Allegato A
Seduta n. 427 del 24/2/2004


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(A.C. 4653 - Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «All'articolo 7» fino a: «legge 27 dicembre 2002, n.284» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n.390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n.444, e successive modificazioni»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, e successive modificazioni, le parole: "1o gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1o luglio 2003" e le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"».


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All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n.289,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,» e le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro otto mesi».

Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 14, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1, commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,».

All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n.350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa».

All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «esercizio dell'attività bancaria ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al»; all'ultimo periodo, dopo la parola: «presente», è inserita la seguente: «comma».

Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). - 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3309 dell'11 settembre 2003,


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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 23:
al comma 1, le parole:
«è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;
al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004»;
nella rubrica, dopo le parole: «del trasporto pubblico locale», sono inserite le seguenti: «,proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile».

Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,


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che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.284, è differito al 31 dicembre 2004.

Art. 23-ter. - (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). - 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n.289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

Art. 23-quater. - (Regolamento interno delle società cooperative). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

Art. 23-quinquies. - (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). - 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.350".

Art. 23-sexies. - (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). - 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n.306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

Art. 23-septies. - (Riscossione dei tributi degli enti locali). - 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse».