Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 425 del 17/2/2004
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Si riprende la discussione del disegno di legge n. 4645.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare al voto finale sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.
Avverto che, dovendosi procedere ad una votazione nominale in corso di seduta fiume, non sono state ritirate le tessere al termine della sospensione; prego pertanto i colleghi di verificare che le tessere utilizzate siano abilitate.
Onorevoli colleghi, la Presidenza, nella seduta dell'11 febbraio 2004, in occasione della votazione delle questioni pregiudiziali, ha già precisato che il contenuto prevalente del provvedimento non incide sui principi e diritti di libertà richiamati dall'articolo 49 del regolamento e che dunque per il voto finale sul medesimo non può essere ammesso lo scrutinio segreto.
Ricordo che tale valutazione è stata fondata sui criteri interpretativi enunciati dalla Giunta per il regolamento nel marzo 2002, ormai consolidati, nonché sui precedenti relativi ai diversi passaggi parlamentari del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo.
Al riguardo informo l'Assemblea che, con lettera in data 16 febbraio, i presidenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto, Rifondazione comunista nonché i vicepresidenti del gruppo misto che rappresentano, rispettivamente, le componenti dell'UDEUR, dei Comunisti italiani, dello SDI e dei Verdi, hanno chiesto alla Presidenza di valutare l'opportunità di riconsiderare tale decisione.
Gli scriventi non condividono, in particolare, le motivazioni addotte dalla Presidenza per tale determinazione nelle parti in cui è stabilita la non sottoponibilità a voto segreto delle disposizioni recate dai primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge, in ragione del carattere prevalentemente procedurale e non significativamente innovativo rispetto alla legislazione vigente di tali norme.
Ho valutato - come mio dovere - attentamente le osservazioni svolte dai colleghi.
Al riguardo desidero innanzitutto ricordare che, come è a tutti noto, quando la Presidenza, ai fini della valutazione di ammissibilità del voto segreto, qualifica una norma come «procedurale» o «organizzatoria»,


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essa non intende ovviamente fornire un'interpretazione circa il contenuto proprio della norma stessa quanto, viceversa, fare riferimento alla possibilità o meno che essa incida direttamente o immediatamente sui principi e i diritti di libertà di cui all'articolo 49 del regolamento.
Quanto al merito delle osservazioni svolte, non posso che ribadire quanto la Presidenza di turno affermò nella seduta dell'11 febbraio 2004. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge indica una specifica procedura, precisando altresì il tenore di una serie di indici fattuali (quota di popolazione raggiunta, disponibilità sul mercato di decoder, effettiva offerta di programmi sulle reti digitali) che specificano uno dei parametri - l'adeguamento al mutare delle caratteristiche dei mercati, nel caso di specie quello digitale - cui l'Autorità deve già oggi attenersi sulla base della legislazione vigente.
In altre parole, le nuove norme sono funzionali alla «misurazione» dello sviluppo del sistema digitale, la cui ricognizione è funzionale al successivo esercizio da parte dell'Autorità di poteri il cui ambito e contenuto sono già previsti da leggi vigenti.
Quanto alla seconda parte del comma 2, va rilevato che la norma in questione prevede la possibilità per l'Autorità garante di irrogare sanzioni in caso di mancato raggiungimento delle condizioni di diffusione del digitale. Anche in questo caso, il regime sanzionatorio rimane quello definito dalla legge n. 249 del 1997, cui del resto il comma in questione fa espresso rinvio.
Ribadisco ancora una volta che analogo orientamento è stato adottato nel corso dell'esame del disegno di legge n. 310, quando la Presidenza non ha ammesso il voto segreto su taluni emendamenti al comma 3 dell'articolo 25 che prevedevano lo svolgimento da parte dell'Autorità di verifiche riguardanti la diffusione del digitale e l'adozione - in caso di superamento dei limiti anticoncentrazione previsti dalla legge - dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 7 della legge n. 249 del 1997. In conclusione, per i commi 1 e 2 del decreto-legge al nostro esame il voto segreto non è ammissibile.
Alla luce di quanto esposto, non posso pertanto che confermare il giudizio di non sottoponibilità a scrutinio segreto, in base ad una valutazione di prevalenza, della votazione finale del disegno di legge.
Comprendo bene che tale decisione - mi riferisco in particolare ai capigruppo - possa non essere condivisa dai gruppi di opposizione, così come altre decisioni relative all'ammissibilità del voto segreto non sono state condivise da taluni gruppi della maggioranza: penso da ultimo a quella relativa al progetto di legge sulla grazia, ad una lettera scrittami dall'onorevole Anedda, nonché a diverse votazioni relative alla cosiddetta legge Gasparri.
Com'è evidente, tuttavia, queste considerazioni non possono influenzare la Presidenza nelle valutazioni delle proprie competenze, che devono improntarsi ad un rigoroso rispetto del regolamento e delle relative prassi applicative.
Infine, onorevoli colleghi, a nome di tutti voi - al riguardo vi è stata una lettera dell'onorevole Violante a nome dei capigruppo dell'opposizione, e ho ricevuto sollecitazioni anche dall'onorevole Elio Vito - desidero rivolgere un ringraziamento particolare all'amministrazione della Camera, al personale presente in aula, ed ai commessi, che si sono prodigati in questi giorni per consentire un ordinato svolgersi della nostra seduta fiume (Generali applausi).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4645)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 4645, di cui si è testé concluso l'esame.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.


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Comunico il risultato della votazione:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249» (Approvato dal Senato) (4645):
Presenti 512
Votanti 511
Astenuti 1
Maggioranza 256
Hanno votato 314
Hanno votato no 197
(La Camera approva - Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia - Deputati dei gruppi di opposizione gridano: Libertà! Libertà!).

Prendo atto che l'onorevole Tassone non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo, altresì, atto che gli onorevoli Nicolosi, Lisi e Strano hanno espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbero voluto esprimerne uno favorevole.
Prendo atto, infine, che l'onorevole Grillini ha espresso erroneamente un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

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