Allegato A
Seduta n. 426 del 23/2/2004


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(A.C. 4653 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2-bis.
(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Proroga degli ecoincentivi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, già prorogate dall'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si applicano relativamente alle formalità, connesse agli acquisti di autoveicoli ecologici, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, nonché, limitatamente alla tassa per gli anni 2005 e 2006, anche agli autoveicoli ecologici immatricolati nel periodo compreso fra il 1o aprile 2003 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti al pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica.
2-bis. 01. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto). - 1. Fino al 31 dicembre 2004 le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge


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27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano anche ai trattamenti di fine rapporto maturati dal 1o gennaio 2003.
2-bis. 02. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. - (Proroga di termini relativi alla definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001», le parole: «16 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004» e le parole: «16 febbraio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. 03. Antonio Pepe.

ART. 3.
(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).

Sopprimere il comma 1.
3. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

ART. 6-bis.
(Rideterminazione di valori di acquisto).

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (Proroga di termini in materia di definizioni agevolate e di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. All'articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «16 marzo 2004» e « 18 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «19 aprile 2004» ;
b) al comma 2, le parole: «16 marzo 2004» e «16 febbraio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 aprile 2004» e «16 marzo 2004»;
c) al comma 3, le parole: «30 aprile 2004» e «16 maggio 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1o giugno 2004» e «15 giugno 2004»;
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi da 44 a 49, le parole: «16 marzo 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2004»;
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: «18 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «19 aprile 2004»;
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: «17 marzo-2004» sono sostituite dalle seguenti: «17 aprile 2004».
3. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti


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articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura ed alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2005;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2005 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2006;
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2004.
5. In conseguenza della disposizioni di cui al comma 4 sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata per l'anno 2003 dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 9. L'acconto è determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79.000.000 di euro, per l'anno 2005, ed ulteriori 66.000.000 di euro per l'anno 2006.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a euro 213.800.000 per l'anno 2004, a euro 192.270.000 per l'anno 2005, e ad euro 176.500.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 123.200.000 a decorrere dall'anno 2005, mediante. corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23, nonché, quanto ad euro 213.800.000 per l'anno 2004, ad euro 69.070.000 per l'anno 2005 e ad euro 53.300.000 per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi 1, 2 e 6.
6-bis. 05. Governo.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento, per gli interventi diretti all'efficienza e al risparmio energetico e all'uso delle fonti energetiche rinnovabili, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, si applica fino al 31 dicembre 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 290 milioni di euro per il 2004 e in 50 milioni di euro per il 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6-bis. 04. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia). - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,


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n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 240 milioni di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6-bis. 03. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Reduzzi, Merlo, Villari, Lion.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie). - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dei bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 6-bis. 01. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter. - (Agevolazioni IVA per ristrutturazioni edilizie). - 1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dei bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
* 6-bis. 02. Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici.

ART. 9.
(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).

Sopprimerlo.
** 9. 1. Mascia.

Sopprimerlo.
** 9. 2. Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.


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Sopprimerlo.
** 9. 3. Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.
** 9. 4. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 30 ottobre 2004.
9. 6. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.
9. 5. Realacci, Iannuzzi, Bressa, Lion, Zanella.

ART. 10.
(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).

Sopprimerlo.
* 10. 2. Mascia.

Sopprimerlo.
* 10. 6. Vianello, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.
* 10. 7. Realacci, Bressa, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

Sopprimerlo.
* 10. 8. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Definizione agevolata degli obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene). - 1. I soggetti di cui articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni, possono, entro il 31 marzo 2004, adempiere in sanatoria a tutti gli obblighi previsti dal citato articolo mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1o maggio 1999. Alla sanatoria consegue l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
10. 4. Antonio Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. - (Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene). - 1. Fermi restando gli obblighi dei soggetti individuati dal comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché dell'articolo 4, comma 2 dell'allegato «A» al decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, di partecipare al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene a partire dal 1o novembre 1998 e di versare a tale Consorzio i contributi previsti dal comma 5, lettera b), dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dall'articolo 7, comma 3, lettera b), dell'allegato «A» del citato decreto 15 luglio 1998, così come deliberati dall'assemblea consortile, i soggetti inadempienti alla data di entrata in vigore


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della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al versamento delle obbligazioni consortili entro il 31 marzo 2004 mediante adesione e versamento al consorzio di una somma pari al 15 per cento dei contributi maturati dal 1o maggio 1999.
10. 3. Carlucci, Paoletti Tangheroni.

Al comma 1, sostituire la parole da: La decorrenza fino a: n. 22 con le seguenti: Per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che, entro la data del 15 marzo 2004, versano al Consorzio Polieco un contributo una tantum pari al 15 per cento di quanto da loro maturato, a far tempo dal 1o maggio 1999, la decorrenza degli obblighi di cui al medesimo articolo 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
10. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Dario Galli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi.
10. 5. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

ART. 10-bis.
(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico).

Sopprimerlo.
10-bis. 4. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è differita fino a: sentina con le seguenti: per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio.
10-bis. 5. Lion, Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 giugno 2003, n. 182, aggiungere le seguenti: per quanto attiene unicamente ai rifiuti del carico.
10-bis. 2. Albonetti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e di sentina.
10-bis. 3. Albonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.
10-bis. 1. Duca, Sanza, Pasetto.

ART. 11.
(Gestioni fuori bilancio).

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56). - 1. In attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 del decreto legislativo


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18 febbraio 2000, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole «a decorrere dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2005»;
al comma 2, le parole «Entro il 30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2004».
11. 02. Gambini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Trasferimento delle risorse statali ai Fondi unici regionali). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2005». Ai fini dell'assegnazione delle risorse necessarie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
11. 04. Bertolini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come modificato dall'articolo 30, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2005».
* 11. 01. Polledri, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2005».
* 11. 05. Leo, Carrara, Migliori, Nespoli, Anedda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è differito al 1o gennaio 2005.
11. 03. Mazzocchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). - All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1o gennaio 2005».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

* 11. 07. Mazzocchi.


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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). - All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1o gennaio 2005».
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1.

* 11. 08. Paola Mariani.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in materia di trasferimento delle risorse per gli incentivi alle imprese). - All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo il trasferimento delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, che cessa a decorrere dal 1o gennaio 2005».
11. 09. Gambini, Nieddu.

ART. 14.
(Norme per la sicurezza degli impianti).

Sopprimerlo.
* 14. 1. Mascia.

Sopprimerlo.
* 14. 2. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 14. 3. Mazzocchi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
** 14. 4. Paola Mariani, Gambini, Nieddu.

ART. 17.
(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).

Sopprimere il comma 1.
17. 2. Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-ter. Al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, che, a seguito della trasformazione dell'ENAV in società per azioni ed ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha presentato, entro i previsti termini di scadenza, documentata domanda per il transito volontario presso le pubbliche amministrazioni e la cui istanza risulti non ancora soddisfatta, si applicano nuovamente le norme previste per la mobilità volontaria nel pubblico impiego, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
17. 1. Gibelli, Caparini, Fontanini, Luciano Dussin.


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ART. 18.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Sopprimerlo.
* 18. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Sopprimerlo.
* 18. 2. Mascia.

ART. 20-bis.
(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali).

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.
** 20-bis. 1. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: medesimo Ministero con le seguenti: Ministero dell'interno.
** 20-bis. 2. Governo.


ART. 21.
(Concessioni autostradali).

Sopprimerlo.
* 21. 7. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Sopprimerlo.
* 21. 19. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

Sopprimerlo.
* 21. 27. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: Nel rispetto delle norme comunitarie sull'aggiudicazione degli appalti e sulla libera concorrenza e fatti salvi i termini di durata delle concessioni autostradali,
21. 1. Fontanini, Luciano Dussin, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i piani di interventi aggiuntivi comportanti rilevanti investimenti per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1o agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998.
21. 28. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti:


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investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire la parola: rilevanza con la seguente: congruità.
21. 29. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilevanti investimenti aggiungere le seguenti: sulla rete esistente, relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
21. 20. Iannuzzi, Bressa, Realacci, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parametro X aggiungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.

Conseguentemente, al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: parametro X aggiungere le seguenti: per la sola parte attinente alla remunerazione dei nuovi investimenti.
21. 8. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dieci anni fino alla fine del comma con le seguenti: cinque anni. Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, il CIPE fissa i criteri per le revisioni dei piani finanziari delle concessionarie autostradali in ordine alle modifiche tariffarie e agli adeguamenti delle stesse tenuto conto del costo degli investimenti da realizzare, dei costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere affidate in concessione, dei costi unitari di produzione, dei livelli medi delle tariffe praticate nel settore, del tasso di inflazione, dell'incremento del traffico presunto, nonché di prefissati requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'erogazione del servizio.
21. 30. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
21. 31. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il parametro X di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996, deve essere riferito sia all'esercizio che agli investimenti.
21. 32. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, premettere le parole: Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,
21. 33. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con delibera del CIPE, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni,
21. 22. Realacci, Iannuzzi, Lion.


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Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.
21. 6. Stradella, Armani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1o agosto 2002, n. 106, nonché di cui alla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, n. 283 del 20 ottobre 1998.
21. 38. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade S.p.A., ora Autostrade per l'Italia S.p.A., stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di detto atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.
21. 5. Stradella, Armani.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.
* 21. 9. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. In sede di revisione della convenzione e del piano finanziario si deve altresì tenere conto dei lavori previsti e non realizzati, nonché degli adeguamenti tariffari concessi nel quinquennio precedente, ai fini di una valutazione sia del livello tariffario vigente sia degli eventuali extraprofitti correlati alla mancata esecuzione dei lavori stessi.
* 21. 34. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di servizio.
**21. 10. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono


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il programma delle opere da realizzare, il programma di manutenzione, gli indici di qualità e sicurezza da raggiungere, i metodi di misurazione degli stessi e la periodicità delle verifiche con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la sicurezza della viabilità, nonché di assicurare elevati standard di servizio.
**21. 36. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: devono subordinare fino alla fine del periodo con le seguenti: stabiliscono l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come sopra definiti, non prima dell'anno successivo a quello di effettiva apertura del cantiere.
21. 37. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: del primo incremento fino alla fine del comma con le seguenti: degli incrementi tariffari alla consegna ed all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione e negli stessi atti aggiuntivi. I successivi incrementi tariffari annuali sono applicati in funzione del progressivo stato d'avanzamento dei lavori stessi.
21. 35. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'approvazione fino alla fine del periodo con le seguenti: all'avvio di ciascuno dei lavori previsti in convenzione.
21. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'approvazione del relativo progetto con le seguenti: all'effettivo inizio dei lavori.
21. 23. Realacci, Iannuzzi, Lion.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui i nuovi interventi aggiuntivi siano riferiti ad opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, l'applicazione del primo incremento tariffario annuale avviene non prima dell'approvazione del relativo progetto definitivo.
21. 39. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ANAS Spa vigila sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario nella convenzione di concessione. Il mancato rispetto degli standard qualitativi, o della realizzazione degli investimenti e dell'attuazione del programma di manutenzione, limita la possibilità di applicare gli adeguamenti tariffari previsti. In presenza di gravi carenze addebitabili al concessionario viene dichiarata la decadenza dalla concessione stessa.
21. 40. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La congrua remunerazione dei capitali propri del concessionario deve essere calcolata con riferimento alla media, basata sulle previsioni prospettiche di piano, del rapporto tra risultato operativo ed attività nette (ROI) anche attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento.
21. 41. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.


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Al comma 3, dopo le parole: (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento) aggiungere le seguenti: calcolato in termini reali.
21. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'interno del piano finanziario è indicata l'aliquota del parametro X relativa a tutti gli interventi, compresi quelli aggiuntivi. Gli incrementi dei flussi veicolari sulle singole tratte, per tutta la durata della concessione, sono desunti dal Piano generale della logistica e dei trasporti.
21. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine della riduzione delle emissioni inquinanti, della congestione del traffico, dei tempi di attesa, nonché degli incidenti stradali, è istituito il sistema per la tariffazione variabile nell'utilizzo della rete autostradale. Il sistema per la tariffazione variabile mira e differenziare il costo di accesso alla rete stradale, adottando tariffe eque che variano in funzione dei seguenti parametri:

a)
chilometri percorsi;

b)
orario di accesso alla rete stradale;

c)
tipo di veicolo utilizzato, con particolare riferimento alla cilindrata e al combustibile usato.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono stabilite le modalità attuative del sistema di tariffazione variabile di cui al comma 3-bis.
21. 42. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e dell'orario di accesso. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto, definisce le modalità per l'applicazione delle nuove tariffe differenziate.
21. 24. Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Bressa, Lion.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le tariffe autostradali e le relative variazioni, sull'intera rete autostradale nazionale, devono essere differenziate sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le tratte soggette a tariffa unica e definisce le modalità per l'applicazione a tali tariffe delle nuove tariffe differenziate.
21. 25. Iannuzzi, Realacci, Annunziata, Bressa, Lion.

Al comma 5, premettere le parole: Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della


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programmazione economica n. 283 del 20 ottobre 1998,
21. 43. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: , previo parere del CIPE,
21. 2. Armani, Stradella.

Al comma 5, sostituire le parole: del CIPE con le seguenti: vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni.
21. 44. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza di periodo regolatorio, il concedente formula una ipotesi tariffaria per il quinquiennio, o perodo regolatorio, successivo, stimando il parametro X e tutti gli elementi modificabili della formula tariffaria e la comunica ai competenti organi regolatori per l'approvazione. L'approvazione avviene tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
21. 14. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: in presenza fino a: interventi aggiuntivi con le seguenti: il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X.
21. 45. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: rilevanti investimenti con le seguenti: investimenti relativi all'adeguamento, alla messa in sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, strettamente connessi alla rete esistente.
21. 46. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: quindici fino alla fine del comma con le seguenti: quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie provvedendo contestualmente a trasmettere all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice della strada tutti i dati utilizzati per quantificazione del termine Δ Q di cui alla delibera CIPE n. 319 del 1996.
21. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quota parte del gettito derivante dai sovrapprezzi sulle tariffe autostradali previsti dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene utilizzato per il ristoro dei mancati introiti della gestione delle autostrade A24 e A25 per l'annullamento dalla data stessa degli incrementi tariffari del 20 per cento adottati sulle stesse autostrade, con decorrenza dal 1o gennaio 2004.
7-ter. Restano confermate le modalità per il versamento dei predetti sovrapprezzi da parte degli enti concessionari autostradali. La parte dei sovrapprezzi destinata alle finalità di cui al comma 7-bis è versata dal Fondo centrale di garanzia per


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le autostrade e ferrovie metropolitane all'ANAS S.p.A. secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla società concessionaria delle predette autostrade A24 e A25.
21. 52. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, sono sospesi tutti gli aumenti tariffari previsti dalle rispettive vigenti convenzioni.
21. 17. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dal 1o gennaio 2004, il tasso di attualizzazione dell'importo dovuto all'ANAS S.p.A. quale corrispettivo della concessione delle autostrade A24 e A25 da parte dell'attuale concessionario delle autostrade stesse viene ridotto in misura tale da consentire con il corrispondente beneficio l'abbattimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del 20 per cento degli incrementi tariffari adottati sulle stesse autostrade, dal 1o gennaio 2004.
21. 53. De Laurentiis.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nelle more della determinazione degli standard di qualità di cui al comma 4, con decorrenza dal 1o gennaio 2004, sono sospesi gli aumenti tariffari relativi alle tratte autostradali A24 e A25.
21. 18. Crisci, Borrelli, Cialente, Lolli, Mariotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il parametro del traffico tendenziale deve essere correlato all'andamento reale dell'ultimo quinquennio riferito alla rete oggetto della convenzione.
21. 47. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.
* 21. 15. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Amici, Duca, Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 8.
* 21. 26. Iannuzzi, Bressa, Realacci.

Sopprimere il comma 8.
* 21. 48. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 8, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione del presente articolo,
21. 4. Armani, Stradella.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine del comma con le seguenti: è rinegoziato entro il 31 dicembre 2004, previo parere vincolante del CIPE, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
21. 49. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 8, sostituire le parole da: è approvato a tutti gli effetti fino alla fine


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del comma con le seguenti: viene rinegoziato sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo ed approvato sulla base della legislazione vigente.
21. 50. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha l'obbligo di riferire semestralmente al Parlamento sull'andamento della gestione dell'ANAS.
21. 51. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi.

ART. 22.
(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metropolitano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite al demanio del comune competente per territorio, cui sono altresì trasferite a titolo gratuito le infrastrutture della medesima tipologia di proprietà dello Stato. I comuni nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per l'erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in concessione le infrastrutture di cui al comma 1 a soggetti giuridici privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a settanta anni, ovvero conferirla ai medesimi soggetti in proprietà fermo restando il vincolo di reversibilità gratuito a favore del concedente a scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione dello stesso. L'infrastruttura può essere altresì conferita dal comune competente in proprietà ad una società dallo stesso partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il vincolo di destinazione d'uso della stessa.
22. 1. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis. - (Inclusione del trasporto viaggiatori nella previsione di parziale esclusione dell'accisa per la navigazione nelle acque interne). - 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella «A» - Impieghi degli olii minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte - numero 3, le parole: «, limitatamente al trasporto delle merci,» sono soppresse.
22. 01. Pasetto, Carbonella, Rosato, Bressa, Giachetti, Lusetti, Tuccillo.

ART. 23.
(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile).

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo


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per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa.
23. 11. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole da: la spesa fino alla del comma con le seguenti: , in accoglimento delle richieste sindacali pari a euro 106 mensili, la spesa di euro 437.500.000 per l'anno 2004 e di euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'onere complessivo pari a euro 439.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 284.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005, derivanti dal primo periodo del presente comma e dal comma 2 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal 1o gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
23. 2. Mascia.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
* 23. 4. Raffaldini, Albonetti, Mazzarello, Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2004.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
* 23. 12. Rosato, Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese sostenute dagli enti territoriali per il rinnovo del contratto


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collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale finanziate dagli eventuali trasferimenti di cui al presente comma, non sono considerate ai fini del rispetto del patto si stabilità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter
. Le maggiori entrate rivenienti dall'incremento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui al comma 3, riscosse nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riservate allo Stato per le finalità di cui al comma 1.
23. 17. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
** 23. 1. Sardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
** 23. 5. Raffaldini, Duca, Panattoni, Adduce, Susini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata, a partire dall'anno 2005, l'ulteriore spesa annua di euro 123.200.000 quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: euro 214.300.000 con le seguenti: euro 337.500.000.
** 23. 13. Pasetto, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Rosato, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contribuire al miglioramento della mobilità collettiva è autorizzata a partire dall'anno 2005 l'ulteriore spesa annua di 123.200.000 euro quale contributo destinato a favorire interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale secondo le modalità che saranno indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
23. 14. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.


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Al comma 3, sostituire le parole da: con le maggiori entrate fino alla fine del comma con le seguenti: mediante riduzione del 50 per cento degli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato a partire dal lo gennaio 2004, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
23. 3. Mascia.

Al comma 3-bis, sopprimere la parola: automobilistici.
23. 6. Raffaldini, Duca, Mazzarello, De Luca.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
* 23. 7. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
* 23. 9. Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, ivi compresa l'individuazione dei termini e delle modalità per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel rispetto del vigente ordinamento comunitario.
* 23. 16. Boato, Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 23. 8. Detomas, Zeller, Brugger, Collè, Widmann.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando il rispetto del predetto termine, sono applicabili al trasporto pubblico regionale e locale tutte le modalità di gestione e di affidamento previste dall'articolo 113, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
** 23. 10. Olivieri.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, emana un decreto volto ad individuare le risorse per contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa nonché per contribuire al corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi.
23. 15. Pasetto, Rosato, Realacci, Bressa, Giachetti, Carbonella, Lusetti, Lion, Zanella.


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ART. 23-bis.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).

Al comma 1, capoverso comma 5, alinea, sopprimere le parole: , le piccole e medie imprese.
23-bis. 1. Zanella, Valpiana, Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.1. - 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata, con le medesime finalità, a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
23-bis. 01. Migliori, Carrara, Leo, Anedda.

ART. 23-ter.
(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).

Sopprimerlo.
23-ter. 1. Valpiana, Mascia.

ART. 23-sexies.
(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).

Sopprimerlo.
* 23-sexies. 1. Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Amici.

Sopprimerlo.
* 23-sexies. 2. Realacci, Iannuzzi, Lion, Zanella.


ART. 23-septies.
(Riscossione dei tributi degli enti locali).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino alla data di entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per i trattamenti di fine rapporto maturati a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di termini tributari.
23-septies. 1. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
23-septies. 05. Cozzi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Proroga del termine per l'adesione al concordato preventivo


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triennale). - 1. Al secondo periodo del comma 15 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «16 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2004».
23-septies. 04. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. In deroga ad ogni altra disposizione, l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, quanto a 10 milioni di euro, e delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge, quanto a 27,3 milioni di euro, è prorogato al 31 marzo 2006.
2. Le somme di cui al comma 1, pari a 37,3 milioni di euro, sono autorizzate a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) per l'anno 2004 al fine di proseguire gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1o agosto 2002, n. 166, e loro successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.
23-septies. 08. Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Per proseguire il pagamento delle rate dei mutui di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1o agosto 2002, n. 166, e loro successive modificazioni, per non interrompere i lavori di potenziamento degli aeroporti nazionali e il piano per la sicurezza aeroportuale, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) il finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro a decorrere dal 2004. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3 milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.
23-septies. 02. Duca, Raffaldini, Tidei, Grandi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Al fine di rispettare i termini di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla legge 1o agosto 2002, n. 166, e loro successivi rifinanziamenti, è autorizzato a favore dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), anche per l'anno 2004, il finanziamento complessivo di 37,3 milioni di euro. All'onere derivante si fa fronte per 10 milioni di euro mediante l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 207, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 27,3 milioni di euro con l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 4, comma 153, della medesima legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dai capitoli 7196 per 27,3


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milioni di euro e 2161, articolo 2, per 10 milioni di euro, al capitolo 7954 per complessivi 37,3 milioni di euro.
23-septies. 03. Ferro.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Il termine di cui all'articolo 31, comma 2-bis, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è ulteriormente differito al 30 giugno 2004.
2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, al medesimo articolo 31 della citata legge n. 340 del 2000, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati»;
b) al comma 2-quinquies, dopo le parole «e dei periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «dei consulenti del lavoro e degli avvocati».
23-septies. 01. Antonio Leone, Carrara.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003, pubblicato sul supplemento ordinario n. 188 alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003, è differito al 31 marzo 2004.
2. Al fine di consentire un'accelerazione del passaggio alle tecnologie della firma digitale, all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 2-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Delle medesime modalità possono avvalersi gli iscritti negli albi professionali dei consulenti del lavoro e degli avvocati»;

b)
al comma 2-quinquies, dopo le parole «e dei periti commerciali» sono aggiunte le seguenti: «dei consulenti del lavoro e degli avvocati».
23-septies. 020. Carrara, Leo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 2-octies. - (Competenza in materia di trasmissione telematica ed apposizione di firma digitale ai sensi dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340). - 1. La vigenza delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come introdotti dal comma 54 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sospesa sino al 30 aprile 2004.
2. Entro la data di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate disposizioni che prevedano il mantenimento della possibilità di trasmissione telematica dei documenti da parte dei soggetti già autorizzati o che dispongano di tale facoltà, nonché la possibilità di utilizzo della firma digitale, per i fini indicati dai citati commi 2-quater e 2-quinquies, da parte dei professionisti che ne siano in possesso in base alle rispettive competenze professionali.
23-septies. 012. Marras.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Il termine del 30 aprile 2004, previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, e il termine del 1o maggio 2004, previsto dall'articolo 4, comma 195, della


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legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 30 settembre 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. All'articolo 14-bis, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 5.000 euro, per gli apparecchi e congegni di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110».
23-septies. 06. Maninetti.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Proroga di termini relativi al prelievo erariale sul gioco del Bingo) - 1. All'articolo 8, comma 14, primo periodo, del decrteto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino al 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della concessione»;
b) le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni».
23-septies. 07. Villetti, Intini, Buemi.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Clausola di salvaguardia). - 1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche, le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate al 31 dicembre 2005 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1o gennaio 2003.
23-septies. 09. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Trattamento di fine rapporto). - 1. Le disposizioni dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2004 per i trattamenti di fine rapporto maturati dal 1o gennaio 2003 con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
23-septies. 010. Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Proroga degli interventi in favore dell'innovazione di prodotto). - 1. Gli interventi di sostegno di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono prorogati per gli anni 2004 e 2005 e sono estesi al settore del legno arredo. A tal fine, per ciascuno degli anni considerati, gli interventi sono finanziati con una quota non inferiore a 4 milioni di euro del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
23-septies. 011. Zanetta.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato). - 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «ancorché le opere eseguite su


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tali aree abbiano avuto regolare parere favorevole dalle competenti soprintendenze»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
23-septies. 014. Parolo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. Il termine del 31 dicembre 2002, contenuto nell'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2005.
23-septies. 015. Governo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. All'articolo 4, comma 153, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139» sono aggiunte le seguenti: «nonché per le finalità di cui alla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed all'articolo 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194».
23-septies. 016. Governo.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Determinazione dei diritti camerali) - 1. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «2005 e 2006». La disposizione dell'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che l'incremento del diritto annuale non deve superare la percentuale stabilita nel periodo di tempo complessivamente considerato.
Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, ridetermina la misura del diritto annuale secondo le disposizioni del comma 1, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso, che sono portate a scomputo dei diritti dovuti per l'anno 2004.
23-septies. 017. Lettieri.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Proroga all'attuazione del decentramento delle funzioni catastali) - 1. L'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è prorogata al 1o gennaio 2005.
23-septies. 018. Migliori.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - 1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 marzo 2001, n. 80, le parole: «per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2001 al 2006».
23-septies. 019. Leo, Carrara, Anedda, Migliori, Nespoli.

Dopo l'articolo 23-septies, aggiungere il seguente:
Art. 23-octies. - (Disposizione in materia di reclutamento di uditori giudiziari). - 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n.48, le parole: «da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»
23-septies. 021. Governo.