Allegato A
Seduta n. 431 del 2/3/2004


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI I SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA (4644)

(A.C. 4644 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali). - 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. 01. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). - 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze


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per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie). - 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:
a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
1. 02. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora). - 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviare). - 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviare del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripiristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.


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3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1. 04. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani). - 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sotto serra è esente» sono sostituite dalle seguenti: «sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208».
1. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani). - 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sotto serra è esente» sono sostituite dalle seguenti: «sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208».
1. 06. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.
2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di


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conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.
3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.
4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.
5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.
6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:
a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;
b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva».
2. 70. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.


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2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.
3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.
4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.
5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.
6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:
a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;
b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva».
2. 71. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con il terzo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004».
2. 72. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui decreto interministeriale del 31 gennaio 2002».
2. 73. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
b) all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: «tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
c) all'articolo 10, comma 8, le parole:«con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
d) all'articolo 10, comma 12, le parole:«ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
e) all'articolo 10, comma 27, lettera a), le parole: «con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.1257/1999».
2. 66. Vendola, Russo Spena.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «e nel territorio delle regioni insulari» sono soppresse.
2. 52. Vascon.


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Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «solo nel caso che siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale».
2. 53. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «rendere noto» sono sostituite dalle seguenti: «notificare attraverso lettera raccomandata».
2. 54. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre».
2. 50. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «avvalendosi dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «che risulta iscritto all'anagrafe».
2. 55. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti: «e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina».
2. 56. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «alla revoca del riconoscimento e» sono soppresse;
b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento».
2. 57. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «non veritiero» sono aggiunte le seguenti: «e che da controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina presenti un numero di capi non coerenti con i quantitativi di latte commercializzato».
2. 58. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con


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modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 27, 28 e 29 le parole: «due periodi» sono sostituite dalle seguenti «tre periodi»;
b) al comma 31, le parole «dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2005».
2. 63. Vascon.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: «di applicazione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti «e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute»;
b) al comma 31, le parole «dal 1o gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5» sono soppresse.
2. 64. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: «della regione autonoma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura delle medesime regioni».
2. 5. La Grua.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È concessa la possibilità alla regione Sardegna di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito della effettuazione di vaccinazione contro la blue tongue disposta dalle competenti strutture sanitarie.
2. 51. Marcora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivati gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore degli armatori e dei titolari di impianti di allevamento che, in dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, abbiano subito danni all'attività nel periodo 19 giugno - 19 luglio 2000».
3. 50. Franci, Rava, Marcora, Preda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito uno specifico fondo atto a garantire, anche attraverso la collaborazione e l'assistenza tecnica delle associazioni cooperative ed amatoriali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della riforma della politica comune della pesca per il Mediterraneo, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.


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3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.
3. 050. Franci, Rava, Marcora.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.
3. 051. Franci, Rava, Marcora.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). - 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.
3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «gestito da».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta, Alfonso Gianni.
(Limitatamente al comma 3).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad».
5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi


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aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.
5. 050. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.
5. 051. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».
*5. 052. Grillo, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».
*5. 053. Masini, Marinello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.
2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile».
Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale».
Dis. 1. 11. Vascon.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali) - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile».
Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali».
Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».
Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali».
Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale».
Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe».
Dis. 1. 17. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato».
Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.