Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 426 del 23/2/2004
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Dorina Bianchi; Nan; Moroni; Migliori: Disciplina del settore erboristico (278-925-1005-1139-1851-2411-2330-2377-2457) (ore 13,04).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Dorina Bianchi; Nan; Moroni; Migliori: Disciplina del settore erboristico.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 278 ed abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Massidda.

PIERGIORGIO MASSIDDA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, iniziamo oggi la discussione sulle linee generali di un provvedimento fortemente atteso, se non altro per il fatto che la normativa che regola questo settore è ferma al 1931; il che vuol dire che da 73 anni vi è una carenza legislativa in questo settore, sebbene questo sia un comparto in forte crescita. Il settore erboristico, infatti, può rappresentare una grande risorsa economica per l'Italia, soprattutto per quelle regioni dove le piante officinali trovano il loro habitat ideale: le regioni insulari e quelle del sud.
Il provvedimento alla nostra attenzione ha avuto un percorso piuttosto particolare nel corso delle passate legislature; infatti, è da dieci legislature che questo provvedimento giunge all'esame della Commissione ma non viene licenziato. Nella scorsa legislatura alla Camera, dopo che fu raggiunto un accordo tra tutti i partiti, sia della maggioranza sia dell'opposizione, questo provvedimento, in sede redigente, ha superato, in brevissimo tempo, il vaglio di questo ramo del Parlamento ed è stato trasmesso, all'inizio dell'ottobre del 1999, per l'approvazione finale, al Senato; ma, in quella sede, nonostante non fosse stata apportata alcuna modifica, il provvedimento, si è arenato. All'inizio di questa legislatura sia il sottoscritto sia altri colleghi, abbiamo presentato delle proposte di legge su questo settore; successivamente, il lavoro svolto in seno al Comitato ristretto ha condotto a questo testo unificato che nasce appunto dall'unione di diverse proposte di legge presentate in materia, che vedono coinvolti quasi tutti i gruppi parlamentari sia dell'opposizione sia della maggioranza.
Lo scopo di questo provvedimento è non soltanto quello di normare, in senso generico, il settore erboristico, ma di normarlo in maniera tale da garantire, quanto più possibile, la sicurezza del cittadino utente e rilanciare, pur essendo già un settore fortemente in attivo, l'erboristeria in Italia e soprattutto la grande professionalità degli erboristi italiani nel mondo.
Recentemente è stata adottata una direttiva europea, recepita dallo Stato italiano, dove, di fatto, il prodotto erboristico è assimilato o ad un vero e proprio farmaco - ai fitofarmaci - e, quindi, vendibile soltanto in farmacia, o ad un prodotto alimentare. Noi, invece, con questo provvedimento vogliamo superare questa restrizione troppo limitante ed individuare il campo del prodotto erboristico,


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che vede l'utilizzazione delle piante officinali che, fra l'altro, rappresentano una tradizione del nostro paese.
A questo proposito, segnalo altresì che l'Italia, riconoscendo il ruolo di tale settore, ha introdotto nel 1995 specifici diplomi di laurea universitari, che fra pochi giorni saranno conseguiti da migliaia di concittadini i quali, ove il testo in esame non fosse approvato, non vedrebbero riconosciuta la loro professionalità. Invito pertanto i colleghi a consentire la sollecita approvazione del provvedimento, auspicando il raggiungimento di un accordo su eventuali modifiche, fermi restando i principi generali che mi sembra siano largamente condivisi.
Il testo in esame è composto da 23 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento, ovvero la disciplina relativa al prodotto erboristico nelle varie fasi della coltivazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione.
L'articolo 2 mira a chiarire cosa si intenda per prodotti erboristici, al fine di distinguere il prodotto erboristico dai fitofarmaci, che sono farmaci a pieno titolo. Mi preme sottolineare che tale articolo, al comma 2, prevede che i prodotti erboristici non possano derivare da piante geneticamente modificate, al fine di garantire la massima sicurezza possibile al cittadino.
L'articolo 3 prevede una tabella, predisposta su proposta di una specifica commissione disciplinata dall'articolo 16. Alcune delle proposte in esame prevedevano che le tabelle fossero allegate alla legge. Le uniche tabelle esistenti risalgono al 1932 e, pur essendo state successivamente modificate dall'Istituto superiore di sanità, non tengono conto delle evoluzioni che si sono avute grazie al notevole sviluppo dell'erboristeria. Si è quindi preferito affidare la predisposizione della tabella a un decreto ministeriale di natura non regolamentare, al fine di evitare di «ingessare» la materia e di impedire che per introdurre qualsiasi cambiamento si renda necessaria una modifica legislativa.
L'articolo 4 si occupa dell'incentivazione dello sviluppo della coltivazione delle piante officinali, che va assimilata a un'attività agricola e deve quindi rispondere ai più moderni criteri di coltura e di sicurezza, anche al fine di accedere ai finanziamenti europei. Si prevede che le regioni e le province autonome incentivino la creazione di occasioni di lavoro in tale settore, sfruttando soprattutto terreni estremamente poveri, che costituiscono l'habitat ideale per le piante officinali.
L'articolo 5 individua i requisiti e i titoli di studio per il rilascio dell'autorizzazione alla lavorazione, alla trasformazione e al confezionamento delle piante.
L'articolo 6 specifica i requisiti dei locali, che debbono rispondere ai più moderni criteri di sicurezza.
L'articolo 7 prevede una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni, senza abdicare alle esigenze di sicurezza e di garanzia di cui al decreto legislativo n. 111 del 1992.
L'articolo 8 detta norme relative alla vendita dei prodotti sfusi, stabilendo che vengano fornite notizie dettagliate e non fuorvianti al consumatore.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di etichettatura. Va segnalata la previsione dell'etichettatura bilingue per la Valle d'Aosta e le province di Trento e di Bolzano e dei caratteri Braille, al fine di renderla leggibile da parte di tutti i cittadini.
Inoltre, consentitemi di segnalare anche un altro fatto. Chiediamo la presenza di un bollino attraverso cui comunicare immediatamente all'acquirente che si tratta di un prodotto erboristico, seguendo la falsariga che abbiamo già tracciato negli anni passati per prodotti come quelli da banco o altri (dove c'era appunto il bollino): è un fatto esclusivamente di chiarezza.
L'articolo 10 fissa la disciplina dell'immissione in commercio e, soprattutto, la vendita al dettaglio, sempre richiedendo che gli addetti al settore forniscano tutte le informazioni utili al consumatore.


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L'articolo 12 assegna la vigilanza igienico-sanitaria - il controllo, quindi - al Ministero della salute e, a seguire, alle ASL competenti.
L'articolo 13 è molto importante perché prevede un particolare controllo, per i prodotti che provengono dagli Stati extracomunitari, ciò anche per rispondere alle sollecitazioni che ci arrivano dai cittadini che chiedevano tutela nei riguardi di alcuni prodotti che, come saprete, hanno creato problemi di interazione con alcuni farmaci, conducendo anche a patologie piuttosto gravi (fino a provocare la morte come è successo in altri paesi). Ecco perché, in Italia, con questa legge, intendiamo fissare dei criteri molto più severi per evitare questi ed altri inconvenienti.
L'articolo 14 disciplina la pubblicità dei prodotti erboristici.
L'articolo 15 detta le disposizioni transitorie, proprio perché, se è vero che abbiamo introdotto figure importantissime come i laureati in scienze erboristiche, i farmacisti ed altri, è anche vero che vi sono degli erboristi con una grandissima esperienza, che hanno permesso un notevole arricchimento del settore grazie ai loro studi e alla loro conoscenza. Era giusto, quindi, che nelle norme transitorie prevedessimo la possibilità di continuare a svolgere la propria attività per i proprietari di erboristerie, e per gli addetti competenti (purché siano in grado di dimostrare la loro competenza). Ecco perché abbiamo inserito delle disposizioni transitorie.
L'articolo 16 prevede la nomina di una commissione tecnico-scientifica, con funzioni consultive e di proposta. In essa sono presenti rappresentanti del Ministero della salute del Ministero delle politiche agricole e forestali e del mondo universitario, nonché delle associazioni di categoria. Il tutto avviene senza oneri per lo Stato e senza la previsione di emolumenti, cosa che potrebbe non favorire il coinvolgimento delle persone veramente interessate all'argomento e con le giuste competenze.
L'articolo 17, invece, affida al Consiglio nazionale delle ricerche, all'Istituto superiore di sanità e al Ministero delle politiche agricole e forestali dei progetti volti alla valorizzazione delle piante officinali (quindi, per valorizzare non soltanto la produzione ma anche la conoscenza e lo studio delle potenzialità di queste piante).
L'articolo 18 assegna alle regioni il compito di disciplinare la protezione della flora, individuando le piante officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta. Come infatti sapete, nell'attuale situazione di far west, troppo spesso nella fase di raccolta sono stati arrecati danni all'habitat, con la quasi scomparsa, in certe aree della nostra nazione, di piante officinali che invece avevano un grande valore aggiunto - proprio perché spontanee - e grandi potenzialità.
L'articolo 20 assegna alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sempre nei limiti e nel rispetto dei loro statuti, le stesse funzioni che hanno le regioni a statuto ordinario.
L'articolo 21, infine, contiene le disposizioni sanzionatorie. Siamo stati forse anche un po' energici, però è vero che se non prevedessimo sanzioni adeguate, di fatto proseguirebbe questa situazione di totale disinteresse e non si riporterebbe il settore nei giusti canali.
Questi canali hanno la funzione, ripeto ancora, non soltanto di tutelare la salute del cittadino, ma soprattutto di proteggere e rilanciare la grande professionalità dei nostri erboristi, i quali troppo spesso possono trovarsi assimilati a quei cittadini che invece non hanno alcuna competenza e che, sfruttando la carenza della normativa, di fatto svolgono una attività, semplicemente chiedendo un'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari, che invece richiede un'altissima professionalità. È opportuno proseguire in questo rilancio e non porre freni, cosa che, come ho ricordato, si sta verificando in alcune nazioni, a seguito dell'interazioni tra farmaci.
In conclusione, è questo il motivo per cui rivolgo un appello ai colleghi. Voi sapete che sono stati presentati 150 emendamenti, molti dei quali ripetitivi e molti altri tesi soltanto ad «arricchire» il testo, posto che è passato tanto tempo dalla


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prima stesura del testo nello scorso luglio in Commissione e nel frattempo si sono avute novità, come ad esempio la direttiva europea. Nonostante ciò, io spero che nei prossimi giorni possiamo finalmente approvare un progetto di legge che darà chiarezza al settore, regolamentandolo con una novità estremamente positiva per i nostri cittadini e, quindi, per tutti coloro che nobilitano l'Italia anche nella loro professione di erborista.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO GUIDI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battaglia. Ne ha facoltà.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor Presidente, indubbiamente, l'erboristeria è una disciplina antica che affonda le sue radici nella storia, e anche nel nostro paese ha ormai una lunga esperienza. Inoltre, si tratta di una disciplina della quale, per quanto antica, abbiamo riscoperto una particolare modernità. Infatti, c'è oggi nei suoi confronti una grande attenzione da parte dei cittadini e da parte dei consumatori anche perché noi, insieme all'Organizzazione mondiale della sanità, andiamo verso un concetto di salute che non viene interpretato esclusivamente in termini di assenza di malattia, ma viene sempre più interpretato come un complessivo stato di benessere della persona. Quindi, di fronte a questo nuovo quadro, è chiaro che tutta una serie di rimedi naturali, di discipline non convenzionali, di ciò che magari non ha un effetto terapeutico ma che può avere indubbiamente effetti positivi sullo stato del benessere della persona, può prevenire problemi o disagi, può avere una funzione salutistica in quanto, sostiene, stimola, rende più semplice tutta una serie di funzioni fisiologiche; in definitiva, per queste ragioni simili discipline hanno assunto un particolare rilievo.
Quindi, è aumentato l'interesse nei confronti dell'erboristeria, ne è aumentato il consumo, ed anche per questo noi sentiamo sempre di più l'esigenza di una regolamentazione del settore. Non lo sentiamo da adesso, dal momento che già dalla X legislatura il Parlamento sta ragionando sul tema: quello che è stato fatto è stato un lavoro non inutile anche se non si è arrivati all'approvazione di una legge. L'ultima volta ci fermammo proprio quando eravamo in vista del traguardo, perché si concluse la legislatura e quel lavoro non ebbe una degna conclusione. In ogni caso, il lavoro svolto è stato utile perché ha aiutato le forze politiche ad approfondire il tema, ha aiutato il confronto che anche in questi mesi è stato intenso e fitto con le categorie interessate alla questione; ciò, naturalmente, ha agevolato il lavoro svolto nella XIV legislatura perché - e credo di poter in questo senso raccogliere anche le sollecitazioni del relatore, il collega Massidda - tra le forze politiche si è manifestato un consenso abbastanza ampio.
Naturalmente questo consenso andrà verificato nel dibattito di questi giorni, cercando anche di concordare quegli emendamenti che pure sono necessari per migliorare il testo. Credo però di poter dire che c'è una volontà comune che si è andata consolidando nel corso di questi anni e, in particolare, nel corso di questi ultimi mesi.
È importante regolamentare il settore, non perché attualmente non vi siano regole, ma perché le regole vigenti sono del tutto inadeguate. Ancora oggi abbiamo come riferimento la normativa del 1931 e del 1932, quindi un quadro di politiche sanitarie, sociali e dell'alimentazione molto diverso da quello odierno. Si sono inoltre verificati dei fatti nuovi: l'Europa ha emanato direttive comunitarie che, per quanto non sempre in sintonia con il lavoro che noi abbiamo svolto, ci hanno fornito delle coordinate fondamentali che possono aiutare la nostra azione legislativa; vi sono stati importanti interventi da parte delle regioni, alcune delle quali si sono cimentate in materia; dal 1995 ad


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oggi, inoltre, sono stati istituiti - credo che questo sia un dato importante - prima il diploma universitario in tecniche erboristiche e poi la laurea breve in erboristeria. Credo si tratti di un importante passo in avanti nella formazione degli erboristi, che oggi possono ricevere una adeguata formazione. Certamente sarà importante che nella legge venga recuperata l'esperienza di tutti quegli erboristi che si sono formati con la disciplina del 1931 e che hanno costruito il sistema erboristico italiano: dobbiamo essere riconoscenti a quegli operatori che sono stati spesso delle avanguardie, dei protagonisti, che hanno aperto una strada. Tuttavia, è importante che la strada che essi hanno aperto trovi un riscontro anche in campo accademico e che oggi l'erborista sia un professionista al pari degli altri professionisti, con un livello di formazione adeguato e certamente più elevato.
Questo, naturalmente, ci deve portare ad una maggiore consapevolezza di come oggi, anche conseguentemente alle decisioni già assunte, l'esigenza di una normativa organica non sia più rinviabile, una normativa che faccia chiarezza sia sulla professione dell'erborista - sulle sue funzioni, sullo spazio che occupa il settore, sulle caratteristiche dei prodotti, sulla filiera di produzione -, sia soprattutto sulla tutela del cittadino. Oggi, infatti, un sempre maggior numero di cittadini si rivolge all'erboristeria o all'erborista in farmacia per risolvere problemi legati allo stato di benessere e di salute e noi dobbiamo tutelare questo cittadino. Dal dibattito, pertanto, noi ci aspettiamo che venga predisposta una legge che faccia chiarezza e grazie alla quale il cittadino sappia qual è l'identità del prodotto erboristico, qual è la proprietà del prodotto che gli viene somministrato e che gli deve essere somministrato in una situazione di sicurezza. Dobbiamo dare certezze ai cittadini, certezze di qualità del prodotto erboristico.
Se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, come mi auguro - e, peraltro, ve ne sono le condizioni -, non daremo una risposta ed una garanzia soltanto al consumatore, ma anche all'indotto e a tutto quello che c'è dietro il prodotto erboristico, che muove persone e risorse. Basti pensare che oggi, in Italia, vi sono ben 5 mila esercizi di erboristeria che occupano circa 30 mila addetti; vi sono tante piccole imprese, nel settore agricolo - che spesso sono imprese individuali, piccole aziende -, che hanno scelto il settore delle piante officinali per costruire il loro futuro e vi sono mille aziende di trasformazione dei prodotti erboristici che danno lavoro a venticinquemila addetti.
Stiamo parlando, quindi, di un settore che può guardare con serenità al futuro nella misura in cui una disciplina normativa può determinare le condizioni ottimali in grado di garantire sia la qualità e la sicurezza di tale tipo di prodotti, sia che la loro assunzione produca benefici reali per la salute del cittadino. Sotto questo punto di vista, la chiarezza aiuta. Infatti, occorre precisare chiaramente in cosa consista il prodotto erboristico, perché esso non sostituisce il farmaco o la medicina tradizionale, ma costituisce un qualcosa in più, che dobbiamo garantire al cittadino in condizioni di sicurezza.
Vorrei sottolineare come, in questi mesi, abbiamo lavorato con convinzione in tal senso. Infatti, siamo tra i firmatari di alcune delle proposte di legge confluite nel testo unificato al nostro esame, ed abbiamo partecipato al confronto (anche se non sempre semplice) svolto con le varie organizzazioni rappresentative sia dei consumatori, sia degli erboristi, dei produttori e delle aziende operanti nel settore. Abbiamo dato il nostro contributo per svolgere un buon lavoro e riteniamo importante il testo unificato oggi all'esame dell'Assemblea, nel quale ci riconosciamo.
Ciò non toglie che, a nostro avviso, siano necessari aggiustamenti in grado di adeguare il presente testo alle normative comunitarie. Dobbiamo pensare, infatti, che nel libero mercato europeo i nostri prodotti erboristici potranno essere esportati al di fuori dei nostri confini, così come potranno essere importati in Italia quelli provenienti dagli altri paesi. È necessario, quindi, approvare una legge in cui sia espressa con chiarezza la distinzione tra il


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prodotto terapeutico (basato su una documentazione clinica e passato al vaglio delle diverse autorità operanti nel campo farmaceutico) ed il prodotto erboristico, che presenta sue caratteristiche e qualità che devono essere descritte con chiarezza, nell'ambito di un meccanismo di trasparenza che deve investire l'intera filiera del prodotto.
Senza ripetere quanto affermato dal relatore, onorevole Massidda, ritengo pertanto importanti le norme concernenti l'etichettatura e le caratteristiche del prodotto, così come quelle relative agli esercizi di erboristeria, ai laboratori annessi e via dicendo. Considero altresì apprezzabile che, nella definizione della professione di erborista, si tenga conto anche dell'esperienza maturata, sanando le situazioni di coloro che hanno esercitato tale professione nel corso degli anni, affinché vengano riconosciuti anch'essi a pieno titolo.
Siamo convinti, dunque, che occorra approvare il provvedimento al nostro esame. Daremo il nostro contributo affinché ciò avvenga rapidamente nei prossimi giorni alla Camera, e successivamente al Senato, poiché riteniamo importante regolamentare tale settore. Sarebbe auspicabile, altresì, riuscire ad approvare nei prossimi mesi anche il provvedimento relativo alle medicine non convenzionali. Si tratta, infatti, di un settore rilevante che risponde ad una domanda di salute oggi più complessa rispetto al passato e che riguarda migliaia di cittadini, i quali devono poter trovare sia delle regole, sia dei prodotti e dei professionisti ai quali rivolgersi con serenità, nella misura in cui ritengano che tali percorsi possano essere utili per rafforzare e migliorare il loro stato di salute e di benessere.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Valpiana, iscritta a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.
È iscritto a parlare l'onorevole Meduri. Ne ha facoltà.

LUIGI GIUSEPPE MEDURI. Signor Presidente, negli ultimi anni il settore erboristico ha conosciuto una forte espansione, manifestando una domanda in crescita esponenziale. La diffusione delle conoscenze e delle informazioni, nonché il superamento di certi pregiudizi, ha costituito la chiave di volta per lo sviluppo di tale settore.
Com'è ovvio, tutte le crescite impetuose determinano un'inadeguatezza dell'impianto normativo esistente, per cui si è imposta al legislatore la necessità di intervenire per rendere l'impianto normativo più attuale e rispondente alle esigenze ed ai vuoti attualmente esistenti nel campo. La disciplina - l'ha ricordato il relatore Massidda - risale, infatti, al 1931 e si riferisce alla coltivazione, alla raccolta ed al commercio delle piante officinali.
Si tratta di una legge sicuramente datata, considerate le evoluzioni produttive e culturali intervenute in oltre settant'anni. La coltivazione non comportava la facoltà di vendere al dettaglio, che, storicamente, è stata sempre affidata al farmacista. Solo all'inizio degli anni ottanta, il Ministero della sanità è intervenuto con una circolare per evidenziare i limiti di una normativa non più adeguata. Già nella scorsa legislatura si era cercato di giungere ad un testo condiviso che, purtroppo, si era arenato al Senato, dopo una prima approvazione nel 1999 qui alla Camera.
In Commissione si è svolto un lungo lavoro. Vi sono state anche audizioni, che hanno visto la partecipazione delle organizzazioni e delle categorie interessate dal provvedimento. Quello dei prodotti erboristici è un settore complesso e delicato al quale bisogna prestare attenzione nell'interesse degli operatori e della trasparenza nei confronti dei cittadini. Sappiamo quanto sia labile e pericoloso il confine e quante nebbie si possano addensare lungo la linea di demarcazione della differenza tra prodotto erboristico e fitoterapeutico. Sappiamo, altresì, che è necessario garantire la professionalità dei tantissimi operatori onesti dal rischio di infiltrazioni di gente senza scrupoli, che può determinare gravi ripercussioni sull'intero sistema.
Desidero dare atto al relatore Massidda di avere lavorato nel rispetto delle opposizioni. Sappiamo che egli è persona degna


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ed intellettualmente onesta e lo ringraziamo per il lavoro svolto nel corso del lungo esame del provvedimento. Tuttavia, è nostra opinione che il testo necessiti ancora di un'ulteriore riflessione e di talune modifiche.
Vanno definite meglio alcune misure, al fine di agevolarne l'iter anche presso l'altro ramo del Parlamento, nonché di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del riconoscimento della dignità professionale degli erboristi. È sempre esistito un pregiudizio nei loro confronti, quasi che la loro professione, la loro attività, fosse inferiore e non qualificata. Invece, tutti sappiamo che non è così: i cittadini si rivolgono sempre più spesso agli erboristi ed entrano nelle erboristerie per trovare risposte ai loro bisogni. Anche i titoli di studio e professionali si sono adeguati ai tempi. Oggi esistono percorsi formativi eccellenti e qualificanti. Per questo, è bene che essi vengano tutelati e adeguatamente riconosciuti per la dignità della professione e per la qualità dell'offerta.
Alcune Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento al nostro esame, hanno chiesto di formulare alcune correzioni: su alcune siamo d'accordo; su altre no. Abbiamo anche voluto ascoltare le osservazioni provenienti dal mondo delle categorie interessate, sapendo che il legislatore, in questo campo, deve intervenire per rifondare una normativa e non semplicemente per riformarla: è un percorso tanto ambizioso quanto difficile. Il nostro intento è costruttivo ed il relatore sa che non vogliamo porre ostacoli al provvedimento, ma solo apportare correzioni utili nell'interesse generale. Le nostre proposte emendative nascono dall'ascolto delle osservazioni e delle richieste provenienti dal mondo degli operatori.
Il nuovo assetto istituzionale e la riforma del titolo V della Costituzione impongono un'attenzione particolare anche agli interventi che si vanno a prevedere, ma non bisogna trascurare la necessità di avere uniformità e criteri univoci comuni su tutto il territorio nazionale - pur se nell'articolazione regionale - che diano certezze e garanzie a chi opera nel settore: un'eccessiva frammentazione non farebbe altro che comportare difficoltà agli operatori ed ai cittadini.
Al relatore, alla maggioranza ed allo stesso Governo chiediamo un supplemento di pazienza ed uno sforzo ulteriore ai fini di un confronto. Possiamo giungere, ne sono certo, ad un testo migliore. Il passaggio in aula, onorevole Massidda, può servire a trasmettere al Senato un provvedimento che permetterebbe un lavoro di approvazione più spedito, anche al fine di evitare quanto accadde nella scorsa legislatura.
Confidiamo, perciò, sapendo che la nostra attesa non è mal riposta, nell'attenzione del relatore, pronti al confronto. C'è un settore che attende una legge: non una legge purchessia, ma una legge di riordino, per avere certezze e per consolidare una crescita, nella trasparenza e nella professionalità qualificata di chi quotidianamente vi opera.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ercole. Ne ha facoltà.

CESARE ERCOLE. Signor Presidente, sono ormai dieci anni che il problema del riordino del settore erboristico si presenta, attraverso alterne vicende e diverse proposte legislative, all'attenzione del Parlamento.
Parallelamente, sono ormai dieci anni che il settore erboristico attende un intervento di riforma che dia un nuovo assetto organizzativo, un nuovo ambito di legittimazione e un nuovo campo d'intervento alle attività di coltivazione, raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali. Si potrebbe, quasi, sostenere che quello dell'erboristeria è stato un settore dimenticato dalla politica.
Eppure, nonostante l'arretratezza della disciplina legislativa di riferimento, che risale addirittura al 1931 (come ricordato dal relatore), l'erboristeria mostra, in relazione ai gusti e alle preferenze dei consumatori, una vitalità che si potrebbe definire inaspettata.
Secondo statistiche dell'UNERBE, i clienti delle circa cinquemila erboristerie


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presenti sul territorio nazionale sono, infatti, oltre dieci milioni tra abitudinari e saltuari, per un giro di affari complessivo di quasi 620 milioni di euro, che investe 200-300 aziende produttrici e 20-30 mila lavoratori.
Questi dati testimoniano che, nonostante i continui progressi dalla farmacologia, cresce la domanda di prodotti naturali, che si differenzia dai medicinali tradizionali in quanto radicati nell'immaginario collettivo come privi di controindicazioni, destinati ad incidere anche in via preventiva e comunque rivolti ai lievi stati di malessere.
Perché, verrebbe allora da chiedersi, c'è bisogno di una legge sull'erboristeria se il settore in esame non sembra soffrire una crisi di identità? La risposta a tale interrogativo è di duplice natura.
In primo luogo, vi è l'esigenza di garantire che i prodotti erboristici siano messi nella condizione di esplicare la funzione che è loro propria, quella di favorire lo stato di benessere, coordinando le funzioni fisiologiche dell'organismo. Sotto il profilo sanitario, infatti, è evidente che la normativa del 1931 non è più sufficiente a garantire adeguate modalità di informazione e tutela sull'uso dei prodotti erboristici al moderno consumatore. In particolare, si evidenzia che l'elenco delle piante considerate officinali, l'allegato alla vecchia legge, è ormai superato, in quanto mancano tutte le piante di recente commercializzazione tra cui l'iperico, il ginseng e il kava kava. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che esistono piante officinali con effetti e, conseguentemente, anche con controindicazioni analoghi a quelli di alcuni farmaci tradizionali. I prodotti erboristici, pertanto, pur privi di quegli effetti terapeutici tipici dei farmaci tradizionali, devono essere assunti con adeguate cautele e con opportune precauzioni, in relazione sia alla qualità sia alla quantità delle piante officinali impiegate.
In secondo luogo, mi sembra che l'opportunità di una legge sull'erboristeria sia legata anche all'esigenza di salvaguardare un settore in Italia particolarmente attivo, ma totalmente assente negli interventi normativi varati o in corso di elaborazione a livello comunitario.
In questa direzione, il provvedimento in esame dovrebbe essere apprezzato anche come strumento di valorizzazione di un settore chiave per la produzione economica nazionale.
In particolare, vorrei evidenziare il rilievo che nel testo in discussione viene attribuito alle regioni come sede di promozione, di valorizzazione e di incentivo al settore e che si realizza nelle proposte di cui all'articolo 4 sulla costituzione di centri regionali di assistenza e di documentazione sulle coltivazioni, nonché sulle iniziative volte ad incentivare la coltivazione delle piante officinali.
A mio parere, il ruolo delle regioni è, infatti, fondamentale, al fine di garantire una produzione innovativa e di elevata qualità, nel rispetto delle specificità vegetali e delle tradizioni locali.
Per tutti questi motivi, senza un apposito intervento legislativo per la tutela del settore, vi è il rischio che l'erboristeria sia schiacciata tra i farmaci vegetali e gli integratori alimentari e che, conseguentemente, la stessa preferenza dei consumatori per le piante sfuse venga ad essere assorbita in quelle produzioni standard che, comunque, rispondono ad una logica industriale diversa da quella che tradizionalmente ha caratterizzato l'attività erboristica.
Mi auguro che l'impegno e la lunga attenzione dedicata dai componenti delle forze politiche della XII Commissione possano essere recepiti favorevolmente dall'Assemblea e che questa legislatura possa dare finalmente all'erboristeria quella riforma attesa da oltre dieci anni.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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