni previste dagli Stati membri;
il 16 gennaio scorso la Commissione europea ha però sollecitato formalmente Italia, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Spagna e Portogallo a dare applicazione alla direttiva in parola, in nome del diritto dell'autore e dell'editore;
questo servizio è sempre stato gratuito e in questi anni ha assicurato una lettura alle fasce più svantaggiate: studenti, anziani, famiglie a basso reddito che non potendosi permettere di comprare un libro hanno usufruito di un servizio che ha notevolmente contribuito all'istruzione, allo sviluppo della conoscenza, della cultura e del sapere nel nostro Paese;
contro questa Direttiva europea i bibliotecari e gli operatori del settore hanno già organizzato il 21 febbraio a Cologno Monzese una «Giornata contro il prestito a pagamento»;
sempre dagli organi di stampa e radiotelevisivi nazionali e regionali si è avuta la notizia che il Ministro per i beni e le attività culturali, ha annunciato che non ci sarà alcun ticket per ottenere un libro in prestito nelle biblioteche pubbliche italiane. E per questo per prima cosa affronterà l'argomento con il professor Francesco Sicilia, direttore generale per i beni librari e successivamente incontrerà le altre realtà coinvolte, prima fra tutte la Siae -:
se non intenda attivare immediatamente, anche alla luce di quanto dichiarato agli organi di stampa, tutti gli strumenti politico normativi, anche a livello europeo, atti ad evitare l'introduzione di questo ticket che andrebbe a discapito di un servizio gratuito che in questi anni ha assicurato una lettura alle fasce più svantaggiate contribuendo all'istruzione, allo sviluppo della conoscenza, della cultura e del sapere nel nostro Paese.
(4-09177)
per volere del duca Cosimo I, nel 1539, l'architetto militare Giovan Battista Bellucci, su progetto di Nanni Unghero, iniziò la costruzione a Pistola di una nuova fortezza, nel luogo ove sorgeva quella, intitolata a San Barnaba, eretta dal fiorentini nei 1331;
la nuova fortezza Santa Barbara, a forma quadrilatera bastionata e circondata da un fossato, era complessivamente di dimensioni e capacità offensive piuttosto modeste anche se, nella Relazione del Commissario G. Battista Tedaldi sopra la città di Pistoia, del 1569, veniva così descritta: «... quello che rende la città sicurissima e munitissima, è la forte e munita cittadella, posta quasi a cavallo in su le mura, mezza di dentro e mezza di fuori di esse in quel luogo e punto dove la cortina di levante e quella di mezzogiorno fanno angolo assieme; il circuito di essa tirato in forma quadrata si misura intorno a 200 braccia;
nel 1774, il Granduca Pietro Leopoldo pose fine alla storia militare della Fortezza ordinandone il disarmo. La struttura fu in seguito usata come caserma, carcere militare e distretto e, dopo un periodo di degrado e rovina, nel 1970 è iniziato il recupero a cura dell'allora Soprintendenza al Monumenti di Firenze, che nel 1980 inaugurò il completamento di una prima importante fase di restauro e risanamento;
la fortezza Santa Barbara, situata nei centro storico dl Pistoia, rappresenta quindi uno degli elementi costitutivi dell'identità cittadina, connotata da un forte carico simbolico e storico in essa sedimentatosi nei tempo;
da tempo l'amministrazione comunale di Pistoia ha formalmente comunicato alla sovrintendenza di voler partecipare ad un rigoroso progetto di valorizzazione della struttura;
dalla stampa locale si apprende che la sovrintendenza sta procedendo con alcune associazioni culturali locali a definire un progetto di valorizzazione della fortezza che prevede la costruzione di spazi museali e l'utilizzo di parti della struttura per la realizzazione di servizi di ristorazione;
anche in un recente convegno, è stato manifestato l'interesse della fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia di procedere a finanziare progetti di valorizzazione della fortezza che vedano però partecipe anche l'amministrazione locale;
un compiuto progetto di valorizzazione della fortezza necessita di risorse significative che possono essere reperite solo con un pieno concorso di tutti i soggetti istituzionali interessati -:
se non ritenga opportuno, in piena coerenza con il principio di sussidiarietà e con il principio, sancito costituzionalmente, della leale collaborazione interistituzionale, realizzare un tavolo di concertazione che veda partecipi il Comune di Pistoia, la Provincia, la Regione, la sovrintendenza competente e quei soggetti che hanno manifestato il loro interesse, finalizzato alla costituzione in primis di un comitato scientifico idoneo a vagliare la coerenza dei progetto rispetto alle esigenze di valorizzazione del bene, nonché la tenuta economico finanziaria del medesimo;
se non ritenga opportuno adottare iniziateve di propria competenza affinché si proceda alla costituzione di una Fondazione, all'interno della quale far convergere le numerose competenze e professionalità dei diversi livelli istituzionali, nonché quelle dei soggetti privati coinvolti nel progetto valutando attentamente l'esigenza e l'opportunità di includere il comune di Pistoia nei progetti di valorizzazione attualmente in corso di definizione da parte della competente sovrintendenza;
se infine non ritenga contrario ad un corretto rapporto istituzionale e non coerente rispetto a una logica di valorizzazione incentrata sulla comunità locale, l'ipotetico non coinvolgimento nel processo di valorizzazione del Comune di Pistoia, amministrazione nel cui territorio il bene è situato.
(4-09186)
negli ultimi anni nel nostro paese è fortunatamente aumentata la sensibilità per i problemi dei disabili e tuttavia ancora oggi si verificano casi che ricordano che c'è ancora molta strada da fare e che soprattutto sono poco giustificabili quando vengono chiamati in causa gli sforzi per i disabili di amministrazioni pubbliche come nei due casi di seguito esposti;
la Soprintendenza regionale del Ministero per i beni culturali del Veneto blocca da mesi il progetto di ristrutturazione del centro polifunzionale Casa del Sole di Ponte nelle Alpi presentato da AISM perché non concorda sulla collocazione dell'ascensore. La soluzione alternativa proposta dalla Soprintendenza stessa non permetterebbe la fruizione totale dell'edificio e così sarebbe anche vanificato lo sforzo della comunità locale per la raccolta dei fondi necessari per la ristrutturazione dell'edificio;
nel secondo caso la stessa Soprintendenza ha dato il parere negativo al progetto di rendere accessibile ai disabili l'ingresso principale della chiesa concattedrale di Feltre. La spiegazione è che l'eventuale scivolo (eventualmente asportabile) apporterebbe le modifiche alla
come il ministro giudica la situazione, se intende adoperarsi per trovare una soluzione nei casi sopracitati, tenendo conto del patrimonio artistico in questione ma anche degli interessi dei disabili; se non ritenga di monitorare la questione intervenendo sul territorio nazionale.
(4-09199)