...
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dieci anni fino alla fine del comma con le seguenti: cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio.
21. 30. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
21. 31. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parametro X di
cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996, deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti.
21. 32. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,
21. 33. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con delibera del CIPE, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,
21. 22. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni, Frigato, Stradiotto.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.
21. 6. Stradella, Armani.
(Approvato)
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1o agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998.
21. 38. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.A., ora Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di detto atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.
21. 5. Stradella, Armani.
(Approvato)
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.
* 21. 9. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello
tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.
* 21. 34. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di servizio.
** 21. 10. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di servizio.
** 21. 36. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del periodo con le seguenti: stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come sopra definiti, non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere.
21. 37. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del primo incremento fino alla fine del comma con le seguenti: degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi.
21. 35. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'approvazione fino alla fine del periodo con le seguenti: all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione.
21. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'approvazione del relativo progetto con le seguenti: all'effettivo inizio dei lavori.
21. 23. Realacci, Iannuzzi, Lion, Vigni.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.
21. 39. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ANAS Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli standard qualitativi, o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa.
21. 40. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento.
21. 41. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
Al comma 3, dopo le parole: (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) aggiungere le seguenti: calcolato in termini reali.
21. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.
21. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira e differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:
a) chilometri percorsi;
b) orario di accesso alla rete stradale;
c) tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma 3-bis.
21. 42. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni, Banti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e dell'orario di accesso. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto, definisce le modalità per l'applicazione delle nuove tariffe differenziate.
21. 24. Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Bressa, Lion, Vigni, Boato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tratte soggette a tariffa unica e definisce le modalità per l'applicazione a tali tariffe delle nuove tariffe differenziate.
21. 25. Iannuzzi, Realacci, Annunziata, Bressa, Lion.
Al comma 5, premettere le parole: Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998.
Al comma 5, sopprimere le parole: , previo parere del CIPE,
Al comma 5, sostituire le parole: del CIPE con le seguenti: vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: in presenza fino a: interventi aggiuntivi con le seguenti: il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X.
Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.
Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: quindici fino alla fine del comma con le seguenti: quarantacinque giorni successivi al ricevimento della pre
detta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo contestualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine delta Q di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 8.
Sopprimere il comma 8.
Sopprimere il comma 8.
Al comma 8, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione del presente articolo,
Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa.
Al comma 1, sostituire le parole da: la spesa fino alla fine del comma con le seguenti: , in accoglimento delle richieste sindacali pari a euro 106 mensili, la spesa di euro 437.500.000 per l'anno 2004 e di euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere complessivo pari a euro 439.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, derivanti dal primo periodo del presente comma e dal comma 2 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1o gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese sostenute dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale finanziate dagli eventuali trasferimenti di cui al presente comma, non sono considerate ai fini del rispetto del patto di stabilità.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 3, sostituire le parole da: con le maggiori entrate fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal lo gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Al comma 3-bis, sopprimere la parola: automobilistici.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità
per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede annualmente alla ricognizione e individuazione delle risorse al fine di emanare provvedimenti per contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché per contribuire al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.
All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le seguenti: articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente:
del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.800.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
All'articolo aggiuntivo 23. 01. del Governo, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con le seguenti: articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 con le seguenti: È abrogato il comma 16.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. Sono prorogate per gli anni 2004 e
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, dopo l'articolo 23-septies è inserito il seguente:
1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004».
e, al comma 8, le parole: «16 maggio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2004».
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».
Al comma 1, capoverso comma 5, alinea, sopprimere le parole: , le piccole e medie imprese.
Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
Sopprimerlo.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è ulteriormente differito al 30 giugno 2004.
Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».
21. 43. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
21. 2. Armani, Stradella.
(Approvato)
21. 44. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
5-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquiennio, o periodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
21. 14. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
21. 45. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Vigni.
21. 46. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
21. 16. (Testo corretto nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte del gettito derivante dai sovrapprezzi sulle tariffe autostradali previsti dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene utilizzato per il ristoro dei mancati introiti della gestione delle autostrade A24 e A25 per l'annullamento dalla data stessa degli incrementi tariffari del 20 per cento adottati sulle stesse autostrade, con decorrenza dal 1o gennaio 2004.
7-ter. Restano confermate le modalità per il versamento dei predetti sovrapprezzi da parte degli enti concessionari autostradali. La parte dei sovrapprezzi destinata alle finalità di cui al comma 7-bis è versata dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane all'ANAS S.p.A. secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla società concessionaria delle predette autostrade A24 e A25.
21. 52. De Laurentiis.
7-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni.
21. 17. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.
7-bis. Dal 1o gennaio 2004, il tasso di attualizzazione dell'importo dovuto all'ANAS S.p.A. quale corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte dell'attuale concessionario delle autostrade stesse viene ridotto in misura tale da consentire con il corrispondente beneficio l'abbattimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del 20 per cento degli incrementi tariffari adottati sulle stesse autostrade, dal 1o gennaio 2004.
21. 53. De Laurentiis.
7-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi alle tratte autostradali A24 e A25.
21. 18. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.
7-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione.
21. 47. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
* 21. 15. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.
* 21. 26. Iannuzzi, Bressa, Realacci.
* 21. 48. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.
21. 4. Armani, Stradella.
21. 49. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
21. 50. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
8-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS.
21. 51. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.
(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile).
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 11. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti, Lion, Zanella.
23. 2. Mascia, Alfonso Gianni.
* 23. 4. Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Duca.
* 23. 12. Rosato, Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.
3-ter. Le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui al comma 3, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riservate allo Stato per le finalità di cui al comma 1.
23. 17. Governo.
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata,
** 23. 1. Sardelli.
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
** 23. 5. Raffaldini, Duca, Panattoni, Adduce, Susini.
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
** 23. 13. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti.
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata a partire dall'anno 2005 l'ulteriore spesa annua di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
23. 14. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.
23. 3. Mascia.
23. 6. Raffaldini, Duca, Mazzarello, De Luca.
* 23. 7. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.
* 23. 9. Olivieri.
* 23. 16. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.
** 23. 8. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.
** 23. 10. Olivieri.
23. 15. (Testo modificato nel corso della seduta) Pasetto, Rosato, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.
(Approvato)
al comma 2, sostituire le parole: Sono abrogati i commi 15 e 16 con le seguenti: È abrogato il comma 16;
al capoverso 23-octies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Allo specifico onere derivante dall'attuazione del comma 4, lettera a), pari a 5.800.000 euro per l'anno 2004, 45.400.000 euro per l'anno 2005 e 15.000.000 di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
0. 23. 01. 1. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Stradella.
0. 23. 01. 2. Armani, Lupi, Iannuzzi, Sandri, Vigni, Realacci, Abbondanzieri.
(Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).
2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2004.
(Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria).
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004».
3. All'articolo 16 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 6 le parole: «30 aprile 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o giugno 2004»,
4. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23.1, valutato in euro 213.800.000 per l'anno 2004, in euro 192.270.000 per l'anno 2005, in euro 176.500.000 per l'anno 2006 e in euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007 si provvede, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno 2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e quanto ad euro 123.200.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ed euro 84.300.000 a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23».
23. 01. (nuova formulazione) Governo.
(Approvato)
(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia).
2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
23. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.
(IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia).
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
23. 03. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.
(Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie).
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dei bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 23. 05. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.
(Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie).
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dei bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 23. 02. Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).
23-bis. 1. Zanella, Valpiana, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.
23-bis. 01. Migliori, Carrara, Leo, Anedda, Campa, Alberto Giorgetti.
(Approvato)
(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).
23-ter. 1. Valpiana, Mascia.
(Proroga del Fondo regionale di protezione civile).
1. All'articolo 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 il Fondo è alimentato esclusivamente da un contributo dello Stato pari a euro 154.970.000».
1-bis. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 154.970.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
23-quinquies. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).
* 23-sexies. 1. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.
* 23-sexies. 2. Realacci, Iannuzzi, Lion, Zanella.
(Riscossione dei tributi degli enti locali).
23-septies. 05. Cozzi.
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle predette leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997 ed alla legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è autorizzato in favore dell'ENAC un contributo annuo a decorrere dal 2004 di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, articolo 7, comma 1, lettera a), come determinato nella tabella C della legge n. 350 del 2003.
23-septies. 08. (ulteriore formulazione) Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi, Mascia, Boato, Ferro, Fontanini, Carrara, Lusetti, Schmidt, D'Alia, Pasetto, Rosato, Carbonella, Gibelli, Guido Giuseppe Rossi, Franci.
(Approvato)
2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, al medesimo articolo 31 della citata legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole «e dei periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «dei consulenti del lavoro e degli avvocati».
23-septies. 01. Antonio Leone, Carrara, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Mascia, Schmidt, D'Alia, Maninetti, Rosato, Delbono, Colasio.
23-septies. 019. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli, Leoni, Lusetti, Fontanini, Boato, Schmidt, D'Alia.
(Approvato)