...
Al comma 1, capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: deve essere con la seguente: è.
1. 1. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
1. 2. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole Nel caso in cui con la seguente: Qualora.
1. 3. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte con le seguenti: verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa.
1. 4. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: ravvisata con la seguente: verificata.
1. 5. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: emette pronuncia di disconoscimento con la seguente: disconosce.
1. 6. Vascon.
Al comma 1, capoverso comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: di detta con le seguenti: della stessa.
1. 7. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali). - 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1. 01. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite da calamità naturali). - 1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese di agosto 2003 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, al fine di sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che provvede a ripartirle tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 017. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi a sostegno di imprese agricole colpite da emergenze fitosanitarie). - 1. Per far fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:
a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.
2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
1. 02. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi a sostegno di imprese agricole operanti nelle aree colpite da infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora). - 1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora, ai sensi della legge 1o luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.
3. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
1. 03. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi per il ripristino delle normali condizioni economiche delle aziende colpite dall'epidemia di influenza aviare). - 1. Per il proseguimento degli interventi in favore delle imprese operanti nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di influenza aviare del 2000 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripiristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. L'importo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni interessate con decreto dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della salute, d'intesa con le regioni medesime.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1. 04. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani). - 1. All'articolo 2,
comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sotto serra è esente» sono sostituite dalle seguenti: «sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in zone di montagna sono esenti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208».
1. 05. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi urgenti a sostegno delle imprese agricole operanti nei piccoli comuni montani). - 1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «sotto serra è esente» sono sostituite dalle seguenti: «sotto serra e quello impiegato nei lavori agricoli in allevamento e nella silvicoltura da imprenditori agricoli operanti in comuni di zone di montagna con meno di cinquemila abitanti sono esenti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda gli imprenditori agricoli operanti nelle zone di montagna, le agevolazioni di cui al presente comma rientrano tra quelle ammesse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208».
1. 06. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). - 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in trenta rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 012. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). - 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in quindici rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 011. Vascon.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure urgenti a sostegno delle imprese operanti nel settore lattiero caseario). - 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 25 per cento dell'importo dovuto in cinque rate annuali posticipate, secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 013. Vascon.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2002-2003 con le seguenti: 2003-2004.
2. 65. Vascon.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata a procedere fino alla fine del periodo con le seguenti: procede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, qualora successivo, dalla data di riconoscimento del versamento non dovuto, alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli; decorso tale termine sulle residue somme dovute si applica il tasso di interesse in misura legale.
2. 1. Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Sandi, Franci, Olivieri, Banti, Ruggieri, Motta.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dei relativi importi aggiungere le seguenti: comprensivi degli interessi legali maturati.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni;
al comma 2, sostituire le parole: 6 milioni con le seguenti: 7 milioni.
2. 3. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.
2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.
3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.
4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.
5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza
del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.
6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:
a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;
b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.
8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva».
2. 70. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. L'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.
2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero-casearia di applicazione del presente decreto, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente
all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.
3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.
4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.
5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.
6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo.
7. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:
a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;
b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.
8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, a valere per la seconda campagna successiva».
2. 71. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con il terzo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004».
2. 72. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui decreto interministeriale del 31 gennaio 2002».
2. 73. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Al decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
b) all'articolo 9, comma 3, lettera c), le parole: «tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
c) all'articolo 10, comma 8, le parole: «con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: « con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
d) all'articolo 10, comma 12, le parole:«ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999»;
e) all'articolo 10, comma 27, lettera a), le parole: «con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999» sono sostituite dalle seguenti: «con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n.1257/1999».
2. 66. Vendola, Russo Spena.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «e nel territorio delle regioni insulari» sono soppresse.
2. 52. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «solo nel caso che siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale».
2. 53. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «rendere noto» sono sostituite dalle seguenti: «notificare attraverso lettera raccomandata».
2. 54. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre».
2. 50. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «avvalendosi dell'anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «che risulta iscritto all'anagrafe».
2. 55. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono aggiunte, infine, le seguenti: «e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina».
2. 56. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «alla revoca del riconoscimento e» sono soppresse;
b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento».
2. 57. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo le parole: «non veritiero» sono aggiunte le seguenti: «e che da controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina presenti un numero di capi non coerenti con i quantitativi di latte commercializzato».
2. 58. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e procede all'immediato rimborso di quanto eventualmente dovuto ai singoli produttori»;
b) il comma 2 è soppresso.
2. 59. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera c) è soppressa.
2. 60. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la lettera c-bis) è soppressa.
2. 61. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 7-bis è soppresso.
2. 62. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 27, 28 e 29 le parole: «due periodi» sono sostituite dalle seguenti «tre periodi»;
b) al comma 31, le parole «dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2005».
2. 63. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: «di applicazione del presente decreto» sono aggiunte le seguenti «e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute»;
b) al comma 31, le parole «dal 1o gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5» sono soppresse.
2. 64. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «e 2001-2002» sono sostituite dalle seguenti: «e 2003-2004».
2. 74. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: «e 2001-2002» sono sostituite dalle seguenti: «e 2002-2003».
2. 75. Vascon.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. Dopo il comma 34 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è aggiunto il seguente:
«34-bis. È sospeso il pagamento delle rate semestrali previste dall'articolo 1,
comma 16, del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e seguenti, la cui scadenza ricada nel periodo 16 febbraio-31 marzo 2004 e per il cui importo sia stata avanzata richiesta di rateizzazione ai sensi del presente decreto-legge. In caso il produttore ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, l'importo delle rate di cui al periodo precedente, così come la quota capitale residua, entrambe al netto dagli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione. In caso il produttore non ottenga il riconoscimento della facoltà di cui al comma 34, entro il 15 aprile 2004 deve procedere al versamento dell'importo sospeso unitamente agli interessi legali maturati. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge n. 118 del 1999.
2-quinquies. All'onere di cui al comma 2-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. 2. Preda, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Motta.
Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 34 è aggiunto il seguente:
«34-bis. In caso di documentate cause di forza maggiore o di eventi eccezionali, i produttori danneggiati hanno facoltà di richiedere, senza onere alcuno, la sospensione dei versamenti per un periodo di dodici mesi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina le modalità di attuazione del presente comma. Sono, in ogni caso, riconosciuti come causa di forza maggiore, o come circostanze eccezionali: il decesso o l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore; le calamità naturali; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali; le epizoozie che colpiscono il patrimonio zootecnico dell'agricoltore».
2. 76. Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. I termini di cui ai commi 3, 5, 8 e 10 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003, recante disposizioni per il versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, di cui all'articolo 10, comma 34, decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, già differiti con decreto dello stesso Ministro del 13 novembre 2003, sono ulteriormente differiti, rispettivamente, al 20 agosto 2004, al 30 settembre 2004, al 15 novembre 2004 ed al 15 dicembre 2004.
2. 4. Vascon.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole da: «della regione autonoma» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura delle medesime regioni».
2. 5. La Grua.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. È concessa la possibilità alla regione Sardegna di vendere o affittare, senza cessione di azienda, le quote latte, sempre nel rispetto della quota del 50 per cento all'interno della regione e del 50 per cento al di fuori dell'ambito regionale, in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con l'apertura alla movimentazione del bestiame a seguito della effettuazione di vaccinazione contro la blue tongue disposta dalle competenti strutture sanitarie.
2. 51. Marcora.
Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le con le seguenti: la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le con le seguenti: la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.
3. 51. Vascon.
Al comma 1, sostituire le parole: in collegamento con le con le seguenti: la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.
3. 52. Vascon.
Al comma 2, sostituire le parole: in collegamento con le con le seguenti: la cui attuazione è subordinata al rispetto delle.
3. 53. Vascon.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/02, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1o gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari di sicurezza di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, nonché le norme di cui al decreto 19 aprile 2000 del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.
3. 2. Franci, Rava, Marcora, Motta.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono attivati gli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, a favore degli armatori e dei titolari di impianti di allevamento che, in dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, abbiano subito danni all'attività nel periodo 19 giugno - 19 luglio 2000».
3. 50. Franci, Rava, Marcora, Preda, Motta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge n. 541 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 655 del 1994, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo
ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
2. Le modalità di recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, nonché ai sensi del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, sono fissate in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.
3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.
3. 01. Franci, Rava, Cazzaro, Borrelli, Vianello, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Marcora, Motta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito uno specifico fondo atto a garantire, anche attraverso la collaborazione e l'assistenza tecnica delle associazioni cooperative ed amatoriali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della riforma della politica comune della pesca per il Mediterraneo, nonché l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.
3. 050. Franci, Rava, Marcora, Motta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - 1. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.
3. 051. Franci, Rava, Marcora, Motta.
Sopprimerlo.
3-bis. 2. Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis. - 1. In applicazione del punto 2, parte seconda, titolo III, del decreto ministeriale 25 maggio 2000 per
l'adozione del VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2000, come misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è stanziato un importo di 5 milioni di euro in favore della flotta peschereccia della regione Molise per la demolizione ed eventuale ricostruzione delle navi da pesca e per l'ammodernamento della stessa flotta, al fine di inserire detta regione nel bando in corso di emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei limiti consentiti dai regolamenti della Commissione europea in materia di pesca produttiva.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante il parziale utilizzo del fondo di riserva disponibile per la riprogrammazione del P.O.N. Pesca, in modo da non contrastare con il profilo finanziario dell'accordo di Berlino relativo alle risorse destinate alle regioni in «phasing out».
3-bis. 1. Di Giandomenico.
Al comma 1, sostituire la parola: garantire con le seguente: assicurare.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro sessanta giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione della presente misura.
3-bis. 3. Scaltritti.
Al comma 1, dopo le parole: o partecipate aggiungere le seguenti: , nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347,
4. 8. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Ruggieri, Banti.
Al comma 1, dopo le parole: o partecipate aggiungere le seguenti: in stato di insolvenza.
4. 20. Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta, Raffaldini, Gambini.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
4. 22. Rava, Rossiello, Motta.
Al comma 2, dopo le parole: garanzia sussidiaria aggiungere le seguenti: , a titolo gratuito,
4. 21. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, che sono, conseguentemente abrogati.
4. 25. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri relativi agli interessi sono posti a carico del bilancio dello Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 24. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sui predetti finanziamenti è concesso il concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima del tasso legale. All'onere di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 23. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Marcora, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui ai commi 1 e 2-bis, per il rimborso dei crediti ceduti alle imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore.
4. 28. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.
4. 26. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di cui al comma 1, per il rimborso dei crediti fattorizzati pro solvendo.
4. 27. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
Al comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: della perdita aggiungere le seguenti: subita dalla banca erogante.
4. 29. Rava, Rossiello, Gambini, Raffaldini, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: A partire dal 1o gennaio 2004 è sospesa per dodici mesi la riscossione dei contributi previdenziali dovuti
dagli imprenditori agricoli di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3-bis.
4. 30. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Marcora, Sedioli, Motta, Gambini.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi.
4. 11. Raffaldini, Motta.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: articolo 5, comma 1 aggiungere le seguenti: , nonché a loro cooperative o consorzi.
4. 35. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Motta.
Al comma 3-ter, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 2-bis.
4. 34. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Sedioli, Franci, Borrelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo della stessa procedura.
4. 33. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Marcora, Motta, Raffaldini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. I pagamenti eseguiti agli imprenditori di cui al comma 1, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento.
4. 32. Rava, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. I pagamenti eseguiti ai produttori agricoli, alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio, si intendono definitivi e non sono soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura anche nel caso di fallimento successivo.
4. 18. Marcora, Banti, Ruggieri, Castagnetti, Monaco, Potenza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono riconosciute anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.
4. 15. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Motta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno conferito prodotti agricoli alle società controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, in caso di loro sopravvenuto stato di insolvenza.
4. 31. Rava, Marcora, Borrelli, Preda, Sedioli, Franci, Ruggeri, Banti, Motta, Raffaldini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis (Variazione dell'imponibile) - 1. Le imprese agricole possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono conseguentemente abrogati.
4. 01. Marcora, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Banti, Ruggieri, Motta.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Misure creditizie per le piccole e medie imprese). - 1. Le piccole e medie imprese, ivi comprese quelle di autotrasporto e agricole, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nei dodici mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, godono della garanzia diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. L'intervento del Fondo di garanzia di cui al comma 1 è relativo a finanziamenti che hanno una durata minima di diciotto mesi e una durata massima di sessanta mesi e che sono concessi nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di cui al comma 1. La garanzia del Fondo è rilasciata nei limiti dell'80 per cento dell'importo del finanziamento e nel rispetto delle vigenti disposizioni operative.
3. All'articolo 13, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «gestito da».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie al fine di stanziare apposite risorse a copertura degli oneri derivanti dagli interventi del Fondo di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. 22. Marcora, Rava, Ruggieri, Banti, Castagnetti, Monaco, Motta.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,
*5. 3. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: , alle imprese agricole, nonché alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi,
*5. 26. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: iscritte e non all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative o consorzi,
5. 7. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Motta.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
*5. 4. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
*5. 23. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.
**5. 5. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 1, dopo le parole: imprese di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazioni merci e di servizi.
**5. 25. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
5. 8. Raffaldini, Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.
Al comma 1, dopo le parole: alla predetta amministrazione straordinaria, aggiungere le seguenti: nonché nei confronti di imprese insolventi che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003,
5. 6. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, dalle imprese agricole e dalle.
5. 53. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 2, dopo le parole: dei crediti vantati dalle aggiungere le seguenti: piccole e medie imprese, dalle imprese artigiane, dalle imprese agricole e dalle.
5. 29. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di movimentazione merci e di servizi.
*5. 12. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: di e movimentazione merci e di servizi.
*5. 30. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 13. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini.
Al comma 2, dopo le parole: di autotrasporto aggiungere le seguenti: e di logistica.
**5. 31. Marcora, Ruggieri, Banti, Potenza.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è incrementata in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004. Tale incremento è riservato, nei limiti di detto importo, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 33. Bersani, Rava, Gambini, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, sostituire la parola: sussidiaria con le seguenti: diretta e della controgaranzia, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di riparto per l'anno 2004 del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 13 dicembre 1998, n. 448, è riservata, nei limiti dell'importo di 8 milioni di euro, per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di autotrasporto, alle piccole
e medie imprese, alle imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
5. 50. Marcora, Motta.
Al comma 2, sostituire le parole: dell'85 per cento con le seguenti: del 100 per cento.
5. 51. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Borrelli, Franci, Sedioli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per un importo massimo garantito complessivo per impresa che non superi il milione di euro.
5. 17. Raffaldini, Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Oliverio, Franci, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo fondo concede contributi in conto interessi, fino a concorrenza dell'intero importo, sui finanziamenti destinati al reintegro del capitale circolante delle imprese di cui al comma 1.
5. 15. Bersani, Gambini, Rava, Marcora, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di autotrasporto, iscritte e non iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonché a loro cooperative e consorzi, per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.
5. 20. Raffaldini, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo Fondo eroga altresì garanzie dirette e controgaranzie, escutibili a prima richiesta, a titolo gratuito, nei limiti dell'85 per cento del loro importo, su finanziamenti concessi alle imprese di movimentazione merci e servizi, per il rimborso di crediti fattorizzati pro solvendo.
5. 52. Raffaldini, Motta.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 13, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, le parole: «conferito in» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato in amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ad».
5. 10. Bersani, Gambini, Rava, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Marcora, Banti, Ruggieri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci.
5. 050. Grillo, De Laurentiis.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. La legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si intende applicabile alle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto sociale le attività di manipolazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai propri soci, nei casi di acquisto di aziende o rami di aziende in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche tramite operazioni di fusione.
5. 051. Grillo, De Laurentiis.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».
*5. 052. Grillo, De Laurentiis.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39). - 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive».
*5. 053. Masini, Marinello.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Sospensione del versamento di imposte, tasse e contributi). - 1. Al versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali dovuti da imprese agricole, di autotrasporto, da piccole e medie imprese, da imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, da imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 03. Bersani, Rava, Marcora, Gambini, Rossiello, Sedioli, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Sospensione dei termini per l'adeguamento degli obblighi tributari e previdenziali). - 1. Il termine per l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali è sospeso per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a favore delle imprese agricole, di autotrasporto, di piccole e medie imprese, di imprese artigiane fornitrici di beni e di servizi, di imprese di movimentazione merci e di servizi che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 02. Bersani, Rava, Gambini, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta, Raffaldini, Banti, Ruggieri.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). - 1. Le imprese di autotrasporto possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante quota parte del gettito derivante dal ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni di cui all'articolo 13 ed all'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che sono, conseguentemente, abrogati.
5. 05. Raffaldini, Rava, Marcora, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Franci, Motta.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Variazioni dell'imponibile). - 1. Le imprese di movimentazione merci e servizi possono emettere note di accredito ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i crediti vantati nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con riferimento alla data della sentenza di ammissione alla procedura prevista dallo stesso decreto.
2. Il comma 62 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
«62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 670 milioni di euro».
5. 054. Raffaldini, Motta.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti le variazioni
in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, si applicano anche alle operazioni effettuate dagli imprenditori di cui agli articoli 4 e 5 nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero alle imprese da queste controllate o partecipate in stato di insolvenza.
5. 055. Rava, Rossiello, Preda, Raffaldini, Motta, Marcora, Sedioli, Franci.