Allegato A
Seduta n. 430 del 1/3/2004


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(A.C. 4644 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
Dis. 1. 1. Borrelli, Rava, Franci, Rossiello, Sedioli, Preda, Oliverio, Motta.

Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. 6. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili.
Dis. 1. 2. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale.
2. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile».
Dis. 1. 10. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è struttura operativa nazionale di protezione civile e vigila sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale».
Dis. 1. 11. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Natura giuridica e compiti istituzionali) - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché delle foreste, degli ecosistemi e delle risorse agro-ambientali nazionali. Il Corpo forestale dello Stato è altresì struttura operativa nazionale di protezione civile».
Dis. 1. 12. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico, degli


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ecosistemi e delle risorse agro-ambientali e forestali nazionali».
Dis. 1. 13. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le competenze assegnate in via esclusiva alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni in materia di: ».
Dis. 1. 14. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) vigilanza e controllo sull'attuazione delle norme nazionali e comunitarie e delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di tutela delle risorse naturali agro-ambientali e forestali».
Dis. 1. 15. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale».
Dis. 1. 16. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) interventi di rilievo nazionale di protezione civile, con particolare riferimento alle attività di coordinamento e di pronto intervento in materia di incendi boschivi e di controllo del manto nevoso ai fini della previsione del rischio valanghe».
Dis. 1. 17. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 3, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è sostituito dal seguente:
«5. L'organizzazione del Corpo forestale dello Stato e, di conseguenza, la determinazione delle piante organiche, deve assicurare, nei limiti delle dotazioni di personale disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente legge, una equilibrata distribuzione territoriale del personale, in funzione delle effettive caratteristiche ambientali ed agro-forestali riscontrabili a livello regionale».
Dis. 1. 18. Vascon.

Sopprimere il comma 4.
Dis. 1. 3. Vascon.

Al comma 4, lettera a), premettere la seguente:
0a). il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un accordo quadro, ove sono indicati i compiti e le funzioni che possono essere oggetto di convenzione tra le stesse regioni ed il Corpo forestale dello Stato e le modalità in base alle quali dette convenzioni sono stipulate».
Dis. 1. 19. Vascon.


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Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. È istituito il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale e da sette membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e dell'interno e cinque designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Dis. 1. 20. Vascon.

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali dello Stato e i relativi beni, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato».
Dis. 1. 21. Marcora, Realacci, Potenza.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il personale del Corpo forestale fino alla fine del periodo con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per assicurare la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato verso i servizi tecnici forestali regionali.
Dis. 1. 4. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e ove consentito dalle singole normative regionali.
Dis. 1. 5. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: della regione ove presta servizio con la seguente: regionali.
Dis. 1. 22. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque nei limiti della spesa massima di dieci milioni di euro.
Dis. 1. 7. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: annui.
Dis. 1. 8. Vascon.

Al comma 4, lettera b), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
Dis. 1. 9. Vascon.