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F)
ritardo nell'avanzamento della spesa, è tale da compromettere l'attualità e la realizzazione dell'iniziativa, per cui sia stata avviata la procedura di revoca del finanziamento previsto dall'articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993;
il comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, nella riunione del 15 ottobre 2003, nel valutare i dati della rilevazione al 30 giugno 2003 sui programmi di sviluppo di cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, ha preso atto che alcuni di essi presentano forti ritardi nell'avvio concreto di interventi sul territorio ed ha considerato che il mancato avanzamento pregiudica la realizzazione delle iniziative e degli obiettivi programmati nelle relative convenzioni;
il comitato ha ritenuto, quindi, di avviare la procedura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 e dalle convenzioni per la revoca del finanziamento nei confronti delle società, che, decorsi due o più anni dalla data della convenzione stipulata con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, non hanno effettuato sul territorio una spesa significativa del contributo e/o hanno proposto o attivato cambiamenti dei programmi e degli assetti societari, tali da non essere più riconducibili, anche per ragioni finanziarie, ai programmi ed alle società con le finalità inizialmente approvate;
la società di sviluppo Investiacatania spa ha sottoscritto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali una convenzione in data 30 luglio 2001, ma a tutt'oggi non risultano effettuate spese significative per l'avvio concreto del programma, né risulta richiesta al ministero del lavoro e delle politiche sociali l'erogazione del primo anticipo -:
se sia vero che la situazione della società Investiacatania spa, per il grave
quali iniziative intenda promuovere affinché la società Investiacatania spa provveda all'adempimento dell'obbligo di attuazione delle misure definite nell'ambito del programma, con l'avvio concreto delle procedure di spesa del contributo ai fini della realizzazione delle specifiche azioni previste, per evitare la revoca del contributo ex articolo 1-ter della legge n. 236 del 1993. (3-02903)
(12 novembre 2003)