falso sui registri vidimati dagli uffici provinciali del lavoro l'avvenuta esecuzione di lezioni teorico pratiche invero mai avvenute nell'ambito di un progetto di formazione lavoro -:
Risposta. - La situazione politico-amministrativa del comune di Gravina di Puglia (Bari) è attentamente seguita dal ministero interrogato anche in relazione alle vicende segnalate dall'interrogante. In particolare, l'ufficio territoriale del governo di Bari, acquisiti dal comune gli atti deliberativi e regolamentari concernenti la riqualificazione urbanistica, ha fornito esaurienti elementi di valutazione su ogni singolo addebito, pervenendo alla conclusione che, allo stato degli atti trasmessi dal comune, fra tutte le fattispecie esaminate, solo quelle adottate in materia edilizia presentano chiare violazioni di legge in base a quanto riconosciuto in sede giurisdizionale ed hanno costituito oggetto di procedimenti penali, ancora pendenti, a carico del sindaco e degli altri amministratori e tecnici coinvolti.
lavoratore il diritto ad essere incluso tra i vincitori del concorso -:
Risposta. - Il dottor Franco Saldi, dipendente dell'Istituto, ha partecipato al concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da colloquio a n. 79 posti di dirigente amministrativo, indetto dall'INPS con delibera consiliare n. 978 dell'8 luglio 1997, classificandosi al 549o posto, così come risulta dalla graduatoria concorsuale, approvata con delibera consiliare del 20 luglio 1999.
Risposta. - La Fondazione FASC - Fondo Agenti Spedizionieri Corrieri -, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, è persona giuridica privata e gestisce una forma previdenziale aggiuntiva obbligatoria per gli oltre 35.000 lavoratori impiegatizi del settore del trasporto e delle spedizioni marittime e terrestri al fine garantire la conservazione del patrimonio e un equo rendimento.
Risposta. - Ferrovie dello Stato spa ha fatto conoscere di aver provveduto a ripristinare le agevolazioni precedentemente esistenti, unificando alla percentuale più elevata le riduzioni previste per le differenti categorie relative alla tariffa integrata Unicocampania.
Risposta. - Occorre sottolineare in premessa che la menzione del premio di produzione e reperibilità, citato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in argomento, deve intendersi riferita - verosimilmente - alle risorse contrattuali finalizzate «all'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2002», a favore dei militari dell'Arma dei Carabinieri, il cui decreto ministeriale di attribuzione è stato adottato in data 21 marzo 2003, in attuazione dell'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164/2002, (recepimento del documento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativo al biennio economico 2002-2003).
dei cittadini in questo territorio sia in entrata che in uscita;
Risposta. - Nel mese di maggio 2002, in Lombardia ed in altre regioni dell'Italia settentrionale, si è abbattuta un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da precipitazioni di notevole entità che hanno provocato danni alle infrastrutture ed alle attività produttive nonché gravi disagi alla popolazione.
il pericolo di una chiusura del valico doganale italo-svizzero.
Risposta. - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come modificata ed integrata dalla successiva legge 23 novembre 1998, n. 407 agli articoli 4 e 5, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, concernente «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo» dispongono l'assegnazione di borse di studio ai soggetti destinatari della normativa, sulla base del bando e delle successive graduatorie che saranno approvate dall'apposita commissione istituita presso questa Presidenza del Consiglio dei ministri.
universitario, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario o diploma di laurea.
Risposta. - La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha reso noto che la commissione tesseramenti ha determinato, con propria deliberazione, la regolarità del tesseramento del giocatore per la società suddetta, decisione che è stata confermata dalla commissione d'appello federale.
immobili rimanga bloccato al momento in cui l'Inpdap ha posto in vendita gli immobili -:
Risposta. - Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ha introdotto le prime importanti novità in materia di dismissioni degli immobili degli enti previdenziali, prevedendo, in particolare, l'alienazione del 25 per cento delle unità residenziali dell'INPDAP, individuate previa acquisizione della propensione all'acquisto da parte dei relativi conduttori e/o delle cooperative all'uopo formatesi. La procedura di dismissione del patrimonio immobiliare dell'istituto ha interessato circa 16.000 alloggi.
rappresenta che restano comunque confermate le condizioni concernenti la prelazione dei conduttori, nel caso in cui venga raggiunta dagli stessi la richiesta percentuale di propensione all'acquisto.
Risposta. - Il comune di Acqui Terme, tramite il gestore dell'acquedotto comunale AMAG spa di Alessandria, viene approvvigionato con l'acqua del torrente Erro, la cui sorgente si trova sul versante piemontese dell'Appennino ligure e che sfocia nel fiume Bormida, all'altezza del comune di Terzo.
di potabilizzazione ed in seguito immesse nella rete idrica comunale dopo averle dichiarate precauzionalmente non adatte all'uso potabile e utilizzabili solo per usi sanitari. Per la costruzione di tale briglia è stata emanata l'ordinanza sindacale n. 129 del 16 agosto 2003, poi revocata; i lavori, pertanto, non sono mai iniziati.
osservanza della Direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/397 e delle relative disposizioni attuative (in particolare il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123);
Risposta. - Si conferma, anzitutto, che la procedura indicata nelle premesse dell'interrogazione, e adottata nel nostro Paese nella esecuzione dei controlli all'importazione è corretta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995.
Risposta. - L'immobile, di proprietà dell'INAIL, ubicato a Napoli in Via Alessandro Manzoni n. 131 - Via Scipione Capace, n. 12, è stato trasferito in proprietà alla S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l. - con decreto del 21 novembre 2002, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
sulla base di quanto regolato da contratto di gestione del patrimonio immobiliare, sottoscritto in data 27 novembre 2002.
Risposta. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante «modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della Salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.
In entrambi i casi, sub a) e b), appare a fianco dei nominativi dei dirigenti medici, l'indicazione di sede, giorni della settimana e orari in cui il sanitario svolge attività in regime libero professionale intramuraria.
Ulteriormente, ed in aggiunta al sovramenzionato strumento informativo, il pubblico utente può avere informazioni in merito all'esercizio della libera professione intramuraria presso:
Per quanto attiene l'informativa al pubblico relativamente alle tariffe praticate in regime di libera professione intramuraria:
Presso l'Unità operativa Libera Professione sono depositati i fascicoli personali dei medici che hanno optato per la libera professione intramuraria, all'interno dei quali sono presenti le tariffe concordate tra i medici e l'azienda stessa.
Risposta. - L'Agenzia delle entrate ha fatto presente che l'acquisto della nuova sede della Direzione regionale delle entrate della Calabria risponde, in primo luogo, alle esigenze dell'Agenzia stessa, del personale e degli utenti. Tale scelta è stata, poi, supportata da motivi tecnici, logistici ed economici ed è avvenuta, soprattutto, nel rispetto della normativa applicabile in materia.
Risposta. - Il bollino che riporta la dicitura «farmaco senza obbligo di ricetta medica», previsto dall'articolo 9-bis della legge 16 novembre 2001, n. 405, per le confezioni immesse in commercio a partire dal 1o marzo 2002, ha l'esclusiva finalità di facilitare il riconoscimento dei medicinali che possono essere assunti autonomamente.
del Settore Gestione del Personale dottor Giuseppe Donnarumma in punto concessione dei permessi ai dipendenti per adempiere al dovere di rendere testimonianza, laddove intimati, nei giudizi civili e penali, riconoscendo la preminenza assoluta dell'interesse pubblicistico all'assunzione dei testimoni.
Risposta. - L'Agenzia delle entrate precisa che la circolare di cui trattasi si limita a fornire chiarimenti sulle modalità applicative dell'articolo 18, comma 9, del contratto collettivo nazionale dei lavoratori 16 maggio 1995, laddove è stabilito che il dipendente, oltre ai permessi retribuiti indicati espressamente nella previsione contrattuale, ha diritto altresì, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni legislative.
una risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro, funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie stesse»;
Risposta. - La procedura di conciliazione ed arbitrato introdotta dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 gennaio 2001 si caratterizza per la sua natura facoltativa ed alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, come specificato dall'articolo 2 del citato C.C.N.Q., eccezion fatta per le ipotesi di impugnativa di sanzioni disciplinari non risolutive del rapporto di lavoro, in cui la richiesta di ricorso all'arbitrato unico è vincolante per la pubblica amministrazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2 del medesimo accordo.
amministrazione datrice di lavoro, anche laddove si tratti di impugnare sanzioni disciplinari per le quali la richiesta di utilizzare la procedura di cui all'accordo quadro è vincolante per l'Amministrazione.
Risposta. - L'ANAS Spa interessata al riguardo, ha fatto conoscere che sono stati reperiti i finanziamenti per i lavori di ammodernamento della strada statale 16 «Adriatica» - tronco Foggia-Cerignola - e la pubblicazione del bando di gara relativo è avvenuta il 30 luglio 2003.
690+000). Lavori di completamento dell'ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da due a quattro corsie per un importo lavori di euro 20.465.521,50;
Risposta. - Si fa presente che il decreto ministeriale 31 luglio 2003: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Industria e il decreto ministeriale 1o agosto 2003: Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL per il settore Agricoltura sono stati entrambi pubblicati, in data 24 ottobre 2003, sul Supplemento Ordinario n. 248 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie Generale.
frazioni del comune di S. Angelo di Brolo e tra queste ed il centro urbano, tanto che le autorità competenti sono state costrette a chiuderle al transito. A ciò si aggiunga che un ampio movimento franoso ha isolato alcuni quartieri del centro storico impedendo il passaggio dei mezzi di soccorso, con prevedibili responsabilità in caso di necessari interventi di emergenza sanitaria;
Risposta. - Nei mesi di dicembre 2002, gennaio e febbraio 2003, la provincia di Messina è stata interessata da piogge persistenti che hanno provocato diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico.
Risposta. - L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa preliminarmente presente che il Traforo del Cornello è situato lungo la strada statale n. 361 «Septempedana», che è stata trasferita al Demanio regionale dal 1o ottobre 2001.
restano di competenza ed a carico dell'ANAS i lavori per i quali, alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero i lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione ed autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione ha avuto ulteriore esplicazione con la direttiva del Ministero interrogato del 15 ottobre 2001.
attualmente centralizzati a Roma sulla base di criteri non sempre intelligibili -:
Risposta. - L'A.N.A.S. spa, interessata al riguardo, riferisce che la questione relativa alle esigenze organiche del compartimento di Potenza va inquadrata nel più vasto disegno di riorganizzazione e potenziamento della società, come conseguenza del decentramento prima, e della avvenuta trasformazione in società per azioni poi.
Risposta. - Si comunica che l'11 maggio 2003, in località Gratti Sberno del comune di Cotronei (KR), un diciassettenne ha esploso sette colpi di pistola contro un agricoltore locale, Pietro Scavelli, che si trovava in compagnia del figlio e del nipote. Dopo avere esploso i colpi, che non attingevano le vittime, l'attentatore si è dato alla fuga.
ed a Gioia Tauro (Reggio Calabria) di 31 persone per gravi reati, tra i quali associazione mafiosa finalizzata agli omicidi, alle estorsioni ed ai danneggiamenti, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi.
Risposta. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per soddisfare le esigenze dei cittadini, ha costituito una rete multicanale che consente all'utente di scegliere, tra le diverse modalità, quella a lui più congeniale per richiedere informazioni o servizi. In particolare l'utente può rivolgersi alla sede territoriale, al patronato, al comune, al sito internet, al call center telefonico 164.64 ovvero al numero verde per l'assistenza ai servizi telematici 800-446633.
in tempo utile, degli stessi e, conseguentemente, si possono verificare dei disservizi.
Risposta. - È opportuno precisare che, in data 11 aprile 1996, è stato firmato un «atto di intesa», tra lo Stato e le Regioni, «di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992».
I criteri con cui viene svolta l'attività di triage devono essere resi noti all'utenza, attraverso il «supporto di una campagna informativa rivolta alla popolazione (informazione tramite media, distribuzione opuscoli, eccetera) e con strumenti (pannelli luminosi, eccetera) da collocarsi in ogni luogo di attesa contiguo agli ambulatori di pronto soccorso».
Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno e che, già nel passato, avevano fatto registrare un significativo calo degli stessi nel periodo estivo.
Risposta. - La società GE.TI. spa fu costituita dall'INPS in attuazione della legge 3 dicembre 1991, n. 412 che all'articolo 15, aveva previsto la riacquisizione, al patrimonio immobiliare dell'Istituto, degli stabilimenti termali che l'articolo 36 della legge n. 833/78 aveva assegnato ai comuni.
favorire il rilancio dell'occupazione e dell'economia territoriale.
Risposta. - Si rappresenta, in via preliminare, che l'iniziativa promossa dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti rientra nell'ambito di un'azione comunitaria volta a favorire, incentivare e sviluppare i sistemi di telepedaggio nei Paesi membri, allo scopo di eliminare le code ai caselli ed i possibili conseguenti incidenti, abbassare il livello di inquinamento e di congestione del traffico favorendo, in buona sostanza, un sensibile miglioramento della sicurezza stradale.
varchi in ogni stazione sia fornito di pedaggio elettronico».
ipotesi dei sanitari rispetto alle cause delle infezioni da ricercarsi principalmente nell'incontrollato pascolo di greggi di ovini con animali infetti su terreni dai quali sono stati raccolti foraggi utilizzati negli allevamenti colpiti;
Risposta. - Le problematiche inerenti agli indennizzi dei capi animali abbattuti nelle aziende della regione Emilia Romagna in cui sono stati riscontrati focolai di brucellosi - regione già riconosciuta «ufficialmente indenne» con la decisione 2003/165/CE del 10 marzo 2003 - sono state attentamente valutate dal ministero della salute.
nei lavori di costruzione della centrale elettrica di Biomasse Italia;
Risposta. - Com'è noto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 settembre 2003 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Strongoli per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
immobili o impianti di proprietà, servizi integrativi nei confronti dei nidi comunali, della casa per anziani, dei centri di accoglienza, delle palestre, delle biblioteche ...;
Risposta. - L'articolo 84 menzionato ha disposto che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa, finora definiti redditi da lavoro autonomo, dal 1o gennaio 2001 sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente.
l'iscrizione avveniva senza alcuna comunicazione agli interessati.
Risposta. - A seguito della situazione di emergenza creatasi nell'arcipelago delle isole Eolie, non risultano essere state emanate disposizioni volte all'erogazione di fondi specifici né sono note iniziative dirette all'utilizzo del personale militare di leva per le attività di sorveglianza.
connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Invece, per coloro non ancora incorporati, si potrà presentare domanda prima della chiamata alle armi da parte del distretto militare di appartenenza.
Risposta. - In riferimento all'affermata esclusione dell'Italia dall'alleanza franco-tedesca in settori vitali per la nostra economia, si fa presente che la prassi dei Vertici bilaterali tra Francia e Germania si inserisce nel contesto degli Accordi dell'Eliseo (22 gennaio 1963), del quale quest'anno
si è festeggiato il quarantennale. Tali Vertici bilaterali - previsti con una cadenza di circa quattro volte l'anno - non prevedono la partecipazione in alcuna forma di altri Paesi, né del Paese che detiene la Presidenza dell'Unione Europea.
Costituzione», affermando inoltre di «non credere che la montagna troverà un ancoraggio specifico nella Costituzione, essendo questa ormai quasi terminata»;
Risposta. - Si prende atto di quanto espresso nell'interrogazione condividendo le iniziative avanzate dal presidente della provincia autonoma di Trento e dall'assessore provinciale all'agricoltura al commissario europeo all'agricoltura, Franz Fischler, per una riqualificazione delle politiche e dell'agricoltura di montagna.
parere, le informazioni che ritengono apprezzabili in quanto d'interesse pubblico;
Risposta. - Preliminarmente occorre considerare che l'articolo 31 della legge n. 300 del 1970 dispone che i dipendenti assicurati presso l'Inps, chiamati a ricoprire cariche sindacali, possono essere collocati in aspettativa non retribuita e i relativi periodi sono considerati utili, a richiesta, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione a carico dell'AGO.
Risposta. - L'INAIL, nel recente passato, per far fronte all'aumento del contenzioso promosso sia dagli assistiti che dai datori di lavoro e per la necessità di rendere ancor più efficiente il servizio svolto, è stato costretto ad avvalersi anche dell'operato di legali esterni.
precedentemente richiamato e per l'intervenuta diminuzione di legali in forza all'Istituto (a fronte di un organico di 302 elementi, nel dicembre 1997 la forza ammontava a 238 unità), ha comunque dato istruzioni alle avvocature territoriali per ridurre gli incarichi esterni e per la loro completa eliminazione laddove siano state costituite le Avvocature di «Sede».
Risposta. - Alla IGEI spa istituita dall'articolo 20, comma 2 della legge n. 88 del 1989, in virtù della convenzione stipulata in data 18 maggio 1992, è stato attribuito il compito di gestire il patrimonio immobiliare INPS da reddito e, successivamente, con determinazione del direttore generale n. 28 del 17 ottobre 1997, anche quello di gestire il personale addetto ai servizi di portierato, custodia o pulizia degli immobili. Per lo svolgimento di tali funzioni, l'IGEI spa si avvale di personale dalla stessa reclutato e retribuito.
alla ricerca di possibili soluzioni sul piano occupazionale.
cinque gli stabilimenti, che rappresentavano e rappresentano elemento fondamentale nell'economia dei rispettivi territori, e ciò per evitare gli inutili sprechi che vedevano molto più competitive le strutture private in convenzione, che costavano ben dodici volte meno di quanto sostenuto dall'istituto, il quale peraltro erogava servizi molto più scadenti;
della Geti spa, dallo stesso istituto interamente posseduta, che oltre a non aver mai svolto alcuna attività, rappresenta, ad avviso degli interroganti, un inutile dispendio di risorse, oltre a non consentire la piena godibilità dei beni trasferiti in quanto, sia pure in presenza dell'iter legislativo della legge n. 323 del 2000, l'INPS aveva conferito alla stessa Geti spa un diritto di usufrutto novennale -:
Risposta. - La società GE.TI. spa fu costituita dall'INPS in attuazione della legge 3 dicembre 1991, n. 412 che all'articolo 15, aveva previsto la riacquisizione, al patrimonio immobiliare dell'istituto, degli stabilimenti termali che l'articolo 36 della legge n. 833 del 1978 aveva assegnato ai comuni.
dare nella stessa parere favorevole allo scioglimento della società ed alla nomina di due liquidatori.
Risposta. - Si fa presente che la Capitaneria di Porto di Gaeta, nell'ambito della concessione demaniale dell'occupazione di uno specchio acqueo di 504.100 mq per l'installazione di 8 gabbie galleggianti, non ha richiesto alcun parere alla Direzione competente dello scrivente ministero, che comunque, qualora coinvolta, si pronuncerà soltanto sotto l'aspetto dell'eventuale impatto ambientale.
per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche.» (articolo 4), si evince chiaramente, ad avviso dell'interrogante, che l'iniziativa del sindaco di Borgo a Mozzano configura il reato di apologia di fascismo -:
Risposta. - La questione sollevata dagli Onorevoli interroganti può ritenersi superata, in quanto il sindaco di Borgo a Mozzano ha provveduto, già nell'agosto scorso, a rimuovere la targa «contestata» dall'atrio del municipio.
Risposta. - Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.
Italiane la quale, in relazione alla chiusura pomeridiana degli uffici postali dei comuni di Torre San Giovanni e di Ugento (Lecce), ha comunicato quanto segue.
Risposta. - L'ANAS spa ha riferito che il progetto di ammodernamento della strada statale 275 prevede l'adeguamento della strada Maglie-S. Maria di Leuca (strada statale N. 16 dal chilometro 981+700 al chilometro 985+386 strada statale N. 275 dal chilometro 0+000 al chilometro 37+000) alla sezione B del decreto ministeriale 5 novembre 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (due corsie per senso di marcia con spartitraffico).
in forza della Convenzione stipulata con l'ANAS il 30 gennaio 2002.
Risposta. - Si comunica che in data 31 luglio 2003 sono stati nominati i nuovi componenti del consiglio di amministrazione del Casinò Municipale di Campione d'Italia.
Risposta. - L'Agenzia del territorio ha fatto presente che l'epoca cui vengono riferite le valutazioni estimative è fissata dalle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 7, del già citato decreto legge n. 351 del 2001 che testualmente recita: «il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendita di immobili ed unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe...».
che la data di dette manifestazioni della volontà e la loro tempestività, così come espressamente previsto dalla disposizione sopra richiamata, assumono efficacia anche ai fini della determinazione del valore del bene riportandolo ad un momento determinato nel tempo.
Risposta. - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come modificata ed integrata dalla successiva legge 23 novembre 1998, n. 407 agli articoli 4 e 5, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318, concernente «Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo» dispongono l'assegnazione di borse di studio ai soggetti destinatari della normativa, sulla base del bando e delle successive graduatorie che saranno approvate dall'apposita Commissione istituita presso questa Presidenza del Consiglio dei ministri.
organizzata o del dovere, escludendo quindi dal novero dei possibili beneficiari gli orfani e i figli delle vittime stesse.
Risposta. - Si ritiene opportuno rammentare che a seguito della trasformazione
dell'ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
per la consultazione dei cittadini ed i referendum, il sindaco del comune di Caorle, con proprio provvedimento protocollo n. 16056, del 19 aprile 2002, ha convocato i comizi per lo svolgimento del referendum consultivo sul quesito suindicato, precisando che la votazione veniva indetta per la domenica 30 giugno 2002 e che la stessa doveva iniziare non dopo le ore 8,30 e terminare alle ore 20 della stessa giornata, con garanzia a chi si trovava all'interno del seggio a detta ora di esprimere il proprio voto;
oltre le ore 8,30, e si protrarrà sino alle ore 20 dello stesso giorno ...»;
Risposta. - In merito allo svolgimento del referendum consultivo indetto presso il comune di Caorle (Venezia) per il giorno 30 giugno 2002, si premette che l'articolo 16 del regolamento comunale, nel fissare le procedure per l'indizione del referendum consultivo, stabilisce che il giorno e l'orario della votazione debbano essere comunicati attraverso la pubblicazione di appositi manifesti.
Risposta. - Nel mese di marzo 2003, la dottoressa Mariolina Pansini, Archivista presso l'Archivio di Stato di Bari, con l'approssimarsi della guerra in Iraq, esponeva fuori dal proprio ufficio la bandiera policromatica simbolo di pace.
universalmente riconosciuto), ma ogni simbolo non avente carattere di ufficialità istituzionale.
tutti i trasferimenti statali e quant'altro saranno sempre calcolati su un dato di popolazione inferiore a quello reale -:
Risposta. - Da notizie acquisite tramite l'ufficio territoriale del governo di Brindisi risulta che - a seguito delle operazioni del 14o censimento generale della popolazione - il numero degli abitanti del comune di Carovigno (Brindisi), alla data del 21 ottobre 2001, era stato originariamente indicato in 15.188.
Risposta. - In data 15 luglio 2003, il ministero interrogato, di concerto con il ministero della salute e il Ministero delle Attività Produttive, è pervenuto ad un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni sulla stesura definitiva del testo dello schema di decreto di cui si discute.
una proposta-progetto di convenzione per l'affidamento quinquennale dei servizi qualificati di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo su base regionale per la prevenzione del rischio incendi;
Risposta. - Si comunica che la regione Campania, con deliberazione n. 3950 del 7 agosto 2001 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997 ha definitivamente adottato, anche in via di ratifica della convenzione del 23 aprile 2001, il progetto presentato da SMA spa per il monitoraggio del patrimonio boschivo campano, per la prevenzione del rischio ed il contrasto agli incendi, approvando lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio a SMA Campania spa e disponendo per i conseguenti atti di esecuzione.
dello zinco. Tali processi industriali, nel corso di quasi settant'anni di attività dello stabilimento, hanno prodotto una quantità imprecisabile di rifiuti tossici e nocivi (si parla di circa 90.000 tonnellate di ferriti di zinco e altri minerali di risulta) con la relativa devastazione degli ecosistemi vicini al sito industriale: si pensi alle falde acquifere, al mare, ai terreni, ai promontori collinari;
un'area così drammaticamente segnata dalla disoccupazione, e se non si consideri opportuno confrontarsi con la proposta di costituire una società sviluppo-lavoro costituita da quelle stesse maestranze.
Risposta. - In provincia di Crotone, l'area industriale dello stabilimento della Pertusola Sud, estesa per circa 25 ettari, necessita di un intervento di bonifica e di ripristino ambientale per la pericolosità dei rifiuti tossici prodotti dai processi idrometallurgici della lavorazione dello zinco, con grave danno per la popolazione e l'ecosistema della zona.
bonifica, sul ripristino ambientale e sulla messa in sicurezza dei siti inquinati, è previsto dall'articolo 36 del capitolato prestazionale del bando. Infatti, tra gli elementi tecnici del progetto, è stato inserito anche il piano della caratterizzazione articolato nella raccolta e la sistemazione dei dati esistenti, nella caratterizzazione del sito e la formulazione del modello concettuale, nella relazione tecnica illustrativa e negli elaborati di progetti del piano stesso.
Risposta. - Il Governo ha seguito con particolare attenzione e per lungo tempo la negoziazione dell'accordo sullo Stato di Destinazione Autorizzata (Authorized Destination Status - ADS) con la Cina.
finalmente pervenuti alla conclusione di un accordo che soddisfa la posizione da tempo sostenuta dall'Unione Europea.
Risposta. - Si fa presente che la titolarità della gestione del risparmio postale nelle sue due forme, libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, è stata attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti - amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo - dalla legge 27 maggio 1875, n. 2779 per i libretti di risparmio e dal regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 per i buoni postali fruttiferi.
L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito nella legge 25 novembre 1974, n. 588, prevede che «le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie».
condizioni praticate ai risparmiatori, oltre all'affissione di avvisi nei locali di Poste italiane spa, la pubblicazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di appositi comunicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
Risposta. - Occorre far presente che in data 6 maggio 1999 la soppressa Direzione compartimentale del territorio per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ora Direzione regionale dell'Agenzia del territorio, e la Direzione regionale delle entrate per il Piemonte, ora Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, hanno sottoscritto un accordo teso al passaggio di un contingente di personale che dagli uffici delle entrate dovevano transitare a quelli del territorio.
definitivamente assegnata all'ufficio del territorio di Verbania a decorrere dal 1o ottobre 1999.
in data 7 gennaio 2003 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha richiesto al PM di procedere, previa formulazione del capo di imputazione per il reato di abuso d'atti d'ufficio, al rinvio a giudizio del sindaco del Comune di Gravina (Bari), dottor Remo Barbi, nonché di tutti i consiglieri comunali di maggioranza di centro sinistra che votarono a favore dell'approvazione del piano particolareggiato di completamento delle zone di tipo B4, già annullato con sentenza del TAR Puglia di Bari;
con sentenza della III Sezione penale della Cassazione n. 903 del 21 giugno 2002, la Corte disponeva la validità del provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla procura della Repubblica di Bari su un'area adiacente la SS 96, asservita a vincolo archeologico e paesaggistico e, dunque, di inedificabilità assoluta, sulla quale il predetto sindaco aveva consentito la realizzazione previo rilascio di concessione edilizia, di un programma di edilizia residenziale pubblica agevolata, anch'esso annullato dal TAR Puglia;
con sentenza n. 10 del 25 gennaio 2002 il giudice penale presso il tribunale di Bari, sezione staccata di Altamura, nel condannare progettisti ed esecutori di alcune ville realizzate a Gravina, in area ricadente nella foresta demaniale «Puliccnie», disponeva la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Bari al fine di accertare l'esistenza di reato di abuso d'atti d'ufficio a carico del Sindaco per aver autorizzato l'intervento;
la cosa appare ancor più inquietante ove si consideri che, a quanto risulta all'interrogante tra i titolari delle concessioni vi sarebbe un consigliere di maggioranza ed il presidente della commissione consiliare urbanistica permanente;
il sindaco risulta inoltre indagato in numerosi altri procedimenti, alcuni di questi peraltro denunciati in un pubblico comizio da un ex consigliere regionale dei DS, Grazia D'Erario, tuttora pendenti presso la procura della Repubblica di Bari;
l'affidamento diretto di lavori in economia alle cooperative Alba e Amica è avvenuto in violazione della legge e dei regolamenti comunali in materia, come testimoniato dai procedimenti legali in corso, fino ad indurre una parte dei consiglieri di minoranza a richiedere, nel corso della seduta del 20 gennaio 2003, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e l'immediato scioglimento della massima assise cittadina;
in data 18 novembre 2002 i consiglieri di minoranza hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Comunale, dottor Giuseppe Luigi Peragina il quale, con sentenza irrevocabile del giudice per l'indagini preliminari presso il Tribunale di Bari patteggiava la pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui all'articolo 483 del codice penale per aver attestato il
quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di attivare le procedure per la rimozione del sindaco del comune di Gravina, in quanto attualmente indagato in numerosi procedimenti giudiziari, e se non si intenda valutare altresì se sussistano i presupposti per lo scioglimento dell'intero consiglio comunale, ove si consideri che in alcuni dei procedimenti penali innanzi richiamati il medesimo Comune risulta parte offesa, con conseguente evidente situazione di incompatibilità fra lo status di indagato attualmente rivestito dal Sindaco, dottor Remo Barbi, quale legale rappresentante del Comune e l'Ente rappresentato.
(4-05393)
Si osserva, altresì, che le questioni rappresentate, poiché riguardano la normativa edilizia comunale, hanno prevalentemente carattere locale.
Si ritiene, in conclusione, che tali fattispecie, per quanto gravi, non delineino l'ipotesi dissolutoria richiesta dagli esponenti.
Pertanto, si condividono le valutazioni del prefetto, secondo cui non sembrano sussistere i presupposti per l'avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267/2000.
Per completezza, si soggiunge che il sindaco del comune di Gravina di Puglia, dottor Remo Barbi, ha rassegnato in data 16 aprile 2003 le dimissioni dalla carica, le quali sono state, però, formalmente revocate in data 6 maggio 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
il signor Franco Saldi, in servizio presso l'INPS di Biella, invalido al 70 per cento, ha partecipato in data 1 febbraio 1999 al concorso interno a 79 posti di dirigente, risultando idoneo;
lo stesso ha chiesto all'amministrazione l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 che stabilisce che gli invalidi qualora «abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico», concetto ribadito dalla successiva legge 12 marzo 1999, n. 68 che all'articolo 16, comma 2 recita: «i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti... anche se non versino in stato di disoccupazione»;
l'INPS ha ritenuto non applicabile la norma in quanto il lavoratore non risultava iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio;
trattandosi di concorso interno, riservato ai soli dipendenti dell'Ente, il suddetto lavoratore non poteva risultare iscritto alle liste in quanto già in organico;
l'interrogante ritiene che la situazione sopra esposte debba essere rapidamente chiarita nel senso di riconoscere al
se non ritenga che l'INPS e in più in generale gli enti pubblici siano tenuti ad applicare anche ai concorsi interni le norme relative al collocamento dei lavoratori disabili.
(4-04396)
L'interessato, già prima dell'approvazione della graduatoria medesima, ha inoltrato istanza al fine di chiedere l'applicazione della riserva in quanto invalido civile e, con nota del 10 marzo 1999, gli è stato comunicato che il bando di concorso non prevedeva, ai fini della formulazione della graduatoria, questa ipotesi.
Peraltro, la possibilità di ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge n. 482 del 1968, vigente all'epoca in materia di assunzioni obbligatorie per categorie protette, era strettamente collegata al possesso di entrambi i requisiti dell'iscrizione negli appositi elenchi presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione e dello stato di disoccupazione; requisiti da possedere sia al momento della scadenza del termine d'ammissione al concorso che al momento dell'assunzione, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
Tale situazione non era, pertanto, configurabile nei confronti del candidato già dipendente.
La successiva normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, introdotta con la legge 12 marzo 1999, n. 68, che, all'articolo 16 comma 2, ha previsto che i disabili che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possano essere assunti anche se non versino in stato di disoccupazione, è stata attuata solo successivamente alla data di approvazione della graduatoria, in quanto il relativo regolamento di esecuzione, previsto espressamente dall'articolo 20 della legge medesima, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri solo in data 4 agosto 2000 e, pertanto, non può avere effetto ex tunc.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il FASC (Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime) è proprietario di 340 unità immobiliari in Roma in Via Bruno Pelizzi e Via Roberto Fancelli;
l'ente ha messo in vendita detti alloggi attraverso una società intermediaria;
tali alloggi sono stati messi in vendita ad oltre 1700 euro al metro quadro, prezzo elevatissimo e sproporzionato rispetto al reale valore di immobili vecchi di 30 anni ed occupati;
i prezzi richiesti non sono alla portata della larga maggioranza degli inquilini, generalmente lavoratori dipendenti e pensionati, e di conseguenza vi è il rischio di una reale impossibilità di acquisto e quindi di una successiva fase di sfratti generalizzati per le famiglie affittuarie;
l'ente ha imposto alle famiglie tempi di prelazione molto ristretti chiedendo una risposta entro 60 giorni con versamento del 10 per cento del prezzo -:
se non ritenga, nell'ambito dei poteri di vigilanza previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:
a) l'atteggiamento dell'ente quantomeno penalizzante nei confronti di famiglie di lavoratori e pensionati;
b) di chiedere all'ente la sospensiva dei termini di prelazione per consentire alle famiglie di valutare l'offerta e la possibilità di contrattare un prezzo equo;
quali iniziative intenda assumere nei confronti del FASC affinché si proceda alla vendita a prezzi equi ed alla portata del reddito medio di lavoratori e pensionati;
se non ritenga debbano comunque essere tutelate le persone anziane e le famiglie a basso reddito.
(4-05418)
La FASC ha iniziato, già dal 1996, un processo di conversione del patrimonio da immobiliare a mobiliare, alla luce del basso rendimento del patrimonio immobiliare, a causa dell'applicazione di canoni di affitto ben al disotto di quanto previsto sul mercato delle locazioni di abitazioni con uguali caratteristiche.
I locatari, peraltro, sono stati informati fin dall'inizio del citato processo di vendita, al fine di permettergli un certo lasso temporale di riflessione per compiere le più opportune valutazioni in ordine all'acquisto.
La FASC ha fatto presente di aver posto in vendita gli immobili di sua proprietà, siti in Roma - Via Bruno Pelizzi e Via Roberto Fanelli (364 unità ad uso abitativo) ad un prezzo medio di euro 1.530,00 al mq., ben più basso dei prezzi di mercato previsti per la stessa zona, relativamente ad immobili ad uso residenziale risalenti agli anni ottanta in ordinario stato di manutenzione, infatti i prezzi di mercato variano tra i 1.800,00 ed i 2.100 euro/mq.
Si tratta di unità immobiliari di un certo pregio, di metratura elevata (in media oltre 110 mq ad appartamento) con doppi servizi, terrazze, giardini e servizio di portierato, immobili quindi che, per le loro caratteristiche, non sono riconducibili in alcun modo alle abitazioni che usualmente vengono definite di edilizia popolare.
Per quanto riguarda i tempi previsti per l'esercizio della prelazione la FASC ha precisato che gli stessi non sono stati discrezionalmente fissati dalla Fondazione ma rispondono a quanto previsto dall'articolo 38 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, come richiamato nei contratti di locazione sottoscritti dai conduttori; comunque la FASC ha già concesso una dilazione ulteriore rispetto alla previsione di legge.
Al fine di venire incontro alle esigenze del singolo conduttore la Fondazione si è fatta completamente carico delle commissioni di compravendita, ha provveduto a trattare con primari istituti bancari la possibilità di accesso, per i conduttori, a mutui particolarmente vantaggiosi, non solo in ordine a tassi e tempistica, ma anche prevedendo la possibilità di copertura con mutuo del 100 per cento del valore dell'immobile. Ha offerto, poi, una disponibilità di massima in relazione a conduttori ultrasettantenni a provvedere alla vendita unicamente della nuda proprietà sulle unità occupate dagli stessi ed ha previsto la possibilità di rinnovo di contratti di locazione, relativamente a quella minima parte di inquilinato che non abbia i requisiti richiesti per accedere ai mutui.
Si fa presente, infine, che la FASC già dal 19 febbraio 2003 ha aperto un tavolo di trattativa con i sindacati inquilini SUNIA, SICET ed Unione inquilini, anche alla presenza di componenti il comitato inquilini, al fine di venir incontro, ove possibile alle richieste dagli stessi avanzate.
Detto tavolo ha portato, il 17 aprile 2003, alla sottoscrizione di un accordo già ratificato con referendum dai conduttori il 28 aprile 2003.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
a seguito dell'accordo tra la regione Campania e Trenitalia è stato istituito il biglietto unico regionale;
a far data dal 1 gennaio 2003 la direzione regionale di Trenitalia, con disposizione interna n. 138 del 16 dicembre 2002, ha annullato tutte le concessioni speciali a seguito dell'introduzione del biglietto unico;
successivamente a tale disposizione, sono state annullate le concessioni speciali relative alle tariffe con carta blu per invalidi e ciechi ed è stata annullata anche la tessera rilasciata ai grandi invalidi di guerra o per servizio del Ministero del tesoro;
sono state altresì annullate le agevolazioni previste da Trenitalia per gli anziani, i militari e i giovani;
tutte le agevolazioni sopra citate erano garantite da protocolli nazionali;
tali agevolazioni non sono state sostituite da analoga misura a carico del Consorzio Unico Campania;
l'eliminazione delle suddette agevolazioni, che hanno l'importante funzione di favorire la mobilità dei disabili, ha provocato un ulteriore danno alle loro già esigue risorse economiche;
molti disabili sono costretti a pagare il proprio biglietto e quello di chi li accompagna -:
quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare i diritti negati ad una fascia di cittadini costituzionalmente garantiti.
(4-05132)
Si fa inoltre presente, per quanto di competenza, che le agevolazioni tariffarie passeggeri trovano opportuna regolamentazione nell'ambito del contratto di servizio nazionale.
In particolare, le agevolazioni tariffarie passeggeri sono quelle previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 1/T del 2 gennaio 1990 che in alcuni casi rinvia a norme precedenti ed in altri prevede ex novo taluni obblighi.
Gli obblighi di servizio di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1/T del 2 gennaio 1990 in questione riguardano, tra l'altro, agevolazioni riconosciute a vantaggio di categorie di viaggiatori socialmente meritevoli di tutela (non vedenti, invalidi di guerra o per servizio, eccetera) o per viaggi correlati a istituzioni a riconosciuta utilità collettiva (addetti FAO e CRI), nonché riduzioni applicate a viaggi per conto dello Stato (detenuti e persone di accompagnamento).
Alcuni nodi centrali di regolazione della materia sono deferiti al regolamento governativo delegato di cui all'articolo 38 della legge n. 166 del 2003. Per le agevolazioni tariffarie passeggeri, il regolamento, che sarà emanato non appena ricevuto il nulla osta da parte della Commissione europea, conterrà non solo una ricognizione delle agevolazioni esistenti, ma prevedrà anche una rimodulazione dell'assetto, da effettuare previa valutazione della rispondenza a interessi collettivi meritevoli di tutela.
Al riguardo, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato la ricognizione di tutte le agevolazioni tariffarie previste a normativa vigente, quindi oggi in vigore, finalizzata all'adeguamento delle relative discipline.
Tale operazione, peraltro, è legata alla necessità di pervenire ad una disciplina delle agevolazioni che presenti carattere di uniformità, omogeneità ed organicità e che possa altresì inserirsi nell'ambito della avviata liberalizzazione del mercato dei servizi ferroviari in armonia con le regole ed i principi del mercato stesso.
Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Nino Sospiri.
tra gli impegni dell'attuale Governo vi era quello di dare maggiore sicurezza ai cittadini e, nello stesso tempo, garantire al personale addetto all'ordine pubblico i dovuti riconoscimenti, professionali ed economici, per il duro ed importante lavoro svolto;
in quanto a sicurezza e controllo delle città, i gravi episodi che accadono ogni giorno sono lì a testimoniare di quanto sia ancora necessario fare perché su questo si possa arrivare ad un effettivo miglioramento;
per quanto riguarda il trattamento economico, ad esempio, degli appartenenti all'arma dei carabinieri ancora oggi non è stato versato loro quanto dovuto come premio di produzione e reperibilità per l'anno 2002 -:
per quale motivo non sia stato ancora firmato ed emesso il decreto che stabilisce i tempi di versamento, agli appartenenti all'arma dei carabinieri, di quanto loro dovuto come premio di produzione e reperibilità per l'anno 2002 e quando il Governo intenda assolvere a questo suo dovere.
(4-06344)
Tale provvedimento, proposto per il 2002 dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, alla stregua degli anni passati, stabilisce criteri di destinazione ed utilizzo delle risorse disponibili per il miglioramento dei servizi istituzionali resi dai militari dell'Arma, avuto riguardo agli impieghi e ai diversi gradi dei beneficiari.
Esso, in particolare, in linea con i criteri fissati nel sopra citato decreto presidenziale, prevede una distribuzione degli incentivi economici privilegiando il personale adibito ai servizi preventivi ed operativi sul territorio.
Le soluzioni individuate tengono, altresì, conto delle proposte avanzate dal consiglio centrale di rappresentanza dei Carabinieri, a cui era stato inoltrato lo schema di decreto ministeriale per il previsto parere secondo le vigenti disposizioni.
Sotto l'aspetto più strettamente procedurale, in ultimo, e con particolare riferimento al termine entro il quale deve concludersi il procedimento finalizzato alla corresponsione degli emolumenti in questione, si deve osservare che esso è avvenuto in tempi ragionevolmente contenuti.
Infatti, dalla conclusione degli adempimenti preliminari nei confronti del citato organismo di rappresentanza militare (novembre 2002/febbraio 2003) all'adozione del relativo decreto ministeriale (21 marzo 2003) e successivo inoltro all'ufficio centrale del bilancio presso la Difesa (7 aprile 2003), sino al pagamento disposto dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri (luglio 2003), sono trascorsi cinque mesi.
Il Ministro della difesa: Antonio Martino.
la recente ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia nelle scorse settimane ha provocato danni ad opere pubbliche ed alla viabilità di intere province;
numerose sono le alluvioni che hanno interessato la provincia di Como ed in particolare la zona di Maslianico compromettendo la sicurezza della viabilità e
i danni ad edifici ed infrastrutture pubbliche ed al territorio ammontano complessivamente a più di 4.000 euro;
non è ancora superata la fase di emergenza e di rischio idrogeologico nella zona del comune di Maslianico;
è prevista il prossimo 24 giugno 2002, a causa di lavori di ripristino, la chiusura di un ponte denominato «Ponte Nuovo», in località Cernobbio/Tavernola, che metterebbe il territorio del comune in una situazione di totale isolamento;
qualora non si provvedesse, tramite genio militare, all'installazione di un ponte provvisorio di collegamento tra i comuni di Maslianico-Cernobbio e Como verrebbe inevitabilmente compromessa la disponibilità alle vie di accesso in questa zona a tutti i mezzi di soccorso in caso di evacuazione creando inoltre notevoli danni alle attività economiche del territorio -:
quali interventi urgenti il Governo possa intraprendere per il ripristino della viabilità in questa zona e, data la gravità e la non prevedibilità degli eventi se non si ritenga di dover dichiarare lo stato di calamità naturale e di emergenza per le zone interessate.
(4-03205)
In conseguenza di ciò, il Consiglio dei ministri, in data 9 maggio 2002, ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo, colpite da dissesti idrogeologici conseguenti all'alluvione dei giorni 3, 4 e 5 maggio.
Successivamente, con il persistere del maltempo, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2002. Inoltre, in data 12 agosto 2002, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3237 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni causati da alluvioni e dissesti idrogeologici nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
Con la predetta ordinanza, i presidenti delle regioni nominati commissari delegati sono stati incaricati di predisporre Piani regionali di intervento finalizzati a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonché alla ripresa delle attività produttive ed al ripristino delle infrastrutture.
Per l'attuazione dei detti Piani, è stata autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro, successivamente ripartita tra le regioni con provvedimento del capo del dipartimento della protezione civile n. 3256 del 1o ottobre 2002.
Alla regione Lombardia sono stati assegnati 8,45 milioni di euro. In particolare, a favore della provincia di Como sono stati stanziati 96.322,75 euro per gli interventi di somma urgenza e 1.145.124,88 euro per ulteriori interventi urgenti.
Oltre agli ingenti danni, i fenomeni di dissesto idrogeologico hanno determinato una situazione di particolare emergenza sotto il profilo della viabilità nella zona di Maslianico.
Infatti, l'interruzione del transito in diverse strade comunali, il precario equilibrio statico di numerose strutture portanti e la concomitante chiusura del Ponte Nuovo in comune di Cernobbio, a causa di già programmati lavori di ristrutturazione, hanno reso assai concreto il pericolo di un blocco della viabilità pesante in transito sul quel territorio, isolando il comune di Maslianico dai comuni vicini.
L'amministrazione comunale di Maslianico, d'intesa con i comuni di Como e di Cernobbio ha, quindi, richiesto, tramite le competenti strutture militari, l'allestimento di un ponte provvisorio di collegamento tra i predetti comuni, al fine di ovviare agli inconvenienti derivanti dai lunghi tempi di ripristino della viabilità, scongiurando altresì
Aderendo alla richiesta, il comando militare competente per il territorio ha concordato con il comune di Maslianico l'effettuazione di una ricognizione tecnica, volta ad acquisire gli elementi di fattibilità dell'opera, gli oneri, i materiali, i mezzi e i tempi di effettuazione.
Successivamente, con una nota del 28 agosto 2002, il comando delle forze operative terrestri ha autorizzato il reggimento Pionieri a prendere i relativi contatti con l'ufficio territoriale del governo di Como e con l'amministrazione comunale di Maslianico per gli adempimenti del caso.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
lo Stato ha il dovere di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e deve, altresì, intervenire per assicurare ad essi un adeguato risarcimento nel caso in cui subiscano - loro malgrado - danni per effetto di atti di terrorismo o di eventi delittuosi perpetrati da associazioni criminali;
con legge 20 ottobre 1990, n. 402, lo Stato ha predisposto una serie di misure in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e dei loro familiari;
successivamente con legge 23 novembre 1998, n. 407, che modifica la citata legge n. 402 del 1990, le misure di tutela delle vittime e dei loro familiari sono state rafforzate e - ai sensi dell'articolo 4 - sono state istituite borse di studio in favore di coloro che abbiano riportato invalidità permanente in seguito ad atti terroristici, nonché dei figli e degli orfani delle vittime stesse;
gli orfani degli agenti della polizia di Stato - morti nell'adempimento del proprio dovere al fine di contrastare l'opera criminale delle associazioni malavitose - pur usufruendo dei benefici disposti dalla legge n. 407 del 1998 possono venire esclusi dal concorso pubblico per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 4 della citata legge, con la seguente motivazione: «in quanto non vittime della criminalità organizzata» -:
quali misure il Governo intenda prendere per evitare che l'impegno dello Stato per le vittime dei reati - già di per sé ridotto, tardivo e non sempre sufficiente - sia vanificato da quella che ad avviso dell'interrogante appare una vergognosa cecità dell'apparato burocratico, e che giovani vite, già così duramente provate dalla perdita di una persona cara, finiscano per essere doppiamente vittime.
(4-06122)
Nelle more dell'approvazione del Regolamento di attuazione è intervenuta la legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto l'estensione dei benefici della citata legge n. 407 del 1998 ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti appartenenti alla categoria soggettiva sopra menzionata, per ogni anno della scuola secondaria superiore e di corso
L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 legge n. 407 del 1998), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di studio anche per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore. La predetta estensione è stata prevista, tuttavia, solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o del dovere, escludendo quindi dal novero dei possibili beneficiari gli orfani e i figli delle vittime stesse.
Si fa presente, comunque, che, proprio su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2003, n. 56, i benefici della legge n. 407 del 1998 sono stati estesi a tutti gli studenti anche figli ed orfani, qualsiasi corso di studi abbiano frequentato, dalle elementari fino all'università.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
l'interrogante ritiene che la società F.C. Isernia, iscritta al campionato di calcio dilettanti, girone G, abbia tesserato, per la stagione 2002-2003, un giocatore argentino privo dei requisiti richiesti per il tesseramento dei calciatori in Italia;
diverse società, tra le quali la U.S.B. Caivanese «Mario Faraone», hanno inutilmente lamentato tale irregolarità ritenendosi danneggiate;
se non si ritenga che l'episodio di cui si è detto in premessa possa essere sintomatico di una scarsa chiarezza della normativa e se non ritenga, altresì, che la stessa debba essere oggetto di una regolazione di rango legislativo che possa maggiormente garantire il rispetto delle regole in favore di tutti.
(4-06400)
Per quanto riguarda le problematiche concernenti la regolarità del passaporto del citato calciatore - originate prevalentemente dalla doppia cittadinanza dell'atleta - si rende noto che l'ufficio indagini della Federazione Italiana ha accertato, attraverso il Ministro degli affari esteri e l'Agenzia consolare di Italia di Moron (Argentina), che il giocatore risulta cittadino italiano jure sanguinis.
Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.
l'Inpdap ha posto in vendita il proprio patrimonio immobiliare situato a Roma in via Pian due Torri, civici 21 e 25 in attuazione della normativa al decreto-legge del 25 settembre 2001, n. 351;
per alcuni immobili relativi al civico 25 sono stati già fatti gli atti di compravendita tra gli inquilini e l'Inpdap;
a distanza di mesi, gli altri inquilini che avevano dato la disponibilità all'acquisto degli immobili, non hanno ancora ricevuto nessuna conferma sulla definizione dell'acquisto degli stessi;
appare del tutto evidente che il prolungarsi dei tempi per la definizione della compravendita degli immobili da parte degli inquilini interessati rischi di alterare il prezzo di acquisto con danno per gli acquirenti;
è legittimo che in attesa della definizione della compravendita il prezzo degli
quali iniziative il Ministro intenda intraprendere affinché siano garantiti i diritti degli inquilini disponibili all'acquisto degli immobili e sia salvaguardato il prezzo degli stessi al valore del momento dell'offerta nel pieno rispetto delle indicazioni del Parlamento e delle normative vigenti.
(4-02811)
Si fa presente, inoltre, che l'ente, negli anni 2002 e 2001, ha realizzato alienazioni per un totale di 5.265 unità.
Il sistema di dismissione delle predette unità è stato preceduto dall'invio di questionari informativi agli inquilini per l'accertamento della loro propensione all'acquisto e, previa acquisizione di adesioni superiori all'80 per cento per gli alloggi insistenti in ogni singolo complesso. In seguito sono state richieste le perizie per le unità poste in vendita.
Attesa la propensione all'acquisto vicina al 100 per cento manifestata dagli inquilini di Via Pian due Torri n. 25, l'Istituto ha inserito le unità corrispondenti a questo numero civico nel primo piano ordinario di cessione ed ha contestualmente provveduto a far stimare le medesime ai fine della determinazione del relativo prezzo di compravendita.
I conduttori di Via Pian Due Torri n. 21 non hanno, invece, espresso una propensione all'acquisto di analoga rilevanza; tale circostanza ha comportato il non inserimento dell'immobile al civico 21 nel primo piano di dismissione e, conseguentemente, non si è dato luogo alle relative procedure estimative.
Con l'entrata in vigore della legge 23 novembre 2001, n. 410, sono stati introdotti l'istituto della cartolarizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio pubblico e la figura della società di cartolarizzazione, nonché ridefinite le procedure di dismissione agli inquilini. Con successivo decreto del ministero dell'economia e delle finanze, è stata trasferita alla società di cartolarizzazione SCIP S.r.l. la proprietà degli alloggi già inseriti nel piano ordinario di cessione e non ancora alienati alla data del 30 novembre 2001, pari a n. 11.972 unità suddivise in blocchi.
Il contratto stipulato nel dicembre 2001 con la SCIP ha delegato all'INPDAP la gestione e l'alienazione degli immobili trasferiti alla stessa società; in questo contesto si è provveduto a stipulare una convenzione con l'Agenzia del territorio cui affidare l'effettuazione delle operazioni estimative e di regolarizzazione catastale degli immobili posti in vendita.
Tale convenzione ha per oggetto, tra l'altro, la disciplina dell'esecuzione delle attività consistenti, in primo luogo, nella determinazione del valore di mercato degli immobili ad uso residenziale per i quali l'istituto non ha ancora svolto operazioni estimative.
Nel caso di specie, l'immobile corrispondente a Via Pian Due Torri n. 21 è stato inserito in un blocco le cui procedure operative, connesse alla stima e contestuale vendita, partite da maggio 2003, dovranno concludersi entro il temine di due anni.
Per quanto riguarda il prezzo di vendita degli appartamenti in questione, si fa rilevare che le valutazioni economiche degli appartamenti venduti al civico 25 non possono tutelare le aspettative di quei conduttori del civico 21 che a suo tempo hanno manifestato la volontà di acquisto, in ragione del diverso riferimento temporale delle perizie attestanti il valore economico delle unità, peraltro soltanto ora poste in vendita.
Infine, visti i criteri ridefiniti dalla legge n. 410/2001 in materia di dismissioni, si
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
secondo quanto riportato da alcuni giornali locali l'Amministrazione comunale di Acqui Terme (Alessandria) avrebbe intenzione di procedere ad opere di captazione delle acque del fiume Bormida presso il comune di Terzo, e all'alimentazione attraverso di esse dell'acquedotto comunale di Acqui;
la zona interessata dall'asta del fiume Bormida è stata dichiarata dalle competenti autorità «ad alto rischio ambientale» e tale dichiarazione non è mai stata sospesa o annullata;
il rischio che una captazione di acque di superficie dal fiume Bormida rappresenta per l'incolumità dei cittadini, stante la pericolosità dei sedimenti presenti sul fondo del corso d'acqua, interessato da un inquinamento secolare non oggetto fino ad ora, a valle del comune di Sessame, di alcun progetto o intervento di bonifica;
tali sedimenti possono essere messi in movimento e portati in superficie da eventi imprevedibili e nulla esclude che, attraverso la captazione, possano essere convogliati nell'acquedotto;
appare superfluo ricordare quanto sia difficoltosa la separazione degli usi potabili dagli altri usi dell'acqua distribuita dall'acquedotto, sia negli impianti domestici che negli esercizi commerciali e industriali;
è evidente l'impossibilità di controllo da parte del personale di vigilanza, qualora venisse distribuita acqua non potabile, circa la limitazione all'uso non potabile, con gravi rischi per i cittadini -:
se non si ritenga che vi siano gli estremi per inserire il sito descritto in premessa tra quelli di interesse nazionale da bonificare.
(4-07277)
La totale mancanza di precipitazioni atmosferiche, nella primavera e nell'estate 2003, ha determinato una progressiva diminuzione del livello dell'invaso che raccoglie le acque del torrente Erro per convogliarle nell'impianto di potabilizzazione e, successivamente, immetterle nella rete idrica del comune di Acqui Terme.
Tale problematica ha raggiunto il culmine nel mese di agosto, costringendo l'Amministrazione comunale ad adottare misure di razionamento dell'acqua potabile, sino a limitare l'erogazione a due periodi giornalieri di tre ore ciascuno.
La limitata erogazione e il quotidiano costante approvvigionamento dell'invaso con acqua potabile proveniente da paesi vicini e trasportata con autobotti, hanno fatto ritenere ai tecnici comunali e a quelli dell'AMAG che, nel caso di un perdurare della siccità, sarebbe potuta cessare totalmente l'erogazione di acqua.
In considerazione della situazione che si sarebbe potuta verificare con gravi disagi per la popolazione e le attività produttive e turistiche, anche per scongiurare possibili pericoli per la salute pubblica, l'Amministrazione comunale, costantemente in contatto con la prefettura, la provincia di Alessandria, l'A.R.P.A. di Alessandria e l'ASL 22, ha preso in considerazione l'eventualità, quale extrema ratio, di utilizzare le acque superficiali del fiume Bormida, ai soli scopi sanitari e non anche potabili.
Tali acque avrebbero potuto essere captate tramite una briglia, convogliate nell'impianto
L'Amministrazione comunale era perfettamente a conoscenza delle problematiche connesse all'utilizzo delle acque superficiali del fiume Bormida, in particolar modo di quelle relative ad una corretta ed efficace separazione delle acque di scorrimento superficiali da quelle più profonde a contatto con l'alveo, nel quale persistono sedimenti inquinati. La captazione delle acque superficiali sarebbe dovuta avvenire, quindi, solo dopo aver escluso ogni evento che, provocando la movimentazione delle stesse, avrebbe riportato in superficie tracce di sedimenti.
Tale ipotesi poteva essere presa in considerazione in virtù delle continue analisi delle acque del fiume che l'A.R.P.A. di Alessandria porta avanti da anni nell'ambito di un progetto denominato «Progetto regionale censimento corpi idrici», che prevede controlli mensili in molti punti del fiume.
Anche se da un punto di vista puramente biochimico le analisi dei campioni prelevati, effettuate dal laboratorio dell'A.R. P.A. di Alessandria, hanno dato, relativamente all'utilizzo delle acque fluviali per scopi potabili (decreto legislativo n. 152 del 1999 e s.m.i.), risultati conformi alla normativa vigente, si è sempre ipotizzato un utilizzo di tali acque per usi non potabili e, comunque, solo dopo aver preventivamente avvisato la popolazione a mezzo stampa, pubblicità sonora, mezzi di informazione locali (tv e radio) oltre che con segnalazione porta a porta da parte dei vigili urbani e della protezione civile.
L'ipotesi di prelevamento di acqua superficiale dal Fiume Bormida non è stata realizzata anche a seguito dell'intervento della prefettura di Alessandria: è stato siglato un accordo tra il comune di Acqui, la comunità montana «Alta Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno» e i comuni di Ristagno, Cartosio, Castelletto d'Erro, Denice, Malvicino, Melazzo, Marana, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato e Terzo per l'utilizzo dell'acqua potabile sorgiva proveniente dall'Acquedotto di Val Bormida, mediante l'interconnessione con la rete idrica acquense.
Gli effetti di tale accordo, unitamente al minor afflusso di turisti nelle zone e alle prime precipitazioni metoriche, hanno riportato alla normalità la situazione dei rifornimenti alla popolazione di Acqui Terme.
La regione Piemonte, al fine di prevenire ulteriori inconvenienti in futuro, intende avviare la progettazione di un «anello idrico» che garantisca i necessari riferimenti, connettendo tra loro le risorse e le reti acquedottistiche della zona di Alessandria e dell'Acquese attraverso la località di Predona.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
risulta all'interrogante che presso le dogane di Ventimiglia ed Imperia via terra tutti i prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da Paesi extracomunitari devono essere sottoposti a visita sanitaria dalla sanità marittima di Imperia che spesso provvede al prelevamento dei campioni per la ricerca di antiparassitari, coloranti e prodotti nocivi alla salute pubblica;
i campioni sono analizzati dal laboratorio chimico di Imperia nel giro di tre-quattro giorni lavorativi, tenendo la merce ferma in attesa del risultato delle analisi;
qualora tale esito risulti negativo, la merce viene riconsegnata all'importatore, rilasciando regolare nulla osta all'importazione;
questo controllo in fase di importazione dei prodotti ortofrutticoli avviene in
da confronti effettuati con la situazione in Francia, Spagna, Portogallo e Olanda, risulta che questi prelievi non vengano effettuati al momento della presentazione delle merci in dogana;
è evidente lo svantaggio competitivo enorme nei confronti degli importatori italiani e i danni che sulla deperibilità di prodotti freschi causati da una sosta di tre-quattro giorni -:
se il Ministro intenda adottare specifiche iniziative in sede europea al fine di individuare un modello comune di applicazione della direttiva n. 89/397, affinché anche per i prodotti ortofrutticoli freschi, come già avviene per le carni e per i pesci, i controlli sanitari siano effettuati al momento dello sbarco nel primo porto o aeroporto della comunità e non nelle dogane interne a questa.
(4-05892)
Per quanto riguarda le iniziative in corso in sede comunitaria, si informa che è all'esame del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea un Regolamento del Parlamento Europeo e dello stesso Consiglio, relativo ai controlli ufficiali di mangimi ed alimenti anche per quanto riguarda i controlli all'importazione sui prodotti di origine vegetale: tale documento intende rafforzare le regole comuni al fine di evitare comportamenti differenziati nei vari Stati Membri, e l'Italia, quale Presidente di turno, intende dare un contributo efficace alla definizione del testo.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
l'INAIL ha inserito nella II cartolarizzazione gli immobili di proprietà siti in Napoli alla via Manzoni 131 e via Scipione Capece 12 (unico complesso edilizio);
per tali immobili gli inquilini sin dal 1999-2000 hanno contestato la valutazione dei tecnici INAIL effettuata in maniera superficiale e approssimativa, perché basata unicamente su stime riportate da riviste specializzate per immobili ubicati nella zona;
a sostegno di tale contestazione hanno presentato all'INAIL ed all'Osservatorio sul patrimonio degli Enti previdenziali una perizia stragiudiziale redatta secondo criteri obiettivi e tecnici di estimo catastale, atta a dimostrare che la valutazione indicata dai tecnici INAIL appare del tutto abnorme e priva di credibilità, non contenendo alcun riferimento tecnico di stima e attribuendo al solo elemento «panorama» la consistenza della valutazione dei due edifici;
tali criteri di valutazione dell'INAIL sono stati anche smentiti da una perizia tecnica effettuata dal CTU del tribunale di Napoli in data 6 dicembre 1999;
l'INAIL, nonostante i ripetuti solleciti da parte degli inquilini, non ha mai dato risposta in merito alle contestazioni rivolte;
gli immobili in questione sono stati costruiti negli anni 1950/52 con materiali e tecniche di edilizia economico-popolare, beneficiando della esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati dal 3 aprile 1952 al 2 aprile 1977 (legge 2 luglio 1949, n. 408);
nella riclassificazione delle zone censuarie di Napoli, effettuata nel 1999 dall'allora ufficio tecnico erariale, tali fabbricati sono stati inquadrati nella categoria A/2, con rendita media dei singoli appartamenti di lire 4.400.000;
gli inquilini di tali edifici sono impiegati e pensionati (dell'INAIL o di altra pubblica amministrazione), con rapporto di locazione che va dai 30 ai 50 anni e che non potrebbero assolutamente sostenere la gravosità di una valutazione abnorme «di mercato»;
sinora sono stati alienati edifici di proprietà INAIL e di altri enti di consistenza valutativa senz'altro superiori di edifici di cui trattasi, adottando criteri di valutazione equi, prendendo a parametro gli estimi catastali aggiornati;
cambiando i criteri ispiratori della legge di dismissione del patrimonio immobiliare, che si proponeva di: 1) calmierare il mercato per motivi socioeconomici; 2) alienare un patrimonio pubblico che ormai era diventato ingestibile ed antieconomico; 3) agevolare al massimo l'acquisto agli inquilini occupanti prevedendo agevolazioni e sconti, si verrebbe a creare una forte discriminazione tra gli inquilini che hanno già acquistato fruendo delle previste agevolazioni ed i conduttori che vanno oggi ad acquistare, a causa di quelli che, ad avviso degli interroganti, si palesano come errori grossolani effettuati dall'INAIL in sede di valutazione tecnica;
vista la situazione attuale che potrebbe sfociare nella vendita, da parte della società di cartolarizzazione, di tali edifici con procedure di asta pubblica, non tenendo in alcun conto le situazioni di disagio in cui versano gli inquilini;
considerato il canone di fitto già elevato che attualmente viene corrisposto all'INAIL (mediante 700 euro mensili) da ogni inquilino;
visto che l'INAIL, d'accordo con la società di cartolarizzazione, ha altresì posto il blocco del rinnovo dei contratti di fitto già scaduti -:
quali provvedimenti si intendano prendere per ricostruire la questione rappresentata nella giusta direzione, onde evitare soprattutto disparità di trattamento fra cittadini che si sono trovati di fronte ai medesimi diritti, ristabilendo quindi un principio di giustizia, di certezza e di equità;
se non sia il caso di intervenire procedendo ad un accertamento tecnico affinché gli edifici in questione vengano «stimati» in maniera corretta, tenendo nel debito conto sia la vetustà che la mancanza di manutenzione pluridecennale degli stessi, considerando che un equo sistema di valutazione potrebbe, ad esempio, essere rappresentato dalla rendita catastale attualmente in vigore (dal 1999), magari rivalutata del 5 per cento, cosa che risulta essere già stata fatta per altri edifici di proprietà degli enti dello Stato, i quali, infatti, non possono comunque apparire soggetti di speculazione e di discriminazione, ma piuttosto di garanzia e rispetto dei diritti dei cittadini.
(4-05414)
Ai sensi della disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 410 del 2001, la determinazione del valore ai fini della vendita degli immobili trasferiti è stata affidata all'agenzia del territorio.
A tal fine la società di cartolarizzazione ha stipulato apposita convenzione in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto di trasferimento.
La qualificazione dell'immobile quale di pregio, determinante ai fini della definizione del prezzo di vendita, avviene, così come previsto dal comma 13, dell'articolo 3, della summenzionata legge, con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La determinazione del prezzo di vendita esula, pertanto, dalle competenze dell'Istituto che, nell'operazione di cartolarizzazione, agisce in virtù dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata dalla S.C.I.P. e
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
in relazione alla triste vicenda della povera Federica Lami, morta a ventisei anni dopo aver subito due interventi operatori, il primo in una clinica privata ed il secondo presso l'Ospedale S. Martino di Genova:
non sono ancora state accertate le cause della morte;
la Magistratura svolge una doverosa e delicata indagine;
secondo notizie stampa, da confermare, emergerebbe una circostanza quantomeno anomala: infatti la signora Lami sarebbe stata operata una prima volta in una clinica privata e non in una struttura del Servizio sanitario nazionale a causa della lunga lista d'attesa presso le strutture pubbliche (S. Martino in particolare): ciò nonostante un'affermata urgenza dell'intervento che sarebbe stato comunque effettuato - nel privato - da un medico che opera anche nel pubblico, proprio laddove la lista d'attesa sarebbe stata di ostacolo. Il tutto con una spesa per la paziente di circa cinquanta milioni di vecchie lire -:
se il Ministro non ritenga doveroso un accertamento ispettivo con riguardo alla vicenda di cui si è detto in premessa.
(4-06844)
Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli elementi trasmessi dall'ufficio territoriale del Governo di Genova che, su richiesta del ministero interrogato, sono stati acquisiti dalla Direzione dell'azienda ospedaliera Ospedale San Martino di Genova.
«La Direzione Aziendale del San Martino dal settembre 2000 con propria delibera n. 2729 ebbe a istituire un proprio nucleo ispettivo interno, successivamente modificato e integrato, al fine di monitorare - tra l'altro - la correttezza metodologica, deontologica ed operativa dei propri medici in tema di esercizio del diritto di effettuazione della attività libero professionale intramoenia, considerando quale costante punto di riferimento metodologico la trasparenza gestionale, sia nelle scelte strategiche di fondo, sia nella quotidianità operativa.
In tal senso l'azienda ha offerto, e fornito, la più ampia collaborazione in tema di chiarimenti procedurali e acquisizioni documentali nei confronti delle autorità istituzionali che ne hanno fatto richiesta, nel rispetto della loro autonomia valutativa e operativa.
L'azienda ospedaliera ha ritenuto di utilizzare come strumento informativo per la comunicazione al pubblico di notizie in merito alla libera professione dei propri medici, il sito Internet aziendale, che sin da maggio-giugno 2001 presenta un'apposita sezione riservata alla libera professione.
Tale sezione, che ad ogni fine giornata viene automaticamente aggiornata con le eventuali modifiche intervenute, presenta:
1) elenco nominativo dei medici che hanno optato per l'attività libero professionale extra muraria, con a fianco di ogni nominativo l'indicazione della specialità di appartenenza;
2) per la libera professione intramuraria, il pubblico utente ha una doppia possibilità di scelta;
a) selezionare la specialità medico chirurgica interessata: vengono elencati tutti i dirigenti medici afferenti a tale specialità;
b) selezionare direttamente il nominativo del medico prescelto.
1) Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) sito all'ingresso principale dell'azienda ospedaliera;
2) Ufficio accettazione ambulatoriale del presidio ambulatoriale esterno «Pammatone»: solo per quanto concerne l'attività svolta in quella sede;
3) Unità operativa Libera Professione.
a) se l'attività viene esercitata in regime di «libera professione allargata» (presso studi privati di proprietà, od in affitto, dei medici stessi) il dirigente medico è delegato ad informare direttamente il paziente in occasione della prenotazione;
b) per l'attività svolta presso il presidio ambulatoriale esterno «Pammatone» è delegato a fornire informazioni l'ufficio accettazione ambulatoriale dello stesso.
In merito alla specifica contingenza, oggetto di indagine da parte dei NAS, la direzione aziendale è - a tutt'oggi - in attesa di notifica delle risultanze della stessa, per quanto di eventuale conseguente competenza».
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
presso l'Agenzia delle entrate di Catanzaro, sarebbe stato stipulato un contratto preliminare di acquisto di un immobile di 3.800 mq. da adibire a sede degli uffici della stessa Agenzia per un importo di 11 milioni e 650 mila euro, versando al proprietario - la società COPRO di Catanzaro - la somma di 1.700.000 euro a titolo di acconto senza procedere ad alcuna asta pubblica, come previsto dallo statuto dell'Agenzia, e senza delibera preventiva da parte del Comitato Direttivo Nazionale;
parrebbe altresì non esser stata effettuata, né dall'Agenzia del territorio, né dall'Agenzia del demanio competente, nessuna valutazione economica e che una richiesta di quantificazione, presentata dall'Agenzia del demanio dalla stessa Agenzia delle entrate di Catanzaro, sia stata annullata senza specificazioni esaustive;
soltanto in seguito, tramite società privata si sarebbe poi proceduto ad una valutazione dell'immobile;
non si comprende come mai non si sia proceduto a gara alcuna al fine di permettere la partecipazione di altre imprese eventualmente interessate alla vendita dell'immobile in questione e come mai la valutazione economica del medesimo non sia stata affidata a organi competenti sul territorio;
non si comprendono appieno le motivazioni per le quali non siano state prese in considerazione altre offerte di immobili pervenute (una delle quali riguarderebbe proprio l'attuale sede dell'Agenzia delle entrate di Catanzaro) a prezzi di gran lunga inferiori, sia in sede di valutazione complessiva, sia come valore riferito a metro quadrato di superficie -:
quali iniziative intenda prendere per accertare la veridicità e la consistenza dei fatti elencati.
(4-07716)
Pertanto, è stato stipulato, in data 29 luglio 2003, con la società CO.PRO, il contratto definitivo d'acquisto dell'immobile di cui trattasi, destinato ad ospitare la nuova sede della Direzione regionale della Calabria e dell'Ufficio delle entrate di Catanzaro, per un corrispettivo di 11.550.000,00 euro, più IVA.
L'Agenzia delle entrate ha rappresentato che la Sas CO.ME.T., proprietaria dell'immobile attualmente detenuto in locazione dalla Direzione regionale delle entrate della Calabria, ha adito sia il giudice ordinario che il giudice amministrativo lamentando la presunta illegittimità dell'acquisto di un nuovo immobile, da parte della medesima Agenzia, di proprietà della Società CO.PRO.
Innanzi al giudice ordinario, la richiesta della Società CO.ME.T., volta ad ottenere un provvedimento d'urgenza, ex articolo 700 del codice di procedura civile è stata respinta dal tribunale di Roma, mentre innanzi al TAR Lazio pende un ricorso con cui la predetta Società chiede l'annullamento del contratto definitivo ed il risarcimento dei danni.
A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'acquisto dell'immobile in questione è stato debitamente autorizzato, con delibera del 17 aprile 2003, dal comitato direttivo dell'Agenzia delle entrate.
Quanto alla procedura seguita, è stato evidenziato che la materia degli acquisti immobiliari non è disciplinata dallo statuto dell'Agenzia, ma dal «Manuale delle procedure dell'attività negoziale» (di cui all'articolo 16, comma 2 del Regolamento di contabilità adottato dal comitato direttivo e approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999), che non contempla l'asta pubblica.
In particolare, il punto 2.3.5. del Manuale recita: «Per l'acquisto di beni immobili si può procedere all'indagine di mercato anche senza necessità di invio di lettera d'invito (...)».
Quindi, la direzione regionale della Calabria ha espletato l'indagine di mercato come previsto dal manuale e la scelta dell'immobile è avvenuta sulla base di una serie di valutazioni tecniche, logistiche ed economiche documentate in un'apposita relazione che l'ufficio gestione immobili e servizi tecnici dell'Agenzia delle entrate ha presentato al comitato direttivo per la delibera d'acquisto.
Per quanto riguarda la scelta di non avvalersi di altra Agenzia fiscale per valutazione dell'immobile, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, in virtù dell'autonomia sancita dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 300 del 1999, non ha obblighi in proposito, ma soltanto facoltà.
L'Agenzia, per una migliore quantificazione della stima, si è avvalsa di due società esperte nelle valutazioni immobiliari a livello nazionale, ossia la Reag Srl Milano e la Value srl di Monza, affidando alle medesime incarichi separati successivi, operando un confronto tra le relative perizie e stabilendo il prezzo d'acquisto sulla base della valutazione più bassa.
Quale ulteriore cautela, è stato richiesto all'Agenzia del demanio di esprimersi circa la correttezza dei criteri applicati dalle due società di valutazione, ricevendone riscontro positivo.
Per quanto attiene, poi, la scelta di non considerare altre offerte pervenute per l'acquisto di un immobile, la direzione regionale della Calabria ha effettuato una ricerca immobiliare in esito alla quale ha individuato altri tre immobili, oltre l'edificio di proprietà della società CO.PRO, poi acquistato.
Quanto alla proposta inviata dalla società CO.ME.T., l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'immobile di proprietà di tale società non poteva essere preso in considerazione proprio a causa delle criticità ad esso inerenti, che hanno reso necessario il trasferimento degli uffici dell'Agenzia in altra sede.
Infatti, alcune delle ragioni tecniche e logistiche che hanno escluso ogni ipotesi di acquisto dell'immobile della società CO.ME.T., come rilevato anche dalle organizzazioni sindacali, sono riconducibili alla carenza di sicurezza (traliccio per l'alta tensione impiantato nel cortile interno, frequenti blocchi degli ascensori e degli impianti di riscaldamento, carenza strutturale dei servizi igienici, mancanza di marciapiedi sul lato di accesso), alla ubicazione dell'immobile stesso, in quanto posizionato in una zona malservita dal trasporto pubblico, nonché alla vetustà degli impianti.
Quindi, secondo l'Agenzia delle entrate, l'immobile acquistato è preferibile sul piano tecnico e logistico rispetto a quello attualmente in locazione ed ha anche un costo unitario inferiore (euro 1474,34/mq contro euro 1955,48/mq). L'offerta della società CO.ME.T. sarebbe stata, infatti, di 10.850.000,00 euro, per una superficie coperta complessiva di mq 5.548, mentre l'immobile acquistato ha una superficie coperta complessiva di circa mq 7.834, a fronte di un corrispettivo di 11.550.000,00 euro.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
la legge n. 294 del 2002 prevede severe sanzioni nei confronti di coloro che somministrano, assumono o favoriscono l'uso di farmaci a fini di doping;
la legge n. 376 del 2000 prevede che tali farmaci abbiano un contrassegno sulle confezioni per evitare al consumatore di «doparsi» inconsapevolmente;
tra le sostanze e le classi di farmaci «dopanti» figurano nomi come caffeina, efedrina, solbutamolo e le loro associazioni: diuretici, steroidi, goradotropine, epo, insuline, anestetici locali, alcol, betabloccanti, e quindi medicinali dai nomi familiari e per patologie comuni, e cioè farmaci per la cura dei sintomi di raffreddore, mal di testa, emorroidi, influenza, scottature;
tali medicinali saranno contrassegnati da un bollino che richiama l'attenzione sul possibile rischio di doping;
tale bollino, però, in taluni casi si troverà affiancato ad altro bollino che riporta la dicitura «farmaco senza obbligo di ricetta medica»;
da una parte dunque vi è una indicazione che ne scoraggia l'uso e dall'altra vi è una indicazione che invita al consumo -:
se non ritenga che la rilevata contraddittorietà dei messaggi non ingeneri confusione nel consumatore cui è indirizzata la campagna antidoping e per sapere se non si ritenga oggettivamente bizzarro che un farmaco capace di produrre doping sia classificato tra quelli senza obbligo di prescrizione medica.
(4-05484)
Pertanto, esso non può essere inteso come «invito al consumo» dei farmaci soggetti a tale modalità di dispensazione.
Il contrassegno di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante la «Disciplina della tutela della salute sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping», presente sull'involucro e sul foglietto illustrativo dei farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e di quelli il cui impiego è considerato doping, ha l'obiettivo di avvisare coloro che praticano attività sportive della presenza di sostanze che sono soggette a determinate restrizioni in termini di dosaggi assunti, poiché possono essere oggetto di abuso da parte di sportivi.
Da quanto sopra esposto, risulta improprio definire il contrassegno come elemento che ha lo scopo di «scoraggiare l'uso del farmaco». Si tratta, piuttosto, di un'avvertenza d'uso indirizzata agli atleti che usano per scopi terapeutici detti farmaci e che potrebbero (superate certe dosi) essere positivi ai test antidoping.
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
il capo settore del Settore Gestione del Personale dell'Agenzia delle Entrate dottor Giuseppe Donnarumma ha diramato la circolare 17 aprile 2003 Prot. n. 2003/64856 relativa alla possibilità di concedere ai dipendenti i permessi retribuiti previsti dall'articolo 18, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 maggio 1995 per espletare, da parte dei dipendenti, il dovere di rendere testimonianza giudiziale, ove richiesta con formale intimazione a comparire avanti al magistrato;
il dottor Donnarumma, con la precitata circolare, dopo aver ricordato che, per quanto concerne le testimonianze, non esiste alcuna disposizione normativa specifica che consenta di riconoscere il permesso retribuito, conclude sostenendo che «nel caso in cui il dipendente si assenti dal servizio per rendere una testimonianza l'assenza può essere imputata a ferie, a permesso breve o al permesso retribuito per particolari motivi personali di cui all'articolo 18, comma 2, del CCNL 16 maggio 1995»;
la stessa circolare aggiunge che «nel caso, invece, in cui la testimonianza sia resa nell'interesse dell'amministrazione, il dipendente deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti»;
il tenore della citata circolare, in relazione al dovere di testimoniare, non appare convincente ed anzi si palesa come forzatura giuridica e contrattuale;
è opportuno ricordare e sottolineare con particolare forza come il prestare testimonianza in procedimenti civili o penali è dovere di ogni cittadino e che, conseguentemente, non a caso i codici di rito prevedono, in caso di assenza non giustificata, l'accompagnamento coattivo a mezzo della forza pubblica del testimone e la comminazione di sanzioni pecuniarie;
in un quadro normativo siffatto, non si comprende la ragione per la quale il dipendente debba ricorrere all'imputazione a ferie, a permesso breve o al permesso retribuito per particolari motivi personali, tenuto conto che, per quanto riguarda questi ultimi, essi sono limitatissimi (tre giorni all'anno) e vengono utilizzati per particolari e non facilmente rinunciabili motivi personali;
del resto non si riesce neppure a comprendere la ragione per la quale si sottolinei la possibilità per il dipendente che presti testimonianza di essere considerato in servizio a tutti gli effetti qualora la testimonianza sia resa «nell'interesse dell'amministrazione», laddove si consideri il generale (e molto spesso superiore) «interesse dello Stato» a far rendere deposizione testimoniale;
è inoltre facilmente comprensibile che, laddove un dipendente venga citato a comparire come testimone dopo aver utilizzato i tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali e dopo aver consumato l'intero periodo feriale, si concreterebbe la situazione paradossale che il dipendente medesimo, per adempiere ad un dovere altrimenti sanzionato dallo Stato, si vedrebbe decurtare dello stipendio il controvalore dell'assenza ingiustificata;
è di tutta evidenza che la circolare in esame merita una più approfondita riflessione ed una rielaborazione che prevenga gli aspetti paradossali più sopra ricordati -:
se non ritenga che si debba provvedere con assoluta urgenza ad una rielaborazione della circolare 17 aprile 2003 del Capo Settore
(4-07249)
Si tratta, in sostanza, di una norma di chiusura a salvaguardia di tutte quelle fattispecie di permessi retribuiti non puntualmente richiamate dal CCNL, ma comunque espressamente previste da specifiche disposizioni di legge. Tipici esempi riguardano la donazione di sangue, la donazione di midollo osseo, l'assolvimento delle funzioni di giudice popolare.
La circolare in questione, nel definire l'ambito di applicazione della citata disposizione contrattuale, chiarisce che per le testimonianze giudiziali effettuate da un dipendente, pur considerate dal legislatore come un precipuo dovere civico, l'ordinamento giuridico interno non prevede alcuna disposizione che imponga al datore di lavoro di prendersi interamente carico degli oneri conseguenti alla mancata prestazione lavorativa.
Ciò non esclude che il datore di lavoro debba, comunque, consentire l'assolvimento del dovere di rendere testimonianza, ma si limita a segnalare quegli istituti contrattuali di carattere generale (ferie, permesso breve o permesso per motivi personali), lasciando al dipendente la facoltà di scegliere a quale titolo imputare l'assenza.
Anche l'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, espressamente interpellata sul punto da altre Amministrazioni, si è pronunciata in tal senso in due pareri pubblicati sul suo sito internet, prevedendo che il dipendente che chieda di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale, non svolta nell'interesse dell'amministrazione, dovrà imputare l'assenza a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali.
Appare, pertanto, chiaro che la circolare n. 2003/64856 del 17 aprile 2003 nulla innova rispetto al quadro contrattuale e legislativo vigente e che la stessa, di conseguenza, non necessita di alcun intervento correttivo.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
con il contratto collettivo nazionale quadro del 24 luglio 2003, l'istituto dell'arbitrato e della conciliazione, già regolamentato dal contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 23 gennaio 2001, e sperimentale fino al 31 marzo 2003, è stato rinnovato e confermato integralmente nel tempo;
l'istituto, dunque, è diventato strumento permanente di risoluzione delle controversie di lavoro pendenti dei pubblici dipendenti di tutti i comparti del pubblico impiego, e strumento comunque da preferire rispetto alla soluzione giudiziale della controversia;
si tratta di una procedura tesa non soltanto a comprimere il numero di liti giudiziali pendenti fra lavoratori ed amministazione, ma anche a favorire, con il superamento della conflittualità in atto, un clima più sereno e costruttivo;
l'articolo 1 del contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001 ha deliberato le finalità dell'istituto: «fattore di decongestione e alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresì, di garantire ai lavoratori pubblici ed alle amministrazioni
nell'applicazione di tale istituto, la pubblica amministrazione riveste ed assume un ruolo attivo di promozione, tanto che è stato precisato che le pubbliche amministrazioni ritengono utile privilegiare tale strumento;
nel mese di luglio del 2003, in linea con tale tendenza, l'Aran ha pubblicato le liste degli arbitri per ogni regione italiana, e le tariffe dei medesimi, rapportate all'entità della controversia;
nonostante tutto ciò, l'arbitrato e la conciliazione nell'Agenzia delle Entrate sono istituti praticamente ignorati e comunque volutamente tralasciati;
tale inerzia, da parte della dirigenza dell'Agenzia, appare all'interrogante del tutto incomprensibile sicché si deve rilevare che, continuando a privilegiare le liti giudiziali, si conserva, senza che se ne comprenda la ragione, il clima di litigiosità che, pure, si sostiene di voler responsabilmente evitare -:
quali precise direttive intenda impartire affinché l'intera dirigenza dell'Agenzia delle Entrate rispetti scrupolosamente il dettato del contratto collettivo nazionale quadro del 24 luglio 2003, in punto arbitrato e conciliazione, soprattutto per il miglioramento complessivo del rapporto fra lavoratori e pubblica amministrazione anche nell'ipotesi, fisiologica, di vertenze che ormai possono essere definite con maggiore celerità e con minore asprezza.
(4-07455)
L'accordo, così come è strutturato, introduce uno strumento di cui la parte può proporre all'altra l'utilizzo. Chiaramente la proposta deve provenire dalla parte che intende promuovere una controversia, parte che, nel contenzioso del pubblico impiego, è costituita prevalentemente dal dipendente.
Ne consegue che l'amministrazione pubblica, che di norma assume la veste di convenuto nel giudizio di primo grado dinanzi al giudice ordinario, non può che essere chiamata dalla parte attrice, ossia dal proprio dipendente, ad utilizzare la procedura arbitrale.
Allo stato, come riferito dall'Agenzia delle entrate, non vi è quindi alcuna volontà in seno all'Agenzia di ignorare l'istituto in questione, della cui introduzione è stata anzi data puntuale informativa anche alle direzioni regionali con specifica nota illustrativa dei principali tratti peculiari. Si è però registrata una pressoché totale assenza di utilizzo della nuova procedura da parte del personale, che, peraltro, non si ritiene sia peculiare della sola Agenzia delle entrate.
Su quest'ultimo dato di fatto, la citata Agenzia delle entrate ha fatto alcune riflessioni sui motivi che possono aver indotto il personale dipendente a non ricorrere alla procedura di conciliazione ed arbitrato, primo fra tutti i costi a carico delle parti che la utilizzano.
Ciò ne ha determinato una scarsa attivazione soprattutto se si tiene conto della completa gratuità dell'alternativo strumento costituito dal tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, propedeutico al ricorso al giudice del lavoro.
Tale ultimo strumento, completamente gratuito per le parti e pienamente funzionante su tutto il territorio nazionale, viene utilizzato in via quasi esclusiva dal personale che intende ricorrere contro la propria
Che poi permanga anche una preferenza per il ricorso al giudice ordinario anziché all'arbitrato anche nei casi di infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è circostanza da ascrivere, secondo l'Agenzia delle entrate, ad un molteplice ordine di ragioni.
Oltre alle maggiori garanzie di indipendenza e professionalità che, di fatto, nel non utilizzare le procedure arbitrali, le parti riconoscono all'autorità giudiziaria, occorre considerare le ridotte possibilità di impugnativa del lodo arbitrale, di cui all'articolo 412-quater del codice di procedura civile, la previsione che le spese seguono necessariamente la soccombenza senza possibilità di compensazione ove le questioni presentino tratti di particolare novità e complessità, e soprattutto il fatto che il giudice, sia in sede di prima udienza che durante il corso del giudizio, stimola la conciliazione giudiziale tra le parti ed è generalmente recettivo di fronte alla sopravvenuta volontà delle stesse di transigere la lite.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
un altro grave incidente si è verificato sulla strada statale n. 16 nel tratto che va da Foggia a Cerignola;
il 17 luglio 2003 due giovani del luogo sono deceduti a causa di un incidente avvenuto nei pressi del bivio per il santuario dell'Incoronata;
si allunga purtroppo, con questo ennesimo incidente, l'elenco di coloro che sono deceduti su questo tratto di strada conosciuta come «la statale della morte»;
questa ultima tragedia ha ulteriormente esasperato i cittadini residenti lungo la statale che, nuovamente, hanno minacciato di mobilitarsi per le continue prese in giro sui tempi di attuazione dell'allargamento della strada statale n. 16;
nella risposta ad una precedente interrogazione il viceministro Ugo Martinat affermava, in merito ai tempi dei lavori, che:
a) 1 lotto: è stato redatto il progetto esecutivo per il completamento delle opere da parte dei tecnici del compartimento Anas di Bari. I finanziamenti per l'esecuzione delle opere possono essere reperiti in parte dalle somme residue dei lavori sopraccitati ed in parte con nuove risorse;
b) 2 lotto: è stata avviata, in data 22 gennaio 2002, da parte dell'Anas la procedura per l'appalto della progettazione esecutiva il cui bando prevede novanta giorni per la fornitura degli elaborati. Il finanziamento dell'opera è previsto nel piano triennale in corso;
c) 3 lotto: è stato predisposto il progetto definitivo e si sta provvedendo a programmare la redazione del progetto esecutivo;
non si comprende quanto ancora si dovrà allungare l'elenco delle vittime -:
quali siano i tempi di attuazione del raddoppio della «statale della morte» nel tratto che va da Foggia a Cerignola.
(4-07838)
Attualmente, informa la società stradale, si stanno espletando le procedure di gara dei seguenti lotti:
a) lotto n. 1: Foggia-Incoronata (dal chilometro 682+000 al chilometro
b) lotto n. 2: Incoronata-Innesto strada statale n. 161 (dal km.690+000 al km.700+000). Lavori di ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da due a quattro corsie (Appalto integrato) per un importo lavori di euro 33.369.950,00;
c) lotto n. 3: Innesto strada statale n. 161-Cerignola (dal km. 700+000 al km. 709+200). Lavori di ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da due a quattro corsie (Appalto integrato) per un importo lavori di euro 30.819.311,00;
d) variante di Cerignola (dal km. 709+200 al km. 715+500). Lavori di completamento dell'ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da due a quattro corsie per un importo lavori di euro 16.795.611,75.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
il commissario straordinario dell'INAIL ha deliberato in ritardo, solo il 21 maggio 2003, la rivalutazione del 2,4 per cento delle rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2003;
il Ministro interrogato, in base alla legge vigente, deve emettere i decreti propedeutici alla liquidazione delle prestazioni INAIL, secondo i nuovi importi;
nel 2002 l'adeguamento previsto dal 1 luglio 2002 è stato pagato agli aventi titolo nel mese di aprile 2003, nove mesi dalla decorrenza naturale;
all'istituto assicuratore occorrono circa due mesi per l'adeguamento dei ratei mensili con l'aumento del 2,4 per cento -:
se e quando intenda emanare i decreti propedeutici alla liquidazione delle rendite a partire dal 1 luglio 2003.
(4-06935)
Si fa, altresì, presente che in data 6 ottobre 2003 sono stati trasmessi alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza, i decreti ministeriali, ad oggi non ancora restituiti, rispettivamente riguardanti la rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - decorrenza 1o luglio 2003 e la rivalutazione annuale delle rendite corrisposte dall'INAIL in favore di tecnici sanitari di radiologia medica - decorrenza 1o luglio 2003.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
nei mesi di dicembre 2002, gennaio e febbraio 2003, abbondantissime piogge, unitamente a nevicate, hanno provocato danni ingenti soprattutto ai territori ricadenti nel comune di S. Angelo di Brolo, in provincia di Messina, già interessati dal dissesto idrogeologico dovuto alle alluvioni del 1985, 1994 e 1996;
tale situazione, aggravando lo stato di dissesto del territorio, ha recato seri danni alle strade di collegamento tra le varie
tutto ciò ha comportato enormi disagi per la comunità di S. Angelo di Brolo che ha dovuto affrontare difficoltosi percorsi alternativi al fine di raggiungere le mete solite (plessi scolastici, posta, banca...) di ogni giorni;
le piogge alluvionali hanno recato seri danni anche agli edifici rurali ed ai fondi coltivati, con gravi ripercussioni sui raccolti;
ma l'aspetto più rilevante, in termini di rischio per l'incolumità degli abitanti di quel comune, è la mancata regimentazione del torrente S. Angelo e dei suoi affluenti, che ad oggi ha compromesso seriamente la stabilità del territorio con ingenti danni all'intero equilibrio idrogeologico dello stesso;
d'altra parte gli interventi atti a porre rimedio a tale stato di cose comportano dei costi che non sono affrontabili dal comune di S. Angelo di Brolo con le proprie esclusive risorse finanziarie -:
quali iniziative intendano adottare al fine della realizzazione degli interventi necessari per eliminare i gravi danni provocati dalla recente alluvione e i notevoli disagi in cui versa la comunità di S. Angelo di Brolo e se, in particolare, non si ritenga necessario e urgente l'intervento della protezione civile - che si è già allertata al proposito - per ripristinare la viabilità danneggiata e consolidare le zone a rischio idrogeologico eliminando i pericoli per la pubblica e privata incolumità.
(4-05832)
L'analisi dei dati pluviometrici forniti dal Servizio idrografico regionale della regione Sicilia ha permesso di rilevare che, a partire dal mese di dicembre 2002, nell'area prossima a Sant'Angelo di Brolo, si sono verificate delle precipitazioni non particolarmente intense ma della durata media di quattro giorni ed intervallate da brevi periodi di stasi, con valori di pioggia cumulata in 4 ore che talvolta hanno raggiunto picchi superiori a 40 mm.
A seguito dei predetti dissesti idrogeologici, è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2003 per i territori dei comuni di Alcara Li Fusi, Cesarò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco D'Alunzio e San Salvatore di Fitalia.
Successivamente, con delibera della giunta siciliana n. 117 del 2 aprile 2003, la regione ha chiesto di estendere la dichiarazione dello stato di emergenza anche ad altri ambiti territoriali, tra i quali rientra anche Sant'Angelo di Brolo.
Il dipartimento della Protezione Civile ha, quindi, effettuato, congiuntamente con i tecnici della protezione civile regionale e delle amministrazioni comunali interessate, dei sopralluoghi per verificare la sussistenza dei presupposti per una ulteriore dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi della legge n. 225 del 1992.
Ed, infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2003, gli effetti della suddetta dichiarazione sono stati estesi anche ai comuni di Caronia, Mistretta, San Pietro Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piratino, Sinagra e Tortrici.
Per il territorio del comune di Sant'Angelo di Brolo, alla luce dei sopralluoghi effettuati, si è ritenuto che non ci fossero i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
tra le Marche, statale 36, e l'Umbria, statale 3, era previsto un collegamento attraverso il Traforo del Cornello che ancora risulta incompiuto;
la progettazione prevedeva la suddivisione dei lavori in due lotti, il primo lotto (non funzionale) fu appaltato dall'ANAS;
nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto - quando cioè erano stati eseguiti circa 700 metri di galleria, insorse una controversia con l'impresa appaltatrice, che si concluse nel 1999, con una rescissione contrattuale in danno;
il costo dei lavori eseguiti ammontava circa a 6 miliardi di lire, nel 1995 veniva stipulata una convenzione tra ANAS e comunità montana dell'Alta Valle del Potenza che doveva provvedere ad affidare l'incarico di progettazione, con la supervisione del compartimento ANAS, a fronte di un contributo pari al 2,5 per cento dell'importo dei lavori;
al fine di contenere i costi veniva redatto un progetto stralcio che comprendeva il completamento del primo lotto;
nell'aprile del 2001 la comunità montana consegnava all'ANAS il progetto che comprendeva tutta la galleria (circa 4 chilometri);
secondo l'ANAS il progetto veniva consegnato dopo che si erano già definiti tutti gli interventi con il piano stralcio del 2000, che riguardavano lavori ricadenti su strade che dovevano essere passate alle amministrazioni locali, quindi fuori tempo massimo e quindi non poteva essere finanziato in quanto non più di propria competenza;
il traforo del Cornello fu inserito nell'accordo di programma quadro per la viabilità, nell'ambito dell'intesa istituzionale Stato-Regione, stipulata a seguito dell'evento sismico del 1997, con una previsione di spesa pari a lire 10 miliardi per la parte marchigiana del traforo stesso;
nel rapporto di monitoraggio del giugno 2001 del predetto accordo di programma, la Regione confermava la destinazione di 10 miliardi di lire al proseguimento del traforo in territorio marchigiano;
il 2 ottobre 2001 l'ANAS ha trasferito alla provincia di Macerata la strada statale e successivamente l'amministrazione provinciale fece presente che il traforo del Cornello non risultava incluso nell'elenco delle strade di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2000 e pertanto non procedeva alla presa in consegna dello stesso, ma solo della strada statale 361;
secondo quanto affermato dal responsabile del compartimento ANAS di Ancona, in sede di audizione in commissione lavori pubblici della Regione Marche, i fondi stanziati dall'ANAS per l'opera in questione e non spesi, furono destinati in economia ed utilizzati dall'ANAS medesima per altri lavori -:
quali iniziative urgenti intenda intraprendere affinché il collegamento tra Marche e Umbria, attraverso il Traforo Cornello, non rimanga incompiuto e pertanto quando intende destinare i fondi per l'ultimazione del traforo.
(4-03256)
Per effetto del trasferimento le funzioni di gestione e manutenzione sono attribuite alla regione ed agli enti locali, in base ai criteri di organizzazione e riparto che sono autonomamente individuati.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001,
L'ente stradale riferisce che l'intervento in argomento non ha realizzato alcuna delle condizioni previste dalla citata norma.
Infatti, i progetti esecutivi, a cura della comunità montana zona H di S. Severino Marche, non soddisfacevano completamente le condizioni autorizzative stabilite dalla richiamata norma e dalla direttiva ministeriale per attivare l'impegno dell'ANAS, come del resto comunicato direttamente dall'ente medesimo al presidente della suddetta comunità montana.
Al riguardo, l'ANAS precisa che, dopo la predisposizione del progetto definitivo del 1997 e l'acquisizione dei pareri di legge (con un iter di circa due anni) la comunità montana si impegnava nel 2000 a redigere i progetti esecutivi del 2o lotto - 1o stralcio e 2o lotto - 2o stralcio - 1a parte, comprendente i lavori di completamento della Galleria del Cornello con collegamento funzionale alla viabilità locale, inviandoli infine solo nel gennaio 2001 all'Ufficio periferico di Ancona, per l'istruttoria tecnica.
La competente direzione centrale lavori dell'ANAS ha ritenuto di restituire i progetti alla Comunità Montana sottolineando l'impossibilità di assumere l'impegno in quanto la strada statale n. 361 «Septempedana», come detto, dal 1o ottobre 2001 rientrava nelle competenze regionali.
A tal proposito l'ANAS ha ribadito, con nota del 21 gennaio 2002, che resta di competenza dell'ente il completamento dei lavori in corso per i quali siano state definite le progettazioni esecutive ed autorizzate le relative pubblicazioni dei bandi di gara.
Per completezza di informazione l'ente stradale fa, altresì, conoscere che in fase di trasferimento della citata statale alla provincia di Macerata, quest'ultima ha rifiutato la consegna adducendo l'incompletezza dei lavori eseguiti nella Galleria del Cornello.
L'ANAS fa conoscere, infine, che alla data del 31 ottobre 2001 di trasferimento alla provincia di Macerata della viabilità in questione, risultavano appaltati i lavori di completamento per la sistemazione ed adeguamento alla sezione V delle norme CNR/180, del tratto compreso tra i chilometri 60+900 e 64+040. Tali lavori sono stati consegnati in data 30 settembre 2002 e sono tuttora in corso.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
l'ANAS spa in Basilicata, come evidenziato nel confronto tra la direzione regionale dell'azienda e le organizzazioni sindacali, necessita di un organico funzionale al miglioramento degli attuali compiti e agli investimenti già programmati sul territorio regionale;
c'è la necessità non solo di dare stabilità al personale assunto a tempo indeterminato o determinato o con contratto di lavoro temporaneo, ma anche la urgenza di incrementare il numero delle professionalità tecniche e/o amministrative e di riqualificare il personale in servizio al fine di elevare sempre più la qualità delle opere e dei servizi forniti dall'ANAS;
da ultimo, ma non per importanza, occorre stabilire precisi criteri e procedure di selezione del personale, anche per le eventuali assunzioni temporanee;
vi è altresì l'esigenza di coinvolgere per le progettazioni, direzioni dei lavori e collaudi i tecnici liberi professionisti residenti in regione, ovviamente sulla base di specifici criteri di professionalità e rotazione, al fine di «spalmare» anche sui territori delle singole regioni i vari incarichi
se non intenda sollecitare in merito la direzione generale dell'ANAS.
(4-07324)
L'A.N.A.S. spa rende noto che la società è in effetti fortemente impegnata in un progetto di riqualificazione, valorizzazione e potenziamento dei propri assets, a partire dalle risorse umane.
In questo senso, sono state già individuate aree di intervento e adottati provvedimenti di carattere organizzativo-funzionale attraverso i quali si intende rendere compatibile l'assetto organizzativo alle nuove esigenze di operatività inerenti la rete stradale e al mutato assetto giuridico della società medesima.
In particolare, il processo di decentramento ex decreto legislativo n. 112 del 1998 non ha in alcun modo intaccato l'operatività del Compartimento ANAS di Potenza.
I servizi istituzionali, infatti, sono stati assicurati dal continuo lavoro dei dipendenti del Compartimento, al quale si è aggiunto il ricorso ad occasionali e limitate assunzioni di personale a tempo determinato.
La riqualificazione e l'aggiornamento del personale in servizio sono stati, negli ultimi anni, costantemente al centro dell'attenzione dei vertici aziendali, come dimostrano i numerosi corsi svolti a tal fine.
Per quanto riguarda i criteri e le procedure di assunzione, l'ANAS riferisce di aver proceduto nel rigoroso rispetto delle leggi e disposizioni in materia.
Infine, la società stradale rende noto che per l'assistenza tecnica esterna alle attività di progettazione e collaudo si è fatto ricorso, nella generalità dei casi, a professionisti locali, mentre per la direzione lavori non si è mai fatto ricorso a professionisti esterni, essendo sufficienti le risorse interne.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
nella giornata di domenica 11 maggio alle ore 11.30 è stato compiuto un grave attentato di stampo mafioso ai danni di un agricoltore di Cotronei (Crotone) signor Scavelli Pietro e dei suoi figli, che in quella ora si trovavano nel fondo in località «Gratti Sberno» in agro del comune di Cotronei, per attività di coltivazione della propria terra;
l'autore dell'attentato è un minorenne allevatore di Roccabernarda, il quale ha sparato sette colpi di pistola, per rappresaglia alla denuncia ai carabinieri presentata dallo stesso Scavelli per pascolo abusivo, e solo per un miracolo Scavelli e due ragazzi sono rimasti illesi dall'attentato;
lo Scavelli con il telefonino, informava la compagnia dei carabinieri di Petilia Policastro, che guidata dal maresciallo Levato, con grande tempestività, interveniva sul posto e catturava l'attentatore;
il sindaco di Cotronei, Pietro Secreti, informato del grave fatto si è messo in contatto tempestivamente con il Prefetto di Crotone, dottor De Stefano, il quale ha predisposto una riunione con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico;
questo attentato è solo l'ultimo di una serie di gravi episodi avvenuti nella regione Calabria, dove cresce l'allarme per la sicurezza e l'ordine pubblico -:
quale strategia di intervento e quali iniziative il Governo intenda adottare per rendere effettiva ed efficace l'azione di contrasto e prevenzione alla criminalità nella regione interessata.
(4-06364)
La pronta segnalazione telefonica dell'agricoltore ha consentito ai militari dell'Arma dei Carabinieri di rintracciare, in poche ore, il responsabile dell'agguato e di procedere al suo arresto per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto illegale d'arma da fuoco e danneggiamento.
L'autore dell'atto delittuoso è risultato essere il figlio di un allevatore della zona, che era stato denunciato dallo Scavelli, qualche tempo prima, per «pascolo abusivo» e «danneggiamento».
Il 12 maggio si è tenuta, presso l'ufficio territoriale del governo di Crotone, una seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicata all'esame della vicenda, alla quale hanno partecipato, oltre alle autorità locali interessate, anche una delegazione di agricoltori di Cotronei.
In quella sede i rappresentanti dell'amministrazione comunale e gli agricoltori hanno ribadito le forti preoccupazioni per la diffusione raggiunta dal fenomeno del «pascolo abusivo» in quel territorio e in altri comuni della zona pre-silana.
Il prefetto ha disposto l'intensificazione dei controlli, con il concorso anche del Corpo Forestale dello Stato, e un più incisivo coinvolgimento del servizio veterinario della ASL competente.
Più in generale, la situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Crotone è caratterizzata da un diffuso radicamento della criminalità organizzata sul territorio. Risultano praticati, nell'area, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'abigeato, le truffe in danno dell'Unione Europea e sono emersi, più di recente, episodi di frode relativi all'introduzione in Italia di bestiame destinato ad alimentare il mercato della macellazione clandestina.
Risultano, altresì, diffusi i reati tradizionalmente propri delle mafie locali quali le estorsioni, l'usura e gli attentati dinamitardi e incendiari, nonostante sia stata registrata, nel primo semestre del corrente anno, una flessione tanto del fenomeno estorsivo (-20 per cento), quanto degli attentati (- 27,7 per cento). Sostanzialmente in linea con i valori statistici regionali risultano, sino al 2002, anche i reati di tipo predatorio (furti, scippi, rapine eccetera), mentre un incremento di tali fenomenologie delittuose, per la provincia di Crotone, è stato registrato nel primo semestre 2003.
Le iniziative d'intervento delle forze di polizia nell'intero ambito regionale, diversificate a livello territoriale e calibrate sulle locali emergenze criminali, sono state pianificate, in attuazione di un preciso disegno strategico messo a punto nel primo trimestre di quest'anno, nel corso di apposite riunioni tra i competenti organismi centrali dipartimentali, le autorità provinciali di pubblica sicurezza e le autorità locali.
Le rinnovate linee programmatiche hanno riguardato sia l'attività di prevenzione e controllo del territorio, con una rimodulazione dei servizi ed un potenziamento delle risorse impiegate, sia le attività info-investigative, con una rinnovata attenzione ai tentativi di condizionamento mafioso del comparto politico-amministrativo, cui sono frequentemente connessi quelli di infiltrazione nelle procedure di assegnazione degli appalti di opere pubbliche e nella gestione dei relativi lavori di realizzazione.
Sulla base dei dati disponibili, relativi ai primi quattro mesi di quest'anno, i risultati complessivi conseguiti dai rinforzi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato dislocati sul territorio calabrese a supporto delle risorse ordinariamente impiegate, fanno registrare l'arresto di 55 persone ed il deferimento di altre 18, l'esecuzione di 377 perquisizioni (tra personali e domiciliari), il sequestro di 3 chilogrammi di stupefacenti, di 12 armi da sparo e di 91 veicoli, il controllo di 43 esercizi pubblici, nonché il concorso in importanti operazioni di polizia giudiziaria, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che hanno consentito tra l'altro gli arresti, a Lametia Terme (Catanzaro), a Vibo Valentia
Un profilo valutato come fondamentale nel quadro della strategia di contrasto della criminalità è quello del confronto dialettico con le componenti del mondo sociale ed economico e con le amministrazioni comunali, finalizzato al raccordo delle iniziative a tutela della sicurezza ed alla definizione, con il concorso delle rispettive competenze, di adeguate misure preventive.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.
è impossibile per i cittadini collegarsi all'Inps telefonicamente per informazioni;
è impraticabile l'utilizzazione del numero telefonico 164.64 (uno spreco di tempo e di denaro) poiché non si riesce a parlare con l'operatore (sarebbe giusto un numero verde);
l'Inps non invia più ai cittadini i moduli di pagamento per le collaboratrici domestiche, quindi occorre recarsi nelle sedi e porsi in una coda interminabile agli sportelli, cosa che crea forti disagi -:
se il Ministro non ritenga di dover sollecitare l'istituto affinché il servizio ai cittadini venga fornito in modo moderno e civile.
(4-05954)
In particolare il call center 164.64, per il quale l'utente riceve l'addebito simbolico di 16 centesimi di Euro a informazione o servizio ricevuto, è risultato molto gradito dagli utenti; infatti nel 2002 il numero delle telefonate gestite da tale servizio è stato pari a circa 4 milioni.
Nei primi mesi del 2003 il flusso di accessi al call center, da parte dell'utenza, si è ulteriormente accresciuto, in ragione della spedizione dei modelli ObisM ai pensionati, dell'impegno dell'INPS nella nuova disciplina del cumulo lavoro-pensione previsto dalla legge finanziaria 2003, e in generale, per il successo dei servizi on-line.
Tutto ciò ha causato una situazione di criticità nel suddetto servizio che ha comportato, soprattutto nelle fasce orarie di maggior traffico telefonico, una riduzione della disponibilità dello stesso sia in termini di tempi di attesa per parlare con un operatore sia di numero di chiamate abbandonate. Pertanto l'INPS ha potenziato il call-center e, da fine marzo scorso, ne ha ripristinato la piena funzionalità.
Riguardo invece alla problematica sollevata nell'interrogazione relativa all'interruzione, da parte dell'Istituto, dell'invio dei moduli di pagamento per le collaboratrici domestiche, con conseguente disagio per l'utenza, si precisa quanto segue.
L'INPS, ricevuta la domanda d'iscrizione da parte del datore di lavoro domestico, nel trasmettere la relativa lettera di accoglimento, provvede all'invio dei primi 4 bollettini per il versamento dei contributi e contestualmente comunica che la richiesta dei successivi bollettini deve essere effettuata prima dell'utilizzo dell'ultimo bollettino di conto corrente.
Quanto sopra al fine di evitare che in caso di cessazione del rapporto di lavoro dichiarato i bollettini emessi vengano utilizzati per i nuovi dipendenti assunti.
Ovviamente se la richiesta dei successivi bollettini viene presentata solo qualche giorno prima della scadenza del pagamento l'Istituto ha difficoltà a provvedere all'invio,
Tuttavia i modelli di pagamento per i collaboratori domestici, come è chiaramente riportato ed evidenziato nelle lettere che l'Istituto invia agli utenti, possono essere richiesti oltre che presso le sedi INPS, anche servendosi della rete multi-canale, e quindi, al call center, o attraverso il sito internet www.inps.it, semplicemente indicando i codici fiscali del datore di lavoro e del lavoratore.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
il fenomeno inaccettabile delle ore di attesa;
si verifica che il cittadino che ha bisogno di cure sia costretto nei pronto soccorso ad attese di ore ed ore, prima di potere essere visitato;
non è più rinviabile un potenziamento dei pronto-soccorso negli ospedali, con la utilizzazione di nuovi medici e di personale infermieristico -:
quali interventi intenda adottare per eliminare il fenomeno delle liste di attesa di ore nei pronto soccorso delle grandi città.
(4-07282)
Detto documento stabilisce che, all'interno dei DEA (Dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione), debba essere prevista la funzione di triage, come «primo momento di accoglienza e valutazione dei pazienti in base a criteri definiti che consentano di stabilire la priorità di intervento».
Successivamente, proprio sulla base del citato atto di intesa, in data 25 ottobre 2001, è stato stipulato un ulteriore Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il quale, tra l'altro, sono state elaborate le linee guida sul triage intraospedaliero per gli utenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2001, n. 285.
Di fatto, ad oggi, l'intera materia dell'accesso alle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso è disciplinata, a livello nazionale, da tale atto.
In particolare, nel citato Accordo viene spiegato come l'introduzione del sistema di triage obbedisca, essenzialmente, all'esigenza di fronteggiare «la tendenza, in crescita e comune a tutte le realtà sanitarie, di ricorrere al pronto soccorso da parte di un numero sempre maggiore di cittadini».
Il sistema di trage infatti, è un processo con cui i pazienti vengono selezionati e classificati in base al tipo e all'urgenza delle loro condizioni, distinto dalla visita medica, in quanto l'obiettivo del triage è «proprio la definizione della priorità con cui il paziente verrà visitato dal medico».
L'attività del triage viene svolta da un infermiere esperto e specificamente formato, «in grado di considerare i segni e sintomi del paziente per identificare condizioni potenzialmente pericolose per la vita e determinare un codice di gravità per ciascun paziente al fine di stabilire le priorità di accesso alla visita medica».
L'ordine di accesso alla prestazione avviene in base al «codice di gravità» assegnato (cosiddetto «codice colore»).
I codici di classificazione sono articolati in quattro categorie:
a) codice rosso: riguarda situazioni molto critiche, in cui si rischia la compromissione delle funzioni vitali del paziente;
b) codice giallo: concerne situazioni mediamente critiche, le quali richiedono una priorità di intervento intermedia;
c) codice verde: si riferisce a situazioni poco critiche, con bassa priorità di intervento;
d) codice bianco: la sua attribuzione riguarda situazioni non critiche, né urgenti.
Come già specificato, tale documento rappresenta un punto fondamentale nell'ambito del sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria.
Ciò non impedisce di studiare modalità alternative di risposta sanitaria, laddove si registrino situazioni particolarmente meritevoli di attenzione.
Al momento, peraltro, si stanno valutando i cosiddetti «codici verdi» e «codici bianchi» che, attualmente, sembrano essere i maggiori responsabili delle attese di cui si fa menzione nell'interrogazione.
È stato accertato, infatti, che molto spesso i disservizi registrati nei posti di pronto soccorso sono imputabili ad un numero eccessivo di accessi non appropriati.
D'altronde, che il fenomeno della non appropriatezza della richiesta di erogazione di prestazioni urgenti da parte dei cittadini sia un problema da arginare, è da tempo noto al legislatore.
Non è un caso, infatti, che già l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, («Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»), abbia prescritto la facoltà per le regioni di «includere tra le prestazioni soggette alla partecipazione al costo» quelle «erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero», pur essendo «effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente».
Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.
ormai da qualche tempo permane la chiusura pomeridiana degli uffici centrali delle Poste di Portogruaro;
le Poste SPA hanno disposto la chiusura degli uffici postali con un provvedimento motivato da carenza di personale per il periodo estivo;
questo provvedimento, che doveva avere durata limitata nel tempo, si protrae ancora con conseguente disagio per i cittadini e per le imprese che sono costretti a ricorrere ad uffici postali che forniscono il servizio nell'arco dell'intera giornata -:
di quali informazioni disponga il Ministro circa il carattere e la durata del provvedimento in questione e quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, per porre termine a questo disservizio che rischia di essere fortemente penalizzante per il territorio Portogruarese.
(4-07876)
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.
Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando
Anche in tali casi, comunque, è stata garantita l'apertura nei giorni di pagamento delle pensioni, nonché il regolare svolgimento del servizio di recapito della corrispondenza.
Ciò premesso in linea generale per quanto riguarda la specifica situazione del comune di Portogruaro la medesima società Poste ha precisato che nell'ambito del comune suddetto operano tre uffici postali: Portogruaro centro, Portogruaro 1 e Portogruaro 2.
In tale contesto, l'ufficio di Portogruaro centro nel passato periodo estivo è stato sottoposto a un intervento di razionalizzazione consistente nell'apertura dell'ufficio durante il solo turno antimeridiano, in considerazione dei modesti volumi di traffico ivi registrati.
Poiché anche recentemente il monitoraggio sull'andamento del traffico ha confermato la tendenza alla progressiva diminuzione della richiesta di servizi, la società Poste ha ritenuto non giustificata la riapertura del turno pomeridiano ed ha preferito concentrare l'utilizzo delle risorse disponibili nella fascia oraria antimeridiana.
Nel contempo, presso l'ufficio postale di Portogruaro 1 è stato attivato uno sportello, cosiddetto basic, abilitato allo svolgimento di operazioni postali e di bancoposta, volto a soddisfare eventuali maggiori richieste di servizi correlate alla chiusura pomeridiana dell'ufficio di Portogruaro centro.
Stando a quanto riferito dalla ripetuta società Poste, i responsabili territoriali dell'azienda avevano provveduto a comunicare alle amministrazioni locali, fin dal mese di aprile 2003, l'intendimento di protrarre oltre il periodo estivo la chiusura pomeridiana dell'ufficio di Portogruaro centro nel caso in cui non fosse stato registrato un incremento dei flussi di traffico.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
l'articolo 5, comma 4, della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, dispone che: «Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'Inps sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, a regioni, province e comuni», sulla scorta di quanto già avvenuto per le società ex Eagat;
l'Inps aveva tuttavia provveduto a costituire, in data 12 luglio 1999, nonostante l'iter parlamentare della legge citata fosse già in corso, la Ge.Ti. spa, interamente partecipata dallo stesso istituto, con l'eccezione di una azione «simbolicamente» concessa ai comuni di Salsomaggiore Terme, Bertinoro, S. Giuliano Terme, conferendo alla stessa un diritto di usufrutto della durata di nove anni sugli stabilimenti predetti;
successivamente l'Inps conferiva alla Ge.Ti. anche l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali di Viterbo e Battaglia Terme, in questo caso senza concedere alcuna partecipazione ai comuni e alle regioni interessate, disattendendo in questo modo quanto previsto dalla legge n. 412 del 1991;
il consiglio di amministrazione dell'Inps nominava come amministratori della Ge.Ti. spa alcuni suoi stessi consiglieri, che si trovano quindi ad essere in una condizione di evidente conflitto nella loro contemporanea qualità di «controllori» e «controllati»;
i summenzionati stabilimenti termali di Salsomaggiore, Bertinoro e S. Giuliano Terme erano stati affidati dall'Inps - successivamente alla chiusura disposta dallo stesso Istituto nel 1992, per gli elevati costi derivanti dalla gestione diretta e per il progressivo degrado delle strutture - dal 1994 in gestione a società private e miste pubblico-private, attraverso un regolare bando ad evidenza pubblica ed una successiva gara;
con tre successive deliberazioni (n. 949 del 21 dicembre 1999, n. 49 del 26 gennaio 2000 e n. 49 del 13 febbraio 2001) l'INPS provvedeva ad erogare tre prestiti onerosi, di 300, 500 e 900 milioni di lire, per un totale di 1,7 miliardi di lire;
a tali erogazioni si aggiungevano quelle provenienti, per effetto degli accordi in essere, dalle predette società di gestione per circa 3 miliardi oltre IVA;
la Ge.Ti. spa, ancorché sostanzialmente non dispieghi alcun tipo di operatività, ha impiegato tutte le somme summenzionate, chiudendo per di più i propri bilanci in perdita, tanto da dover ricorrere all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2446 del codice civile (riduzione del capitale per perdite);
nonostante l'assenza di un'adeguata politica di investimenti da parte dell'INPS nei confronti del termalismo, le aziende di gestione hanno progressivamente rilanciato l'attività, creando nuovi posti di lavoro e producendo benefiche e consistenti ricadute sulle economie locali, mentre la Ge.Ti. spa appena costituita, aveva avviato un processo volto a riportare sotto la gestione pubblica le aziende la cui gestione era stata privatizzata, determinando la messa in liquidazione delle stesse e il licenziamento di 173 dipendenti;
detto rischio era stato scongiurato con un apposito accordo di proroga raggiunto tra i gestori e l'INPS alla fine dell'anno 2000;
con tre decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutti del 4 ottobre 2001, la piena proprietà degli stabilimenti di Salsomaggiore, Bertinoro, S. Giuliano Terme e Viterbo, è stata trasferita alle regioni ed ai comuni e con successivo decreto sottoscritto dagli stessi Ministri ed attualmente in corso di pubblicazione, anche lo stabilimento di Battaglia Terme ha subìto la stessa sorte;
nonostante ciò, la Ge.Ti. ha, ad avviso dell'interrogante, ripetutamente posto in essere «azioni di disturbo» ed iniziative di carattere ostruzionistico, volte in particolare a creare un clima di incertezza sul piano normativo, volta a complicare la fase di programmazione e pianificazione preliminare avviata dagli Enti locali destinatari degli stessi stabilimenti;
l'INPS con due successive delibere del 19 dicembre 2001, n. 346 e del 26 febbraio 2002, n. 52 ha deliberato lo scioglimento della Ge.Ti. spa per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto sociale;
ad oggi non risulta ancora convocata l'Assemblea straordinaria della stessa Ge.Ti. spa per la deliberazione dello scioglimento -:
quali iniziative intenda assumere per la messa in liquidazione della Ge.Ti. spa;
se, nel contempo, intenda ottenere informazioni sull'utilizzo delle risorse, sia di origine pubblica che privata erogate alla stessa Società, con particolare riferimento sulla entità degli oneri per consulenze e per qualsivoglia altro tipo di emolumento erogato nei circa due anni di esistenza della società stessa.
(4-02515)
In particolare, la norma prevedeva che gli stabilimenti termali fossero conferiti in capitale ad apposite società per azioni i cui atti costitutivi e statuti dovevano essere approvati dal Ministro del lavoro di concerto con i Ministri dalla sanità e del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS, al fine di pervenire ad una gestione che rispondesse a criteri di economicità ed efficienza.
Successivamente è stata emanata la legge n. 323 del 24 ottobre 2000, di riordino del settore termale, che ha previsto il trasferimento degli istituti termali di proprietà dell'INPS alle regioni ed ai comuni, al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività e per
Con decreti interministeriali Tesoro e Lavoro del 4 ottobre 2001, sono stati individuati gli enti locali destinatari della piena proprietà degli stabilimenti.
Il consiglio di amministrazione dell'INPS, nel mese di dicembre 2001, a seguito dei citati decreti interministeriali, ha deliberato di chiedere alla GE.TI. di adoperarsi per la consegna nei termini previsti, degli stabilimenti termali di Terme San Giuliano, Terme Tomassini di Salsomaggiore S.p.A. e G. Mercuriali del Gruppo Italterme srl.
A seguito di ciò, i sindaci dei comuni destinatari delle strutture in questione hanno emanato, in data 27 dicembre 2001, delle ordinanze, notificate all'INPS, con le quali hanno ordinato alle Società di gestione di provvedere alla consegna degli stabilimenti entro il 31 dicembre dello stesso anno, ed alla GETI di riconoscere i Comuni quali legittimi possessori degli stessi.
Per quanto concerne la società GE.TI. spa l'INPS, già con deliberazione del gennaio del 2002, in considerazione degli effetti della citata legge n. 323, aveva dichiarato formalmente l'intento di procedere alla liquidazione della stessa per sopravvenuta e riconoscibile impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, come previsto dall'articolo 2448 del codice civile.
Con la deliberazione n. 110 del 23 aprile 2002, il consiglio di amministrazione dell'INPS, ha conferito mandato al proprio rappresentante per partecipare all'assemblea della società del 21 maggio 2002 e per dare nella stessa parere favorevole allo scioglimento della società ed alla nomina di due liquidatori.
Inoltre, nel corso dell'assemblea straordinaria del 29 maggio 2003, l'INPS, avendo rilevato che i liquidatori incaricati avevano difficoltà nel concorde espletamento dell'incarico loro affidato, ha revocato i due liquidatori ed ha provveduto ad attribuire l'incarico di liquidatore ad un unico soggetto.
Ciò per gestire la liquidazione secondo criteri di economicità ed efficienza, al fine di procedere alla sollecita conclusione della liquidazione della società.
Infine, si rappresenta che per il raggiungimento di tale obiettivo, l'Istituto sottopone a un monitoraggio continuo le attività residue connesse alla liquidazione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
se corrisponda al vero che l'Anas abbia corrisposto alla società autostrade (l'Espresso 28 agosto 2003) 4,9 milioni di euro per sostenere lo sconto del 10 per cento a chi si abbona al telepass;
se non ritenga, in caso di risposta affermativa, ingiustificabile che i contribuenti, attraverso l'Anas, debbano farsi carico economicamente della promozione di una società privata;
se non ritenga opportuno inviare alla Corte dei conti una segnalazione dell'accaduto perché si possa eventualmente procedere al recupero della somma concessa.
(4-07372)
Nella proposta di direttiva comunitaria «Interoperabilità del telepedaggio» in corso di esame da parte di un gruppo di lavoro al quale partecipano qualificati rappresentanti del Ministero stesso, è detto testualmente «gli Stati membri adottano le misure necessarie per aumentare l'uso dei sistemi di telepedaggio e si adoperano affinché entro il 2005 almeno il 50 per cento dei
Premesso quindi lo scenario all'interno del quale il dicastero si è mosso e la finalità di pubblico interesse della iniziativa stessa, gli operatori del settore stradale a livello nazionale (ANAS-AISCAT-Autostrade) hanno ritenuto opportuno aderire all'iniziativa nell'intento di fornire il proprio contributo per il suo favorevole esito, siglando congiuntamente con il Ministero delle infrastrutture e trasporti una convenzione per la disciplina delle agevolazioni agli utenti autostradali.
Si precisa, inoltre, che non si è trattato di un indebito arricchimento per la Società Autostrade in quanto quest'ultima, unitamente con ANAS e AISCAT, ha partecipato alla ripartizione degli oneri. Infatti, l'ANAS ha previsto la copertura della spesa per l'applicazione dello sconto del 10 per cento agli utenti telepassisti per l'importo presumibile pari a 4,5 milioni di euro, l'AISCAT (in termini di singole concessionarie aderenti) si è fatta carico della copertura degli oneri relativi alla campagna promozionale; mentre la Società Autostrade, infine, ha previsto la copertura del canone telepass gratuito per sei mesi, la promozione sulla propria rete, la informazione e gestione dell'operazione nei «punti blu» aperti anche in giorni festivi normalmente chiusi.
Non è stata versata alcuna somma anticipatamente da parte di ANAS ad Autostrade; bensì è stato costituito un «fondo» nel quale far affluire l'importo stanziato. La Societa Autostrade, infatti, si è impegnata a restituire all'ANAS la disponibilità residua sul fondo ivi compresi gli interessi. Questi ultimi saranno calcolati con riferimento al tasso di interesse attivo riconosciuto ad Autostrade sul conto corrente bancario a valere sulle somme versate come nel tempo risulteranno disponibili al netto degli impieghi per lo svolgimento dell'iniziativa.
Non si ritiene che la promozione abbia prodotto eccessivo scostamento nei volumi di traffico quanto, piuttosto, uno spostamento di traffico dai varchi manuali a quelli elettronici con ridimensionamento delle code.
Ne segue che Autostrade spa, non ottiene alcun vantaggio sul fronte del pedaggio riscosso, posto che non vi è una riduzione del costo dei transiti autostradali bensì l'accollo di una parte del pedaggio dovuto dagli utenti del servizio autostradale da parte dell'ANAS.
La Società Autostrade ha già svolto e svolge periodicamente campagne di promozione del Telepass. L'intervento dell'istituzione ha soltanto contribuito a caricare di maggior «peso» l'iniziativa privata connotandola di risvolti sociali.
Non si ritiene che l'accordo summenzionato sia da considerare «in favore» di Autostrade spa, bensì in favore degli utenti che hanno fruito di maggior benessere in termini di stress, di inquinamento, di congestione e non ultimo del canone e dello sconto del 10 per cento.
La Convenzione ha previsto la più ampia rappresentanza delle Società concessionarie del servizio autostradale attraverso l'adesione della loro associazione di categoria: l'AISCAT. La Società Autostrade spa ha sottoscritto l'accordo per la rilevante parte che ad essa compete ed in quanto titolare, sull'intero territorio nazionale, del servizio di esazione dinamica del pedaggio e cioè del Telepass.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
si sono verificati nella regione Emilia Romagna, in particolare nelle province di Reggio Emilia e di Parma, focolai di brucellosi bovina ed ovina. L'infezione è avvenuta in una regione riconosciuta «Ufficialmente Indenne» a livello europeo dalla brucellosi bovina con decisione 2003/165/CE del 10 marzo 2003;
oltre ai casi riscontrati negli allevamenti bovini, gli accertamenti effettuati su due greggi di ovini presenti nella zona, di cui uno abusivo, sono risultati positivi alla brucellosi. Tale avvenimento conferma le
il contagio ha inoltre colpito alcuni allevatori, infatti sono stati registrati dalle autorità sanitarie diversi casi di persone infette. Ci sono perciò rischi, seppure molto limitati, di carattere sanitario per gli operatori del settore;
l'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità di abbattimento dei bovini e degli ovini infetti da brucellosi;
il decreto interministeriale per l'anno in corso non è ancora stato adottato;
la normativa impone l'abbattimento totale dei capi della stalla e il divieto di mettere in produzione le vitelle nate dalle vacche infette nei territorio riconosciuti «Ufficialmente Indenni» nei casi di «brucellosi evolutiva»;
l'indennizzo corrisposto nei casi di brucellosi non corrisponde al valore di mercato dell'animale abbattuto. Ciò costituisce una diseguaglianza rispetto a quanto previsto per altre forme di infezione dalla legge 2 giugno 1988 n. 218 (che concede al proprietario un indennizzo pari al 100 per cento del valore di mercato dell'animale abbattuto), oltre a determinare grave danno per la produzione e l'esistenza stessa delle aziende colpite e all'intero sistema di produzione del Parmigiano Reggiano -:
se il Ministro, data la gravità della situazione, non intenda ai fini dell'indennizzo porre in essere misure che consentano l'utilizzo dei parametri di riferimento per gli indennizzi di cui alla legge 2 giugno 1988 n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali.
(4-06450)
Infatti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2003 un apposito decreto, a firma del Ministro della salute, professor Girolamo Sirchia, con il quale si è inteso fare riferimento alla legge 2 giugno 1998, n. 218 e determinare la corresponsione di un indennizzo pari al 100 per cento del valore degli animali abbattuti.
Tale indennizzo viene corrisposto per il 50 per cento dal ministero della salute e per il rimanente 50 per cento dalla regione Emilia Romagna.
Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Cursi.
nel crotonese, anche se gli omicidi di mafia verificatisi negli ultimi tempi non sono numerosi come in altre zone della Calabria, le varie cosche della 'ndrangheta, operanti nel territorio, apparentemente poco visibili, continuano a lottare tra di loro per il predominio ed esercitano pesanti condizionamenti sulla pubblica amministrazione;
nello scorso mese di marzo 2003 a Strongoli (Crotone) è stato freddato in perfetto stile mafioso, a 200 metri circa dalla locale caserma dei carabinieri, dove stava andando a firmare, il trentacinquenne Alfredo Levato, imputato per omicidio nel maxi-processo Eclissi;
sempre nel comune di Strongoli, nello scorso mese di febbraio 2003, l'inchiesta denominata «Obra» ha portato a cinque arresti (anche se le richieste della DDA di Catanzaro erano per 19) per il presunto racket imposto alle imprese impegnate
tutte queste vicende hanno portato la prefettura di Crotone ad indagare sul comune di Strongoli, al cui interno sembrano esserci alcuni referenti delle cosche mafiose locali;
in quel Comune alcuni partiti della coalizione di maggioranza politica hanno ufficialmente abbandonato la stessa, proprio per contestare le citate infiltrazioni mafiose;
la commissione d'accesso ha finito da alcuni giorni e la relazione è stata trasmessa al ministero dell'interno -:
se intenda accelerare le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Strongoli.
(4-06785)
Il comune sarà quindi gestito da una apposita commissione straordinaria fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
Ciò a seguito dell'accesso effettuato presso il comune da un'apposita commissione, nominata dal prefetto di Crotone in data 27 febbraio 2003.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
l'articolo 34 della legge 21 novembre 2001, n. 342 (collegato fiscale alla legge finanziaria 2001), ha innovato in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, con la conseguente estensione ed applicazione della disciplina prescritta dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E/2000, nel dettare direttive in merito all'applicazione della normativa sopra richiamata, individua, fra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa oltre che la natura artistica o professionale della prestazione stessa, anche le attività manuali ed operative;
in base a tale normativa, che ha reso l'istituto estremamente flessibile per entrambi i contraenti, vi è stata una diffusione capillare dello stesso, in modo particolare nelle pubbliche amministrazioni, chiamate ad assicurare i servizi istituzionali e nel contempo pressate dal blocco degli organici e dal contenimento delle spese correnti;
all'atto della presentazione delle istanze, da parte degli interessati, finalizzate ad ottenere l'accreditamento personale dei contributi versati al fondo autonomo INPS, si è verificato, però, per la sede di Torino, un irrigidimento interpretativo che ha comportato una verifica capillare dei contratti stipulati al fine di comprendere la natura del rapporto instaurato. In particolare se il rapporto stesso potesse essere ricondotto, avendone i requisiti, ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
ove, dalle verifiche suesposte, ne derivi un rifiuto all'accreditamento dei contributi con conseguente non riconoscimento della natura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le ripercussioni per i datori di lavoro (nella fattispecie per i Comuni) risulterebbero oltremodo gravi:
a) immediata sospensione degli interventi lavorativi nei vari settori comunali in cui i lavoratori sono chiamati ad operare;
b) interruzione del conseguente servizio prestato. Si tratta, nella fattispecie, di servizi istituzionali e di primaria importanza per l'Ente, quali: servizio cimiteriale, servizio spazzamento strade, servizio manutenzione immobili di proprietà comunale, servizio di custodia beni
c) incremento degli oneri facenti capo all'ente per la regolarizzazione contributiva degli interessati, pagamento sanzioni, interessi, ...;
d) rinquadramento del personale interessato sotto altra forma: assunzione diretta presso l'ente a tempo determinato o a tempo indeterminato con conseguente violazione della normativa che presiede alla materia: blocco delle assunzioni, superamento della spesa media per assunzioni a tempo determinato, violazione delle regole del patto di stabilità -:
quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione sopra descritta.
(4-05265)
Il comma 1 lettera c-bis, dell'articolo 47 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - ridefinisce la categoria di redditi in oggetto non considerando più tra i caratteri essenziali della collaborazione la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione e chiarendo definitivamente che possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche attività manuali ed operative in presenza, ovviamente, di tutti gli altri presupposti per il riconoscimento di un'attività di collaborazione.
Sono considerati, infatti, tali i rapporti di collaborazione continuativa e coordinata aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione.
In conclusione le innovazioni, citate nell'interrogazione, hanno avuto incidenza sulla materia fiscale ed hanno esteso il campo delle attività esercitabili con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa, lasciando inalterate le peculiarità operative e la natura giuridica di tali rapporti, tuttora inclusi nel novero dei contratti di lavoro autonomo regolati dall'articolo 2222 e seguenti del codice civile.
Immutato rimane l'obbligo per l'INPS di iscrivere i soggetti alle forme assicurative obbligatorie in relazione alle attività svolte e secondo precise disposizioni di legge, senza poter dare agli assicurati alcuna facoltà di scelta.
La recente istituzione della gestione assicurativa dei lavoratori, così detti «parasubordinati», aveva inizialmente ingenerato, in taluni settori, l'errata convinzione di poter iscrivere nella gestione soggetti svolgenti anche attività iscrivibili ad altre forme assicurative obbligatorie dei lavoratori autonomi (Artigianato o Commercio) oppure del lavoro dipendente, traendo vantaggi sia dalla convenienza di pagare aliquote contributive più modeste e sia dall'instaurazione di pattuizioni meno «vincolanti» rispetto alle predette forme.
L'INPS, che è istituzionalmente tenuto all'osservanza di precise norme di legge in materia di iscrizione dei lavoratori alle specifiche gestioni assicurative, non può ignorare, in presenza di erronee iscrizioni, l'obbligo di apportare le opportune e doverose rettifiche.
In tale contesto si inserisce l'iniziativa della sede INPS di Torino, volta alla sola attività istituzionale di controllo e di verifica amministrativa delle domande d'iscrizione alla gestione separata e dei relativi contratti da cui desumere che l'effettivo svolgimento delle attività dichiarate dai vari soggetti avvenga con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa.
La prassi introdotta è stata quella di adottare, nei confronti dei richiedenti l'iscrizione, formali provvedimenti di accoglimento o di reiezione, laddove in precedenza
Ne consegue una corretta informativa ai soggetti interessati anche ai fini di eventuali gravami amministrativi e/o giudiziali; ed inoltre, i provvedimenti di accoglimento certificano, sempre che le clausole del contratto di collaborazione coordinata e continuativa siano effettivamente eseguite, l'esatta impostazione del rapporto di lavoro stipulato.
Tale prassi è stata illustrata alle parti rappresentative della specifica clientela interessata alle casistiche in questione e dunque ai professionisti (consulenti del lavoro e dottori commercialisti), associazioni dei datori di lavoro ed enti pubblici.
Risulta che tali controlli non hanno avuto carattere restrittivo o persecutorio e non si sono verificate difformità di interpretazione normativa rispetto ad altre realtà territoriali dell'INPS. La predetta sede si è infatti limitata alla mera applicazione della normativa vigente nell'ambito delle proprie competenze e a tutela dei lavoratori interessati.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
con decreto ministeriale del 30 dicembre 2002 il Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avuto l'incarico di: «provvedere alle iniziative di competenza per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto nel territorio dell'arcipelago delle isole Eolie in provincia di Messina e nelle prospicienti aree marine interessate»;
da oltre un mese ed in ottemperanza a tale direttiva, nei comuni interessati ove insiste una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, personale comunale, coadiuvato da volontari del gruppo delle locali associazione di Protezione civile, effettua il presidio di sorveglianza 24 ore;
tale servizio genera notevoli disagi sia per il funzionamento degli uffici comunali che rimangono scoperti, sia perché grava sui bilanci dei succitati comuni (ad eccezione di Milazzo e di Barcellona P.G.);
ad esempio, se tale situazione di allerta dovesse protrarsi come paventato fino al mese di dicembre 2003, al solo comune di Torregrotta necessiterebbe una somma pari a circa 170/200.000 euro per pagare i turni di straordinario ed un quantum di non facile misurazione destinato all'acquisto di attrezzature e strumentazioni all'uopo destinate -:
se alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano di valutare la possibilità di stanziare somme straordinarie per tutti i comuni interessati alla cosiddetta «emergenza Stromboli» e di destinare militari in servizio di leva a tale straordinario servizio di protezione civile, magari trasferendoli, con opportuni provvedimenti ad hoc, nei comuni siciliani di residenza ed equiparando tale periodo di servizio a quello di leva.
(4-05469)
Tuttavia, l'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3266 del 7 marzo 2003, che regola i primi interventi diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie dovuti ai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, contiene una disposizione che riguarda l'eventuale impiego di cittadini soggetti all'obbligo di leva.
A questi ultimi, infatti, qualora fossero già arruolati, è stata attribuita la possibilità, previa presentazione di apposita istanza al competente comando di Corpo, di essere impiegati, ove risulti necessario, alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze
È, infatti, il comando militare, sulla base delle necessità rappresentate dalle regioni, ad avere il compito di provvedere all'assegnazione, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.
Infine, si rende noto che per l'emergenza verificatasi nelle isole Eolie, oltre ai contributi previsti con la suddetta ordinanza n. 3266 del 2003, sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie con l'ordinanza di protezione civile n. 3311 del 12 settembre 2003, modificata con un'altra, successiva, n. 3317 del 10 ottobre 2003.
Tali risorse riguardano la ripartizione delle provvidenze di cui al decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, i cui limiti di impegno stabiliti per l'anno 2003 sono pari a 202.887,84 euro mentre quelli stabiliti per l'anno 2004 sono pari a 34.988,80 euro.
Inoltre, in relazione all'articolo 80, comma 29, della legge finanziaria n. 289 del 27 dicembre 2002, il limite di impegno, per l'anno 2004, sarà pari a 87.472,00 euro.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
nella riunione di Francoforte di giovedì 18 settembre 2003 i governi della Francia e della Germania hanno deciso una strategia comune in campo economico, con particolare riguardo a: riforme strutturali, risanamento dei conti pubblici, misure fiscali a favore della crescita e ammortamento dell'industria europea;
in particolare, la comune iniziativa franco tedesca prevede dieci grandi progetti di investimento nei seguenti settori fondamentali:
a) telecomunicazioni e reti telematiche: sviluppo della digitalizzazione delle reti terrestri di telediffusione di radio e televisione; incremento delle reti digitali a banda larga;
b) ricerca e sviluppo: sviluppo dell'internet di terza generazione e della sua applicazione degli istituti di ricerca; sviluppo dei semiconduttori specialmente da parte delle piccole e medie imprese;
c) trasporti: collegamenti delle reti francese e tedesca ad alta velocità; Galileo (sistema europeo di navigazione satellitare); Telematica: applicazioni informatiche per i trasporti aerei, ferroviari, fluviali, marittimi e terrestri;
d) sviluppo duraturo: energie rinnovabili: sviluppo dell'utilizzo dell'energia eolica; carburanti e tecnologie a propulsione alternativa; progetti comuni di protezione dell'ambiente nei Paesi a economia di transizione e in quelli in via di sviluppo, nell'ambito dell'attuazione degli accordi di Kyoto -:
come valuti l'esclusione dell'Italia da questa nuova alleanza franco tedesca in settori vitali anche per la nostra economia;
se non ritenga che questa alleanza significhi una linea comune anche nei confronti del Patto di Stabilità Europeo, con la quale si affermi il progetto di una reinterpretazione del Patto stesso, nell'intento di favorire gli investimenti nei due Paesi;
se non ritenga che l'adesione data dalla Germania alla discussa decisione del governo francese di investire capitali pubblici nel gruppo ALSTOM, inauguri una nuova concezione dei rapporti degli Stati europei con quelle grandi imprese nazionali che sono considerate fondamentali per combattere il pericolo di deindustrializzazione dell'Europa.
(4-07498)
La trattazione in tale sede di temi sensibili dal punto di vista economico e rilevanti anche sul piano comunitario deve, pertanto, inquadrarsi nel contesto della normale cooperazione bilaterale tra Paesi membri dell'Unione Europea, dello stesso tipo di quella attuata dall'Italia con gli stessi e con altri partners comunitari.
Quanto al secondo punto sollevato dall'interrogante, relativo al fatto che «l'alleanza» franco-tedesca possa rappresentare una comune volontà di reinterpretare il Patto di Stabilità al fine di favorire gli investimenti nei due Paesi, occorre sottolineare come la proposta franco-tedesca, emersa nel corso del vertice del 18 settembre 2003, si inserisca complessivamente nel contesto dell'iniziativa della Presidenza italiana «Azione europea per la Crescita». Il documento franco-tedesco, infatti, nell'affermare il pieno sostegno al «Piano Tremonti», tende ad ampliarne il raggio d'azione, sottolineando in particolar modo il rilievo per il rilancio della crescita dell'economia europea e delle «infrastrutture di rete» materiali, consentano la mobilitazione di capitali finanziari pubblici e privati, Francia e Germania hanno in sostanza richiamato l'attenzione sulla necessità di affiancare al finanziamento dei grandi progetti infrastrutturali di trasporto (elemento determinante per l'integrazione delle economie europee) anche lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle reti energetiche, richiamando altresì il ruolo chiave della ricerca nello sviluppo economico e competitivo.
Inoltre, sempre relativamente all'ipotesi di una reinterpretazione del Patto di Stabilità, il Consiglio Europeo del 16-17 ottobre 2003 ha evidenziato la concorde adesione da parte di tutti gli Stati membri ai principi sottostanti all'Iniziativa per la Crescita, invitando tutte le parti coinvolte ad operare sulla base di linee guida altrettanto concordemente individuate. In questo senso, il Consiglio Europeo ha affermato espressamente la coerenza dell'Iniziativa con il Patto di Stabilità, con le attuali prospettive finanziarie e con gli impegni derivanti dagli indirizzi di massima per le politiche economiche.
Il messaggio emerso dal Consiglio Europeo del 16-17 ottobre è dunque quello di un rinnovato impegno dell'Unione ad operare in modo concreto a sostegno della crescita dell'economia, per un miglioramento complessivo della competitività del sistema produttivo europeo e con l'obiettivo di creare nuovi posti di lavoro, in un momento in cui l'economia europea stenta ancora ad inserirsi nel solco della ripresa che si sta profilando negli Stati Uniti ed in Giappone. Tale l'obiettivo dovrà essere perseguito attraverso un'accelerazione delle riforme strutturali, in un contesto di politiche macro-economiche sane, nonché attraverso una maggiore attenzione agli aspetti di politica industriale.
L'Iniziativa per la Crescita ha ricevuto un pieno avallo dai Capi di Stato e di Governo, che ne hanno sottolineato la duplice valenza: sia a sostegno della realizzazione di infrastrutture di trasporto transeuropee e di infrastrutture di trasporto dell'energia, sia a sostegno di un rinnovato protagonismo dell'Europa nel settore dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo. Il dibattito in Consiglio Europeo ha peraltro messo in risalto l'esigenza di un equilibrio complessivo tra gli investimenti da destinare alle grandi opere infrastrutturali e quelli da utilizzare al rilancio della ricerca e dell'innovazione tecnologica.
Quanto al finanziamento dei progetti ed al connesso problema di sostenibilità per i bilanci nazionali, in presenza di un fattore fortemente condizionante delle capacità di investimento del settore pubblico, rappresentato dal Patto di Stabilità e dalle regole che si applicano in materia di controllo dei deficit di bilancio nell'ambito dell'Unione monetaria, occorre ricordare che, nel contesto dell'Iniziativa per la Crescita, un elemento di grande rilievo e novità è rappresentato dal ruolo che dovranno giocare l'investimento privato ed il concorso finanziario della Banca Europea degli Investimenti.
Per quanto attiene al Gruppo ALSTOM, l'intervento del Governo di Parigi volto a venire incontro alle difficoltà finanziarie del suddetto Gruppo industriale mediante prestiti e partecipazioni ad un aumento di capitale al fine di facilitare la partecipazione bancaria all'azione di salvataggio dell'azienda, ha comportato l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione.
In tale contesto, la Commissione ha dato mandato al Commissario Europeo Mario Monti di negoziare eventuali modifiche nelle agevolazioni, con l'intento di compensare eventuali sussidi pubblici con cessioni a terzi di una parte delle attività produttive del Gruppo ALSTOM. Le modifiche, adottate in seguito al piano di salvataggio, sono state ritenute soddisfacenti dalla Commissione Europea, che dovrà, comunque, verificarne la coerenza con le regole europee in materia di concorrenza.
Infine, relativamente all'ipotesi che nell'atteggiamento tenuto dai Paesi membri in relazione al suddetto caso ALSTOM vi sia un nuovo modo di intendere, a livello comunitario, i rapporti tra Stati europei e grandi imprese nazionali, pare opportuno sottolineare come il caso ALSTOM riproponga il dibattito sulla competitività del continente europeo e sulla politica industriale in ambito comunitario.
Al riguardo diversi Stati membri hanno sollevato questo tema, sottolineando la necessità di considerare la politica industriale quale elemento «orizzontale» da porre a fondamento dell'elaborazione di azioni e politiche dell'Unione Europea mediante un approccio più bilanciato che consenta di dare maggior risalto agli interessi dell'industria.
Per quanto attiene più specificatamente la posizione italiana, è stato più volte posto l'accento sulla necessità di recepire nelle normative dei Paesi membri le considerazioni riguardanti la competitività del sistema industriale europeo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
martedì 17 maggio 2003 si è svolto un incontro tra una delegazione trentina, guidata dal presidente della provincia autonoma di Trento con l'Assessore provinciale all'agricoltura, e il commissario europeo all'agricoltura, Franz Fischler, nel quale è stato consegnato a quest'ultimo un documento che prevede alcune iniziative operative per una riqualificazione delle politiche per la montagna e l'agricoltura di montagna;
tra queste di fondamentale importanza risulta essere la modifica dell'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità europea, riguardante l'obiettivo di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo e il ritardo delle Regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali, la cui modifica avrebbe ad oggetto l'estensione della norma anche alle zone montane;
l'inquadramento nella programmazione dei fondi comunitari permetterebbe alla montagna, e in specifico all'agricoltura, di usufruire di una serie di aiuti economici e di sostegni necessari ad un mantenimento degli attuali livelli di produzione e qualità del prodotto;
l'altra questione di primaria importanza nell'attuale contesto in cui la montagna ha assunto una maggiore rilevanza a livello europeo, anche grazie all'Anno Internazionale della Montagna appena conclusosi, riguarda l'inserimento del concetto di montagna nella nascente Costituzione europea;
l'inserimento delle montagne nella Costituzione europea rappresenterebbe, insieme anche alla modifica dell'articolo 158 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, la base giuridica fondamentale e permanente per le conseguenti politiche europee a favore della montagna;
risultanon condivisibile l'atteggiamento del Commissario all'Agricoltura Fischler che dichiara «di non poter decidere personalmente per quanto riguarda l'inserimento del concetto di montagna nella
inoltre risulta inconcepibile agli interroganti che a livello governativo nulla sia stato fatto per risolvere la questione e portare a compimento l'importante inserimento della montagna nello scenario legislativo europeo, visti anche i continui e ripetuti auspici del Presidente del Consiglio e del Ministro competente di portare anche la montagna nella Costituzione europea avvenute durante tutto l'arco dell'Anno Internazionale della Montagna -:
quali siano, all'inizio del semestre europeo, le iniziative del Governo italiano per assolvere alle proprie responsabilità nel permettere alle zone montane, presenti su tutto il territorio nazionale, di entrare attivamente a far parte, essendo terre di valore culturale ma anche economico, del nuovo scenario europeo;
quali siano le soluzioni che intenda promuovere per rimediare alla luce delle affermazioni del Commissario all'Agricoltura nel definire «ormai tardiva» la richiesta di inserimento del concetto di montagna nella Costituente europea, il problema in oggetto.
(4-06471)
Per quanto concerne i temi di maggior importanza, e cioè l'inquadramento dell'agricoltura in montagna nella programmazione dei fondi comunitari e l'inserimento della montagna nella Costituzione europea, si evidenzia che anche a livello europeo si sta cercando di orientare le future politiche di coesione dell'Unione verso le zone montane.
Durante questo semestre di Presidenza Italiana, tra le altre iniziative, è stato organizzato un incontro ministeriale su «Il ruolo delle regioni nell'Unione Europea», tenutosi a Roma il 16/17 ottobre 2003, in cui la Presidenza Italiana ha affrontato, con i Ministri dell'Unione Europea, con i membri dei paesi di nuova adesione e con quelli candidati, il tema relativo al ruolo delle regioni e delle altre autonomie locali, quali livelli di governo più vicini alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini dell'Unione.
Pertanto, l'obiettivo è stato quello di giungere all'approvazione di una dichiarazione di intenti che è stata portata all'attenzione delle istanze formali, anche in vista della riunione della Presidenza italiana con il comitato delle regioni tenutosi a Bruxelles nei giorni 19/20 novembre, in occasione dell'assemblea plenaria.
Una seconda tappa significativa è rappresentata anche dall'incontro ministeriale riguardante «La specificità delle zone montane nell'Unione Europea», che ha avuto luogo a Taormina in data 14/15 novembre.
Lo scopo principale di tale incontro è stato quello di discutere le politiche concernenti la valorizzazione delle zone montane, in relazione alla necessità di individuare i criteri che consentano di focalizzare la specificità di questi territori nell'ambito comunitario.
La riunione si è conclusa con l'adozione di un documento condiviso che costituisce una base per lo sviluppo di una politica globale e integrata per la montagna.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
la legge 675 del 1996 stabilisce che qualora sia stato interpellato il Garante della privacy per ottenere il parere favorevole alla divulgazione dei dati riguardanti enti pubblici, detto parere è necessario e sufficiente affinché ciò avvenga;
i quotidiani hanno, per diritto di stampa nonché per dovere di cronaca, la facoltà di divulgare, in seguito a tale
l'INPS, la cui direzione centrale pare non voglia tener conto di codesta legge, si sta trincerando dietro inutili escamotages per venir meno al suo dovere di rendere pubblici i nominativi di coloro che, assunti nel pubblico impiego in distacco sindacale, percepiscono la doppia contribuzione pensionistica, in base al decreto legislativo 564 del 1996;
a quanto risulta all'interrogante, il consiglio di amministrazione dell'INPADAP si starebbe adeguando a questa linea del tutto ingiustificata, adducendo che tali informazioni avrebbero natura privatistica, in quanto il secondo il secondo contributo di cui godono taluni dipendenti dello Stato, in quanto erogato dai sindacati, dovrebbe essere ricondotto agli stessi, dunque sarebbe necessaria l'autorizzazione di questi ultimi per pubblicarne gli elenchi -:
se ritenga opportuno far pubblicare i nominativi di coloro i quali, assunti nel pubblico impiego in distacco sindacale, percepiscono la doppia contribuzione pensionistica, in base al decreto legislativo 564 del 1996;
se ritenga opportuno intervenire per dirimere definitivamente tale questione, su cui l'autorità garante ha già dato parere favorevole alla pubblicazione dei dati relativi, affinché emerga finalmente la situazione reale;
se ritenga disporre chiarimenti a carico sia dell'Inps che dell'Inpdap in merito alle modalità di applicazione del decreto di cui sopra, per sciogliere ogni dubbio se lo stesso sia stato utilizzato avvantaggiando soltanto alcuni dipendenti o se, piuttosto, gli altri ai quali non è possibile ricollegare alcun doppio contributo ne siano fruitori senza che vi sia una regolare contabilizzazione.
(4-03823)
L'articolo 8, comma 8, della legge n. 155 del 1981 dispone, che per i suddetti lavoratori le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, vengono di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di categoria della stessa categoria e qualifica.
L'individuazione delle cariche sindacali cui deve essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione del citato articolo 31, è stata effettuata dal decreto legislativo n. 564 del 1996 che ha dato facoltà alle organizzazioni sindacali di versare per i suddetti lavoratori una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori, che si trovino in tali situazioni, e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo, come fissata dalla richiamata legge n. 155 del 1981.
La suddetta contribuzione effettuata dalle organizzazioni sindacali non ha carattere obbligatorio ed è materialmente versata dall'organizzazione sindacale all'ente previdenziale d'appartenenza del lavoratore.
Non vi è dunque un'ulteriore prestazione pensionistica.
Per quanto riguarda la pubblicità relativa ai nominativi dei beneficiari l'Istituto ha fatto presente di aver, al riguardo, richiesto specifico parere all'Autorità Garante della Privacy.
Secondo tale parere, reso il 23 agosto 2002, l'Inps è tenuto a fornire i dati se i fondi utilizzati per la contribuzione aggiuntiva hanno natura pubblica e se, indipendentemente da ciò, si tratti di persone note o che esercitano una funzione pubblica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 del codice di deontologia per l'attività giornalistica.
Poiché il sindacato è un soggetto privato ed i fondi aggiuntivi non hanno una natura pubblica l'Istituto per tutelare la legalità e salvaguardare il diritto alla riservatezza ha invitato, nel caso di specie, il quotidiano a fornire l'elenco dei sindacalisti che considera persone note o che esercitano una funzione pubblica.
Dal punto di vista operativo l'Istituto, pur disponendo di tutti i dati nei suoi archivi, ha dovuto predisporre una procedura dedicata, che ha richiesto un certo tempo di realizzazione, per effettuare le ricerche in base ai soggetti che usufruiscono di questo tipo di contribuzione, alle organizzazioni sindacali di appartenenza e all'ammontare delle retribuzioni aggiuntive dei singoli nominativi.
In seguito, l'Istituto a fronte dei successivi elenchi di nominativi per i quali sono state richieste notizie, ha fornito tutti gli elementi.
Allo stesso modo l'INPDAP ha dichiarato la propria disponibilità a fornire, su specifica indicazione dello stesso quotidiano le informazioni sui soggetti per i quali, data la carica sindacale rivestita, sussistano i requisiti previsti dal citato articolo 6 del codice deontologico.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
dall'analisi dei dati riportatati nella Relazione della Corte dei conti sull'Inail in tema di spese legali, giudiziali e per arbitraggi, risulta che nel 2000 l'Istituto ha sostenuto un costo di 40.204.740.621 miliardi di lire, che - anche se in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (lire 40,9 miliardi) - fa registrare una tendenza crescente dovuta quasi totalmente al contenzioso con infortunati e tecnopatici. Resta, purtuttavia, valida la sollecitazione rivolta dal Collegio all'amministrazione di un'attenta riconsiderazione dell'esigenza di avvalersi di legali esterni -:
se il Ministro ritenga rendicontare specificatamente il numero dei legali esterni, il loro identificativo e l'importo delle somme spese per le singole consulenze;
se il Ministro intenda provvedere in merito all'accertato aumento di contenzioso promosso sia dagli assistiti sia dai datori di lavoro al fine di rendere più efficiente l'attività dell'istituto e ridurre significativamente le consulenze legali e quindi l'onere relativo.
(4-04584)
Nello specifico si rappresenta che l'INAIL ha circa 20.000 nuovi procedimenti di contenzioso giudiziario ogni anno, di cui circa 17.000 relativi alle materie previdenziali. Inoltre, a causa dei tempi processuali molto lunghi, ha pendenti 80.000 procedimenti con il rito di lavoro.
La cifra, di per sé rilevante, deve essere, tuttavia, rapportata al numero delle denunce di infortunio e malattie professionali che sono oltre 1.000.000 per anno, mentre il numero di posizioni assicurative gestite supera i 3.000.000 per anno.
Pertanto, rispetto all'ampiezza del campo di intervento in cui opera l'Ente, il contenzioso risulta essere contenuto.
L'Istituto, poi, con riferimento a quanto posto in rilievo dal collegio sindacale nella «relazione» allegata al conto consuntivo 2000, secondo cui le spese legali, giudiziali e per arbitraggi risultano «in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (lire 40,9 miliardi)», ha ritenuto opportuno chiarire che tali spese hanno avuto un andamento negli anni precedenti al 2000 stabilizzatosi intorno ai 38/40 miliardi di vecchie lire.
L'INAIL, consapevole della necessità di procedere alla riduzione di costi connessi all'utilizzo dei procuratori esterni ai quali si era ricorso per l'aumento del contenzioso
È stato possibile attuare questo programma solo allorché sono stati immessi in ruolo, a conclusione dell'ultimo concorso per legali, n. 65 avvocati raggiungendo, in tal modo, l'equilibrio forza-fabbisogno.
Attualmente, il ricorso a procuratori esterni è limitato solo ai casi eccezionali.
Infine, l'INAIL ha inviato a questa Amministrazione le schede riassuntive concernenti i nominativi ed i compensi dei legali esterni, così come già trasmessi dall'Istituto al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
i lavoratori dipendenti della società IGEI Spa in liquidazione, vivono oramai da tempo in una preoccupante situazione lavorativa, determinata dall'imminente dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dell'Inps, che comprometterà con assoluta certezza il loro rapporto di lavoro;
i lavoratori, dipendenti della suddetta società dal 1993, svolgono con perizia ed efficienza tutte le mansioni e gli adempienti inerenti alla gestione del patrimonio immobiliare dell'istituto, manifestando con ciò l'alta professionalità maturata nel servizio reso per la pubblica amministrazione in questo specifico ruolo e dividendo con ciò un'importante risorsa da non disperdere assolutamente ma, al contrario, da valorizzare, inserendo questi lavoratori nella struttura per cui per anni sono stati al servizio -:
se non ritenga urgente ed opportuno intervenire per tempo, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di individuare una concreta e positiva soluzione per i lavoratori interessati, salvaguardandone le specifiche professionalità.
(4-05420)
Attualmente, il numero di dipendenti è di 20 elementi.
Sotto il profilo normativo va preliminarmente ricordato che l'articolo 3, comma 27, punto f), della legge n. 335 del 1995 - nell'ambito della delega conferita al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici - ha specificamente previsto la soppressione delle società già costituite per la gestione degli stabili dei predetti enti. A tale proposito, il decreto legislativo n. 104 del 1996, fra le altre disposizioni, ha stabilito all'articolo 14 la soppressione della IGEI spa con contestuale messa in liquidazione della stessa a far data dal 31 dicembre 1996.
Per quanto riguarda in particolare la problematica sollevata nell'interrogazione si osserva che l'INPS, consapevole della situazione di precarietà che i lavoratori in argomento stanno attraversando, ha più volte avuto contatti e ricevuto delegazioni del personale IGEI nell'intento di esaminare di comune accordo le problematiche e le possibili strade percorribili a garanzia della conservazione del posto di lavoro, esigenza resa ancora più impellente dall'avanzata fase della dismissione del patrimonio immobiliare.
Nel corso di una riunione con una delegazione dei lavoratori interessati l'amministrazione ha assicurato la propria disponibilità
A tal proposito, si può, in primo luogo, prevedere che, nonostante l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare INPS sia in fase avanzata, la consistenza di tale complesso potrà ricevere un significativo incremento a seguito dello scioglimento dell'INPDAI. Infatti tale operazione comporta il passaggio dell'INPS nella titolarità dei rapporti attivi e passivi riguardanti l'INPDAI e può contribuire ad un'implementazione dell'attività di gestione immobiliare svolta dall'IGEI.
Si rappresenta, inoltre, che i dipendenti della Società in parola, nel corso del 1999, hanno avanzato istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione avanti l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma, allo scopo di ottenere l'applicabilità, nei loro confronti, della disciplina prevista dalla legge n. 1369 del 1960, riguardante l'accertamento di un rapporto di lavoro nei confronti dell'INPS per l'asserita violazione del divieto di intermediazione e di interposizione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
l'articolo 5, comma 4, della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, dispone che: «Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività, gli stabilimenti termali di proprietà dell'Inps sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, a regioni, province e comuni», sulla scorta di quanto già avvenuto per le società ex Eagat;
l'Inps aveva tuttavia provveduto a costituire, in data 12 luglio 1999, nonostante l'iter parlamentare della legge citata fosse già in corso, la Ge.Ti. Spa, interamente partecipata dallo stesso istituto, con l'eccezione di una azione «simbolicamente» concessa ai comuni di Salsomaggiore Terme, Bertinoro, San Giuliano Terme, conferendo alla stessa un diritto di usufrutto della durata di nove anni sugli stabilimenti predetti;
successivamente l'Inps conferiva alla Ge.Ti. anche l'usufrutto novennale degli stabilimenti termali di Viterbo e Battaglia Terme, in questo caso senza concedere alcuna partecipazione ai comuni e alle regioni interessate, disattendendo in questo modo quanto previsto dalla legge n. 412 del 1991;
il consiglio di amministrazione dell'Inps nominava anche amministratori della Ge.Ti. spa alcuni suoi stessi consiglieri, che si trovano quindi ad essere in una condizione di evidente conflitto nella loro contemporanea qualità di «controllori» e «controllati»;
i summenzionati stabilimenti termali di Salsomaggiore, Bertinoro e San Giuliano Terme erano stati affidati all'Inps - successivamente alla chiusura disposta dallo stesso Istituto nel 1992, per gli elevati costi derivanti dalla gestione diretta e per il progressivo degrado delle strutture - dal 1994 in gestione a società private e miste pubblico-private, attraverso un regolare bando ad evidenza pubblica ed una successiva gara;
con tre successive deliberazioni (n. 949 del 21 dicembre 1999, n. 49 del 26 gennaio 2000 e n. 49 del 13 febbraio 2001) l'Inps provvedeva ad erogare tre prestiti onerosi, di 300, 500 e 900 milioni di lire, per un totale di 1,7 miliardi di lire;
a tali erogazioni si aggiungevano quelle provenienti, per effetto degli accordi in essere, dalle predette società di gestione per circa 3 miliardi oltre Iva;
la Ge.Ti. Spa ancorché sostanzialmente non dispieghi alcun tipo di operatività, ha impiegato tutte le somme summenzionate, chiudendo per di più i propri bilanci in perdita, tanto da dover ricorrere all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2446 del codice civile (Riduzione del capitale per perdite);
nonostante l'assenza di un'adeguata politica di investimenti da parte dell'Inps nei confronti del termalismo, le aziende di gestione hanno progressivamente rilanciato l'attività, creando nuovi posti di lavoro e producendo benefiche e consistenti ricadute sulle economie locali, mentre la Ge.Ti. Spa appena costituita, aveva avviato un processo volto a riportare sotto la gestione pubblica le aziende la cui gestione era stata privatizzata, determinando la messa in liquidazione delle stesse e il licenziamento di 173 dipendenti;
detto rischio era stato scongiurato con un apposito accordo di proroga raggiunto tra i gestori e l'Inps alla fine dell'anno 2000;
con tre decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tutti del 4 ottobre 2001, la piena proprietà degli stabilimenti di Salsomaggiore, Bertinoro, San Giuliano Terme e Viterbo, è stata trasferita alle regioni ed ai comuni e che, con successivo decreto sottoscritto dagli stessi ministri ed attualmente in corso di pubblicazione, anche lo stabilimento di Battaglia Terme ha subito la stessa sorte;
risulta agli interroganti che nonostante ciò, la Ge.Ti. avrebbe ripetutamente posto in essere «azioni di disturbo» ed iniziative di carattere ostruzionistico, volte in particolare a creare un clima di incertezza sul piano normativo, volta a complicare la fase di programmazione e pianificazione preliminare avviata dagli Enti locali destinatari degli stessi stabilimenti;
l'Inps con due successive delibere del 19 dicembre 2001, n. 346 e del 26 febbraio 2002, n. 52 ha deliberato lo scioglimento della Ge.Ti. Spa per sopravvenuta impossibilità dell'oggetto sociale;
ad oggi non risulta ancora convocata l'Assemblea straordinaria della stessa Ge.Ti. Spa per la deliberazione dello scioglimento -:
quali iniziative intenda assumere per la messa in liquidazione della Ge.Ti Spa;
se, nel contempo, intenda ottenere informazioni sull'utilizzo delle risorse, sia di origine pubblica che privata erogate alla stessa Società, con particolare riferimento sulla entità degli oneri per consulenze e per qualsivoglia altro tipo di emolumento erogato nei circa due anni di esistenza della società stessa.
(4-02571)
la legge n. 833 del 1978, all'articolo 36, trasferiva gratuitamente alle regioni ed ai comuni gli stabilimenti termali con relative pertinenze già di proprietà dell'INPS;
tale trasferimento intendeva evitare, nel quadro del rassetto della materia sanitaria, la gestione diretta di detti stabilimenti da parte dell'INPS, i cui costi peraltro risultavano esorbitanti ed ingiustificati, anche per la obsolescenza dei beni patrimoniali e strumentali;
tale trasferimento previsto dalla legge non fu mai perfezionato, in quanto la vetustà delle strutture avrebbe richiesto da parte degli enti locali investimenti non possibili;
con la legge n. 412 del 1991, articolo 15, il patrimonio costituito dai n. 5 stabilimenti (Terme Tommasini di Salsomaggiore, Terme Barduzzi di San Giuliano, Terme della Fratta di Bertinoro, Terme Dei Lavoratori di Viterbo, Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme) venne riacquisito alla proprietà dell'INPS, che nel frattempo aveva proseguito la propria gestione diretta con notevole dispendio di risorse, che pesava per circa 80 miliardi di lire l'anno nei conti economici dello stesso istituto;
il 5 aprile 1992 l'allora Commissario Straordinario dell'INPS Mario Colombo, dispose la chiusura unilaterale di tutti e
a seguito delle pressanti richieste degli enti locali e delle organizzazioni sindacali, l'INPS promulgò un bando ad evidenza pubblica, che portò all'affidamento in gestione provvisoria di quattro delle cinque strutture a società private e privato-pubbliche, mentre le terme dei lavoratori di Viterbo furono mai affidate;
che dopo un anno di esperienza le terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme furono restituite dai privati all'INPS per l'eccessiva onerosità del rapporto mentre, nonostante questo, brillanti risultati furono conseguiti dalle Terme di San Giuliano, dalle Terme Tommasini di Salsomaggiore e dalle Terme della Fratta di Bertinoro che conobbero dal 10 giugno 1994 una stagione di rilancio nonostante la grave crisi nazionale del settore;
che il 31 dicembre 1998 arrivò a scadenza l'affidamento temporaneo ai privati e privato-pubblici senza che l'INPS avesse maturato una soluzione in grado di delineare un progetto strategico in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione delle realtà di che trattasi;
che le società di gestione, che nel frattempo hanno creato dal nulla circa duecento nuovi posti di lavoro senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ottennero una proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 1999;
che nel luglio 1999 l'INPS costituì la Geti spa, dallo stesso, istituto controllata al 100 per cento, con lo scopo di riprendere la gestione diretta degli stabilimenti, e per giunta nominando negli organi societari consiglieri di amministrazione dell'INPS, nonostante la direttiva del Ministro del lavoro, che vietava esplicitamente tale eventualità;
la Geti spa, non disponendo né di risorse economiche per effettuare gli investimenti richiesti né del know-how necessario, affidò alle stesse Società di gestione le aziende fino al 31 dicembre 1999, pretendendo un corrispettivo esorbitante che ha inciso pesantemente sui conti economici delle aziende stesse, e senza alcun vantaggio reale per l'INPS;
le società di gestione accettarono tale proroga unicamente per salvaguardare i duecento posti di lavoro e non vanificare la bontà del lavoro svolto dal 1994;
il Parlamento, con la legge n. 323 del 2000 e del 24 ottobre 2000 all'articolo 5, comma 4, approvata all'unanimità dei voti ha disposto il trasferimento a titolo gratuito di detti stabilimenti alle regioni ed ai comuni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, e ciò per favorire il rilancio degli stessi, dell'occupazione e dell'economia territoriale, con le modalità previste dalla legge n. 59 del 1997, articolo 22;
che le regioni Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna e di comuni di San Giuliano Terme, Battaglia Terme, Viterbo, Salsomaggiore, Bertinoro hanno redatto ed approvato i piani di rilancio prescritti dalla legge ai fini del trasferimento, approvandoli nei rispettivi organi collegiali e trasmettendoli ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e politiche sociali;
i Ministeri suddetti, esaminati i piani e dopo aver raccolto gli ulteriori chiarimenti, hanno emanato i relativi Decreti Ministeriali assunti di concerto e pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2001, con i quali la piena proprietà degli stabilimenti ed ogni relativa pertinenza sono stati trasferiti a titolo gratuito a regioni e comuni;
l'INPS, nonostante le ripetute richieste delle regioni e dei comuni, non ha ancora provveduto alla messa in liquidazione
poiché il 31 dicembre 2001 e Società che attualmente gestiscono le Terme di San Giuliano, le Terme Tommasini di Salsomaggiore, le Terme della Fratta di Bertinoro, in assenza di un definitivo trasferimento a regioni e comuni, si vedranno costrette a cessare l'attività con il conseguente licenziamento di circa duecento lavoratori e l'inevitabile negativo contraccolpo sulle economie territoriali;
gli interroganti ritengono altresì che l'unica funzione fino ad oggi svolta dalla Geti spa sia stata quella di distribuire emolumenti aggiuntivi ai consiglieri di amministrazione INPS nominati all'interno dei suoi Organi, nonché l'affidamento di consulenze e progetti sui quali anche la Corte dei conti ha sollevato più volte notevoli contestazioni e perplessità -:
quali provvedimenti intendano assumere affinché l'INPS, a seguito del trasferimento degli stabilimenti alle regioni e ai comuni, ponga in liquidazione la Geti spa, consentendo l'attuazione di una legge unanimemente votata dal Parlamento, in grado di consentire l'effettivo rilancio delle realtà di che trattasi.
(4-01426)
In particolare, la norma prevedeva che gli stabilimenti termali fossero conferiti in capitale ad apposite società per azioni i cui atti costitutivi e statuti dovevano essere approvati dal Ministro del lavoro di concerto con i Ministri dalla sanità e del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPS, al fine di pervenire ad una gestione che rispondesse a criteri di economicità ed efficienza.
Successivamente è stata emanata la legge n. 323 del 24 ottobre 2000, di riordino del settore termale, che ha previsto il trasferimento degli istituti termali di proprietà dell'INPS alle regioni ed ai comuni, al fine di rilanciarne e svilupparne l'attività e per favorire il rilancio dell'occupazione e dell'economia territoriale.
Con decreti interministeriali Tesoro e Lavoro del 4 ottobre 2001, sono stati individuati gli enti locali destinatari della piena proprietà degli stabilimenti.
Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, nel mese di dicembre 2001, a seguito dei citati decreti interministeriali, ha deliberato di chiedere alla GE.TI. di adoperarsi per la consegna nei termini previsti, degli stabilimenti termali di Terme San Giuliano, Terme Tomassini di Salsomaggiore spa e G. Mercuriali del Gruppo Italterme srl.
A seguito di ciò, i sindaci dei comuni destinatari delle strutture in questione hanno emanato, in data 27 dicembre 2001, delle ordinanze, notificate all'INPS, con le quali hanno ordinato alle Società di gestione di provvedere alla consegna degli stabilimenti entro il 31 dicembre dello stesso anno, ed alla GE.TI. di riconoscere i comuni quali legittimi possessori degli stessi.
Per quanto concerne la società GE.TI. spa l'INPS, già con deliberazione del gennaio del 2002, in considerazione degli effetti della citata legge n. 323, aveva dichiarato formalmente l'intento di procedere alla liquidazione della stessa per sopravvenuta e riconoscibile impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, come previsto dall'articolo 2448 del codice civile.
Con la deliberazione n. 110 del 23 aprile 2002, il consiglio di amministrazione dell'INPS, ha conferito mandato al proprio rappresentante per partecipare all'assemblea della società del 21 maggio 2002 e per
Inoltre, nel corso dell'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2003, l'INPS, avendo rilevato che i liquidatori incaricati avevano difficoltà nel concorde espletamento dell'incarico loro affidato, ha revocato i due liquidatori ed ha provveduto ad attribuire l'incarico di liquidatore ad un unico soggetto.
Ciò per gestire la liquidazione secondo criteri di economicità ed efficienza, al fine di procedere alla sollecita conclusione della liquidazione della società.
Infine, si rappresenta che per il raggiungimento di tale obiettivo, l'istituto sottopone a un monitoraggio continuo le attività residue connesse alla liquidazione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.
all'interno del golfo di Gaeta e nello specchio acqueo di fronte il litorale di Formia esistono numerosi allevamenti di molluschicoltura e di itticoltura che dovranno essere delocalizzati per specifica indicazione della Capitaneria di Porto di Gaeta in situazioni più idonee e più lontane dalla costa;
in data 1 ottobre 2002, è stata concessa dalla Capitaneria di Porto di Gaeta l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo della superficie complessiva di 504.100 metri quadrati per la realizzazione di un impianto di maricoltura per l'allevamento di tonni a mezzo installazione di otto gabbie galleggianti del diametro interno di 50 metri lineari;
l'ulteriore localizzazione degli impianti di maricoltura comporterà l'ulteriore occupazione di specchi acqueo antistante il litorale di Formia;
l'alta presenza di attività di maricoltura, itticoltura e molluschicoltura ha comportato un grave stato di inquinamento del mare;
questa estate si è manifestata una forte presenza di macchie di mucillagine che hanno interessato tutto il golfo;
il Consiglio Comunale di Formia all'unanimità ha approvato la delibera n. 30 del 1 settembre 2003, con la quale, tra le altre cose, chiede alla Capitaneria di Porto di Gaeta di sospendere la concessione per la realizzazione dell'impianto di maricoltura per l'allevamento di tonni -:
se non ritenga opportuno che sia verificata la procedura amministrativa del rilascio della concessione per la realizzazione dell'impianto di maricoltura per l'allevamento di tonni nonché la compatibilità della concessione per la realizzazione dell'impianto di maricoltura per l'allevamento di tonni con gli impianti di maricoltura, itticoltura e molluschicoltura già esistenti, con il rispetto del patrimonio ambientale e culturale, nonché con la vocazione turistica dei luoghi e con lo scarso idrodinamismo che caraterizza l'area del golfo di Gaeta;
se non ritenga che debbano essere adottate le apposite iniziative per velocizzare la delocalizzazione degli allevamenti di molluschicoltura e di itticoltura in modo da ridurre l'impatto ambientale, di questi impianti, sul golfo di Gaeta e sul litorale di Formia.
(4-07417)
La Capitaneria di Porto del Golfo di Gaeta ha fatto presente che a partire dagli anni 70 sono state rilasciate dodici concessioni per impianti di mitilicoltura aventi una superficie totale di circa mq 300.000, mentre dagli inizi degli anni novanta sono state rilasciate nove concessioni per impianti di acquicoltura (spigole e orate) aventi una superficie totale di circa mq 200.000.
La Capitaneria di Porto di Gaeta è al corrente delle problematiche connesse alle attività di maricoltura e molluschicoltura nel sistema marittimo del Golfo, determinate essenzialmente dalla ristrettezza degli specchi acquei e dal conseguente congestionamento degli insediamenti in un ambito in cui le acque sono condizionate anche da consistente antropizzazione.
La stessa Capitaneria ha provveduto ad attuare lo sfoltimento degli impianti di molluschicoltura, attraverso il «recupero» di concessioni demaniali abbandonate, equamente ripartite tra tutti gli operatori; nonché attraverso la progressiva diversificazione produttiva e delocalizzazione dei sistemi, finalizzata a interporre maggiori distanze fra tipologie di insediamento la cui interazione comporta reciproche negatività, individuando, altresì, spazi alternativi off-shore compatibili con un sistema di sviluppo del golfo.
In attuazione di quanto predetto, mentre per la delocalizzazione degli impianti di viticoltura sono in corso ancora le procedure intese ad individuare specchi acquei alternativi da destinare al predetto tipo di allevamento, con istanza documentata in data 28 agosto 2001 la MEDFISK spa, principale azienda locale del settore, già titolare di licenza di concessione per il mantenimento di specchio acqueo «in shore» per mantenere delle gabbie per l'allevamento di spigole ed orate, ha richiesto l'assentimento di un altro tratto di mare, al di fuori della rada di Gaeta, di 504.100 mq, ubicato a circa 2,5 miglia da punta dello Stendardo ed a circa 3,5 miglia dal litorale di Formia da destinare principalmente all'ingrassamento di tonni ed in parte per delocalizzarvi gli altri impianti di allevamento di spigole ed orate già esistenti all'interno del golfo in prossimità della costa.
A seguito di favorevole conclusione del previsto iter istruttorio, nel corso del quale sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti competenti, la Capitaneria ha rilasciato alla MEDFISH spa la licenza di concessione n. 51 dell'11 ottobre 2002 la quale, in una prima fase, prevede l'installazione di otto gabbie.
Risulta che il consiglio comunale di Formia con delibera n. 30 del 1o settembre 2003 ha chiesto alla Capitaneria di Porto di sospendere gli effetti della concessione assentita fino a quando studi scientifici non siano in grado di garantire la piena compatibilità con il complesso equilibrio dell'ecosistema del golfo.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
il sindaco di Borgo a Mozzano (Lucca), Gabriele Brunini ha fatto apporre nell'atrio del municipio una targa sulla quale è riportata una frase di Mussolini che rivolse alla gioventù fascista di chiara esaltazione dell'espansionismo italiano durante il ventennio fascista affinché, recita testualmente, «la patria non manchi al suo radioso futuro» ed «il ventesimo secolo veda Roma al centro della civiltà latina e dominatrice del Mediterraneo»;
il sindaco Brunini ha affermato testualmente di aver fatto sistemare quella targa «per ridare peso ad una testimonianza importante del nostro passato»;
dal disposto combinato degli articoli 1 e 4 della legge n. 645 del 1952 (nota come legge Scelba) che recitano testualmente: «si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone... rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito» (articolo 1) e «Chiunque fa propaganda
se non ritenga dover intervenire urgentemente quale ministro di una Repubblica democratica fondata sull'antifascismo per far immediatamente rimuovere la targa affissa dal sindaco nell'atrio del municipio di Borgo a Mozzano.
(4-07472)
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
è stata disposta da parte di Poste Italiane la chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Ugento (Lecce) e della frazione di Torre San Giovanni;
tale disposizione comporta notevoli disagi ai cittadini, soprattutto a quelli che lavorano, costretti ad effettuare le operazioni di pagamento tra le ore 8,30 e le ore 13,30, disagi che nei mesi estivi sconfinano nel caos visto che la forte vocazione turistica del territorio fa notevolmente ed inevitabilmente aumentare il fabbisogno di tutti i servizi pubblici;
ad aggravare la situazione è anche l'organizzazione interna all'ufficio di Ugento poiché dei cinque sportelli attivi solo uno è effettivamente riservato allo svolgimento delle operazioni di conto corrente, mentre gli altri sono riservati ai titolari dei prodotti «BancoPosta» e «Postamat»;
il 19 luglio 2003 è stata predisposta per iniziativa della sezione del Partito dei Comunisti Italiani di Ugento una petizione popolare, sottoscritta da oltre mille cittadini, da inviare al ministro interrogato, all'agenzia generale di Poste Italiane ed al direttore delle poste di Ugento ed al sindaco dello stesso comune e con la quale si chiede la riapertura pomeridiana per l'intera settimana dell'ufficio della frazione di Torre San Giovanni e nelle giornate di martedì e di giovedì dell'ufficio postale di Ugento, ma che a tutt'oggi è rimasta inevasa -:
se non ritenga urgente ed oramai improrogabile un suo personale interessamento volto a rappresentare a Poste italiane la necessità di una tempestiva soluzione della questione, attraverso l'immediata riapertura pomeridiana degli uffici postali in premessa.
(4-07879)
Il ministero delle comunicazioni - quale autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.
Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.
Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste
Il comune di Ugento comprende le frazioni di Gemini e Torre San Giovanni e serve complessivamente circa 3.485 famiglie con due presidi postali, di cui uno con sei sportelli posto ad Ugento e l'altro con due sportelli a Gemini.
Secondo quanto precisato dalla concessionaria dagli atti in possesso dall'azienda non risulta notizia del caos riferito nell'atto di sindacato ispettivo in esame; il problema della concentrazione dell'afflusso della clientela in particolari periodi e della conseguente formazione di file, comune a tutte le esperienze di uffici aperti al pubblico, è costantemente oggetto di studio volto a ricercare ogni iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.
Nello specifico, Poste ha riferito che la decisione di limitare l'orario giornaliero dell'ufficio postale di Ugento al solo turno antimeridiano è stata assunta dal mese di novembre 2002 a conclusione di un'analisi particolarmente attenta dei dati del traffico locale, di circa 198 contatti giornalieri; dalla predetta analisi è risultato che l'aumento da cinque a sei degli sportelli attivati nell'arco della mattinata sarebbe stato sufficiente al soddisfacimento della clientela.
La società ha, inoltre, comunicato che la stessa, al fine di migliorare il rapporto con la clientela, ha provveduto a ristrutturare il locale e gli impianti secondo il progetto di lay-out che ha reso l'ambiente dell'ufficio postale più accogliente, moderno e funzionale.
Con riferimento, infine, alla frazione di Torre San Giovanni la società Poste Italiane, ha comunicato che si sta valutando la possibilità di trasformare l'agenzia temporanea, attiva con un turno antimeridiano soltanto nei mesi estivi a vantaggio di clienti/turisti, in un presidio aperto tutto l'anno.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
il Ministro delle infrastrutture, rispondendo all'interrogazione a mia firma sulla realizzazione della statale 275 tratto Maglie-Leuca, ha affermato tra l'altro che tale intervento risulta attualmente dotato di progettazione preliminare e che sono in corso attività di progettazione, anche con ricorso a sinergie locali;
per tale arteria stradale, erano stati già predisposti ben due progetti esecutivi, uno a cura del consorzio dei comuni del Basso Salento e l'altro a cura del SISRI di Lecce -:
per quali ragioni si stia procedendo alla progettazione ex novo della statale 275 tratto Maglie-Leuca e non si utilizzi la progettazione esecutiva già prodotta e disponibile che consentirebbe da un lato un risparmio dei costi e dall'altro di abbattere di molto i tempi per la cantierizzazione dell'opera.
(4-02281)
Da Maglie a Scorrano è previsto l'allargamento della sede esistente. Da Scorrano a S. Maria di Leuca è prevista un strada in nuova sede, tangenziale a tutti i centri abitati che sorgono lungo l'attuale statale 275. Tale strada si svilupperà prevalentemente su rilevato basso ed avrà un'estesa di circa 40 chilometri.
La società stradale rende noto che è stato predisposto il progetto preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale da un libero professionista, su incarico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale (SIRSI),
Il costo stimato delle opere è di euro 65.527.147,00.
Il progetto preliminare, fa conoscere la società stradale, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS, è stato trasmesso il 5 maggio u.s., ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 190 del 20 agosto 2002, al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al ministero per i beni e le attività culturali, alla regione Puglia, alla provincia di Lecce, a tutti i comuni territorialmente interessati e a tutti gli enti gestori dei pubblici servizi interferenti.
L'ANAS informa, infine, che dopo l'approvazione del progetto preliminare verrà predisposto il progetto definitivo. Per l'affidamento dei lavori è prevista una gara con le modalità dell'appalto integrato.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.
in data 2 luglio 2003, quattro membri del consiglio di amministrazione della società che gestisce il Casinò di Campione d'Italia si sono dimessi dal consiglio stesso in forte critica per l'operato dell'amministratore delegato, Salmoiraghi, ed un quinto ha rimesso il mandato al proprio azionista per le medesime ragioni;
la società che gestisce la casa da gioco dell'Enclave è composta tutta da enti pubblici (camere di commercio di Como e di Lecco, le province di Como e di Lecco ed il comune di Campione);
le province e le camere di commercio hanno più volte reso noto il loro dissenso dalla gestione dell'amministratore delegato che avrebbe aumentato in modo abnorme le spese di gestione rispetto alla precedente gestione commissariale;
il quotidiano La Provincia, edizione di Como ha pubblicato il 2 luglio 2003, una voce, attribuita al commissario prefettizio del comune di Campione, dottor Umberto Lucchese, secondo la quale si vorrebbe rinominare quale amministratore delegato il dottor Salmoiraghi -:
se le indicazioni del Ministero corrispondano a quanto pubblicato dalla stampa locale; se non ritenga necessaria, invece, una risposta veloce che sia nel segno della discontinuità rispetto alla gestione precedente.
(4-07081)
In sostituzione del dottor Salmoiraghi è stato nominato il dottor Umberto Lucchese, commissario prefettizio di Campione d'Italia, in qualità di consigliere con funzioni di amministratore delegato.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
risulterebbe che l'Agenzia del territorio, attraverso propri incaricati e su direttive del ministero dell'economia e delle finanze stia procedendo alle stime riguardanti tutti gli edifici, a destinazione abitativa, ancora invenduti, ricompresi nel secondo provvedimento di «cartolarizzazione» di cui al decreto del Ministero del 21 dicembre 2002;
sembrerebbe che ciò stia avvenendo in base agli attuali valori di mercato che risultano essere superiori del 30-50 per cento rispetto a quelli accertati e definiti per le unità abitative comprese (e vendute) nel primo decreto di cartolarizzazione del dicembre 2001, che risalgono a stime operate negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001;
sulla base di tale valutazione accadrà che, a distanza di soli alcuni mesi, due edifici situati nella medesima strada potranno essere offerti in vendita a prezzi notevolmente differenti a causa dei ritardi delle amministrazioni proprietarie;
giova evidenziare che la legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», all'articolo 3, comma 20, secondo periodo, testualmente recita: «...Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto...»;
da una lettura attenta della legge citata si evince che l'obiettivo della stessa è quello di attuare un processo di dismissione degli immobili unico e coordinato, al fine di ottimizzare i proventi complessivi ottenibili, evitando le conseguenze negative riconducibili alla realizzazione contemporanea e non sinergica di più programmi di vendita;
in un recente articolo pubblicato su Il Sole 24 ore dell'11 gennaio 2003 è stato riportato che il Sottosegretario di Stato per l'economia competente per delega, onorevole Armosino, ha precisato che «chi ha inviato la lettera (raccomandata con ricevuta di ritorno) entro il 31 ottobre 2001 avrà la possibilità di acquistare al prezzo di mercato di quel periodo»;
l'invito a comunicare la «disponibilità all'acquisto» entro il 31 ottobre 2001 è stato reso noto ufficialmente, considerato che si trattava di una modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 351 sopra citato, nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2001, vale a dire un mese dopo il termine previsto -:
se, alla luce di quanto esposto, non si ritenga di valutare la necessità di fornire una conferma di quanto dichiarato dal sottosegretario in merito a quanto verificatosi;
se non si ritenga, altresì, che l'Agenzia del territorio competente nelle operazioni di stima degli edifici debba chiarire che in ogni caso saranno garantite analoghe condizioni di acquisto, con particolare attenzione alle valutazioni degli immobili, per tutti gli inquilini coinvolti nella «cartolarizzazione» di cui al decreto del 21 novembre 2002.
(4-05691)
Pertanto, le valutazioni effettuate per tali immobili potrebbero far registrare, in dipendenza dell'andamento nel tempo del mercato immobiliare locale, un incremento di valore rispetto alle valutazioni delle unità abitative comprese nel primo decreto di cartolarizzazione del dicembre 2001, che risalgono a stime effettuate in anni precedenti direttamente dagli enti proprietari o da tecnici da essi incaricati.
Per quanto concerne le dichiarazioni contenute in un articolo giornalistico pubblicato da Il Sole 24 Ore dell'11 gennaio 2003, a prescindere dalla genesi dell'articolo 3 della predetta normativa che in virtù delle modificazioni introdotte dalla legge di conversione consente di dare effetti retroattivi a manifestazioni di volontà dei privati altrimenti prive di efficacia in quanto espresse in assenza di una offerta in opzione del bene, non può che confermarsi
Ciò si evince anche dal tenore letterale del secondo capoverso del già citato articolo 3, comma 20, non lascia alcun dubbio laddove è previsto che «le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinanti in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto».
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e del dovere, i loro orfani e figli sono tutelati da normative specifiche intese a garantire loro condizioni di protezione sociale che hanno il fine di ridurre, ove possibile, i disagi derivanti dalla loro condizione;
tali normative contemplano anche concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio -:
quali ragioni hanno portato ad escludere da un concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio Jessica Giazzon nata a Vicenza il 29 luglio 1991 figlia dell'agente scelto della Polizia di Stato Loris Giazzon, nato a Feltre il 6 dicembre 1964 (caduto il 20 aprile 1993 alle ore 16 nel corso di un conflitto a fuoco per sventare una rapina alla Banca Popolare di Vicenza) e di Chiara Filippi nata a Vicenza il 1 maggio 1965 vedova dell'agente Giazzon e fruitrice della legge n. 407 del 23 novembre 1998;
se non ritenga di dover intervenire emanando disposizioni correttive ove necessarie.
(4-06174)
Nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione è intervenuta la legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000, che ha previsto l'estensione dei benefici della citata legge n. 407 del 1998 ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
In particolare, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti appartenenti alla categoria soggettiva sopra menzionata, per ogni anno della scuola secondaria superiore e di corso universitario, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, diploma universitario o diploma di laurea.
L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001, ampliando le previsioni della norma primaria (articolo 4 legge n. 407 del 1998), ha introdotto la possibilità di mettere a concorso borse di studio anche per la frequenza della scuola elementare e secondaria inferiore. La predetta estensione è stata prevista, tuttavia, solo in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
Per le ragioni esposte, la domanda presentata dalla figlia dell'agente Giazzon è stata respinta, in quanto l'alunna frequentava la scuola media inferiore e non è vittima diretta del fatto criminoso.
Si fa presente, comunque, che, proprio su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2003, n. 56, i benefici della legge n. 407 del 1998 sono stati estesi a tutti gli studenti anche figli ed orfani, qualsiasi corso di studi abbiano frequentato, dalle elementari fino all'università.
Occorre comunque ricordare che l'assistente Giazzon, deceduto in servizio il 20 aprile del 1993 in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, è stato riconosciuto «vittima del dovere» con provvedimento del 3 agosto 1993, proprio in quanto deceduto in attività per effetto diretto delle ferite riportate nell'espletamento di tipiche funzioni di istituto. Ai suoi familiari superstiti, moglie e figlia, è stato concesso un beneficio previsto dalla legge n. 466 del 1980, concernente «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».
Si ricorda altresì che con decreto del capo della polizia, il 12 maggio del 1993 è stata conferita all'allora agente scelto Giazzon la promozione alla qualifica di «Assistente» della polizia di Stato per meriti straordinari.
Successivamente, nel maggio del 2001, in applicazione della citata legge n. 388 del 2000, è stato concesso a ciascun familiare dell'assistente Giazzon l'assegno vitalizio mensile di lire 500.000 (258,83 euro), soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992, concernente «Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici».
Infine, si fa presente che il ministero dell'interno ha disposto numerosi interventi assistenziali per alleviare la situazione della famiglia dell'Assistente ucciso, elargendo contributi per le spese funerarie, concedendo sussidi straordinari, assicurando a favore della figlia contributi periodici e concedendo, altresì, l'anticipo della pensione privilegiata ed altri rimborsi spese.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
con la nota del 17 settembre 2003 le Poste Italiane spa - Filiale di Belluno ha comunicato che nel periodo autunnale l'ufficio postale di Costalta sarà aperto a giorni alterni per ragioni di razionalizzazione del lavoro;
il consiglio comunale del comune di San Pietro di Cadore, provincia di Belluno, nella seduta del 30 settembre 2003 ha votato, all'unanimità una delibera con la quale si conferma la ferma opposizione alla chiusura dell'ufficio postale di Costalta;
nella delibera si lamenta la politica gestionale della Direzione provinciale delle Poste italiane verso i piccoli centri montani che devono confrontarsi con il problema del progressivo abbandono del territorio e il mancato servizio delle Poste italiane non solo non contribuirà ad invertire tale tendenza ma nette in discussione il diritto della popolazione, in particolare le persone anziane, di avere servizi efficaci e agevolmente raggiungibili -:
come il Ministro giudica la situazione, e quali iniziative intenda adottare perché sia garantito un efficace servizio delle Poste italiane anche nelle piccole comunità montane, e nel caso specifico a Costalta, e se intende adoperarsi perché la società ripensi la politica gestionale aiutando in questo modo, con la presenza e l'efficienza del servizio, anche ad invertire la tendenza all'abbandono del territorio.
(4-08113)
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha riferito che anche nell'ambito delle iniziative adottate al fine di riorganizzare le proprie strutture operative nel periodo estivo, è rimasto fermo l'impegno di garantire, nel territorio di ciascun comune, l'apertura giornaliera di almeno un ufficio postale.
I provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico hanno, infatti, riguardato uffici che, in considerazione della vicinanza con altri uffici postali, è stata ritenuta non particolarmente pregiudizievole per l'utenza.
Le chiusure che l'azienda ha attuato, pertanto, sempre di durata limitata, non hanno intaccato l'estensione, la capillarità e la funzionalità generale della rete operativa in quanto è stata posta la massima attenzione alle specifiche realtà locali, effettuando interventi circoscritti ai soli uffici che presentano scarsi volumi di traffico durante tutto l'anno.
Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda la situazione della località di Costalta (Belluno) la società Poste ha preliminarmente comunicato che nel comune di San Pietro di Cadore operano due uffici postali: quello di San Pietro di Cadore e quello di Costalta.
Il primo, ubicato nell'omonimo comune, osserva un orario di apertura giornaliero 8,30/14,00 dal lunedì al venerdì e 8,30/13,00 il sabato.
Il secondo, ubicato nella frazione di Costalta nella quale risiedono circa 240 famiglie, fa registrare un traffico postale molto esiguo con una media di 12 operazioni giornaliere e con il pagamento mensile di 133 ratei di pensione.
In presenza di tale modesta richiesta da parte degli utenti, la società Poste ha deciso di effettuare, limitatamente al periodo 6 ottobre/29 novembre 2003, un intervento di razionalizzazione consistente nell'apertura dell'ufficio per tre giorni a settimana.
La diversa organizzazione è stata, tuttavia, posta in essere dopo averne dato, come peraltro è prassi aziendale, formale comunicazione al sindaco e previa affissione di uno specifico avviso al pubblico all'ingresso dell'ufficio interessato; con decorrenza del 1o dicembre 2003 è stata ripristinata l'apertura quotidiana con orario 8,30/14,00 dal lunedì al venerdì e 8,30/13,00 il sabato.
Come più volte rappresentato la società Poste ha ribadito di tenere in grande considerazione le problematiche di ordine sociale connesse ai vari interventi di riorganizzazione lavorativa di volta in volta effettuati ed ha comunicato che allo scopo di venire incontro alle locali esigenze della clientela sono state stipulate numerose convenzioni con le amministrazioni locali interessate al fine di aumentare la produzione, ovvero di contenere i costi di gestione, in modo da evitare ridimensionamenti operativi o chiusure di uffici.
In tale ottica, ha concluso Poste italiane, nell'ottobre 2003 il direttore della filiale di Belluno ed il responsabile commerciale della stessa hanno incontrato il sindaco del comune in questione con lo scopo di avviare iniziative di reciproco vantaggio e di miglioramento del servizio reso.
Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.
con delibera del consiglio comunale n. 28 del 6 giugno 2001, esecutiva ai sensi di legge, il comune di Caorle ha indetto un referendum consultivo sul seguente quesito: «Volete che sia realizzato il ponte sul rio interno come previsto dal piano urbano del traffico, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 25 giugno 19998 e dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati con deliberazione della giunta comunale n. 403 del 9 novembre 2000 e di consiglio comunale n. 7 del 1o
febbraio 2002?";
in conformità con l'articolo 16 del regolamento comunale, relativo alle modalità
con una successiva comunicazione datata 20 giugno 2002, inviata ai nuclei famigliari del comune di Caorle, il sindaco, disattendendo il precedente provvedimento, erroneamente indicava con il termine di espletazione delle operazioni di voto chiusura dei seggi per le ore 22;
alla luce di quanto esposto, appare evidente che le azioni intraprese in una con l'erronea indicazione dell'orario di votazione, hanno determinato un clima di insanabile confusione ed equivoco nella popolazione, inducendo l'elettore a ritenere che la chiusura dei seggi avvenisse in orario posteriore a quello effettivo;
tale situazione costituisce, ad avviso dell'interrogante, un indubbio turbamento della regolarità e del corretto svolgimento della consultazione elettorale: l'erronea indicazione dell'orario infatti rischia di pregiudicare seriamente il diritto intangibile della popolazione di vedere espressa la propria volontà;
l'inammissibile incongruenza rilevata, ponendosi a ridosso della consultazione, non poteva poi ritenersi tempestivamente ed efficacemente sanata tramite l'affissione di locandine e la spedizione, da parte del comune, di lettere inviate in data 26 giugno 2002, quindi soltanto quattro giorni prima della consultazione;
l'unica soluzione percorribile non poteva che risultare la sospensione immediata della consultazione elettorale, ritenendo ragionevole supporre che molti sarebbero stati coloro che, in questo particolare periodo estivo di piena attività lavorativa, sarebbero stati indotti a recarsi alle urne tra le 20 e le 22, in un orario non conforme a quanto stabilito dal richiamato provvedimento sindacale;
richiesta in tal senso veniva avanzata al signor prefetto di Venezia in data 26 giugno 2002 da parte dei consiglieri comunali Maria Giulia Turchetto, Sabrina Teso e Giovanni Bergantin;
il giorno 27 giugno 2002, con lettera inviata a mezzo fax allo studio Turchetto e Sommaio il vice prefetto vicario signor Raimondo rispondeva in questi termini: «Oggetto: indizione referendum consultivo sul progetto di realizzazione del ponte sul rio interno domenica 30 giugno 2002. Con lettera-esposto in data 26 giugno 2002 si richiede la sospensione della consultazione referendaria in programma presso il comune di Caorle domenica 30 giugno 2002, sul quesito «volete che sia realizzato il ponte sul rio interno come previsto dal piano urbano del traffico, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 25 giugno 1998 e dal programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati con deliberazione della giunta comunale n. 403 del 9 novembre 2000 e di consiglio comunale n. 7 del 1 febbraio 2001»;
in quel comune, le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare sono state determinate con regolamento comunale, approvato con delibera del commissario straordinario n. 105 del 7 ottobre 1993, il cui articolo 16, nel fissare le procedure per l'indizione del referendum, demanda al sindaco la predisposizione e la pubblicazione dei manifesti riportanti, tra l'altro, il giorno e l'orario della votazione;
nei manifesti di convocazione dei comizi, in data 15 maggio 2002, affissi nei luoghi pubblici del comune, viene stabilito che «la votazione si svolgerà nel solo giorno di domenica 30 giugno 2002: essa avrà inizio al compimento delle predette operazioni preliminari, e comunque non
alla luce di quanto sopra, la lettera in data 20 giugno 2002, inviata dal sindaco alle famiglie del comune di Caorle, va considerata come una iniziativa finalizzata per meglio illustrare le motivazioni e le ragioni del referendum indetto, e di conseguenza, non può ritenersi modificativa o sostitutiva delle indicazioni sull'orario delle operazioni di voto riportate nei suddetti manifesti di convocazione dei comizi elettorali;
pertanto, in virtù di quanto rappresentato, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per un intervento di questo ufficio sulla consultazione referendaria in argomento;
il sindaco del comune, peraltro, ha assicurato che attuerà ogni utile opportuna iniziativa finalizzata a precisare ulteriormente la fascia oraria in cui i cittadini potranno esprimere il proprio voto -:
se il Ministro interrogato condivida il parere espresso dal prefetto.
(4-03400)
Pertanto, la lettera inviata dal sindaco alle famiglie di Caorle il 20 giugno 2003 - contenente, tra l'altro, l'erronea indicazione delle ore 22 come orario di chiusura delle operazioni di voto - va considerata come una iniziativa per illustrare in modo più approfondito le motivazioni e le ragioni del referendum e non può, quindi, ritenersi in alcun modo modificativa o sostitutiva delle comunicazioni ufficiali concernenti l'orario delle operazioni di voto riportate, come detto, nei manifesti di convocazione dei comizi elettorali.
D'altra parte, l'amministrazione comunale, accortasi dell'errore materiale, nei giorni immediatamente precedenti la consultazione referendaria ha posto in essere una serie di iniziative volte a informare correttamente gli elettori e ad evitare ogni possibile equivoco.
In particolare, sono state inviate a tutte le famiglie già contattate con la lettera in questione delle lettere di rettifica, sono stati diffusi appositi comunicati in tutti i luoghi pubblici e sono state affisse le indicazioni sull'esatto orario presso i cancelli delle scuole interessate e presso l'albo pretorio del comune.
È stato, inoltre, affisso, su ogni manifesto già pubblicato, uno striscione colorato ove si evidenziava l'esatto orario delle votazioni, è stato inserito nel sito internet del comune un analogo comunicato e, infine, sulla stampa locale è stata data più volte la notizia dell'esatto orario.
Per le considerazioni appena esposte, si ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla prefettura - UTG di Venezia nel senso della sostanziale regolarità della consultazione referendaria in questione.
La stessa prefettura ha riferito, per completezza di informazione, che la percentuale dei votanti alla consultazione referendaria citata è stata del 29,45 per cento e che non vi sono stati ulteriori successivi reclami da parte dei cittadini.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
da notizie in possesso dell'interrogante risulta che alla Signora Mariolina Pansini, delegata aziendale della Funzione pubblica della Cgil della sede di Bari dell'Archivio di Stato, il dirigente ha contestato la violazione del codice penale - precisamente degli articoli 292 (vilipendio della bandiera di Stato) e 323 (abuso di ufficio) - per avere esposto dalla finestra del proprio ufficio la bandiera della pace, con l'invito a rimuovere, immediatamente, la stessa;
la bandiera in oggetto sventola da due settimane dalla sede dell'Archivio di Stato della città di Bari, che, al momento, non è l'unico ufficio pubblico dove questo accade, così come milioni sono i vessilli della Pace che sventolano in tutta Italia;
tale vessillo è un simbolo che si richiama a un valore universale, sancito peraltro anche dalla nostra Costituzione, che la cittadinanza italiana ritiene giusto e legittimo esporre, come momento di sensibilizzazione collettiva, tesa alla conferma di un valore di per se stesso forte e avvertito;
la bandiera della pace, insieme ad altri vessilli inneggianti ai principi e ai valori della salvaguardia e della promozione dei diritti umani, è entrata a far parte nella coscienza della cittadinanza, come segno tangibile che racchiude significati civili, culturali, etici, umani e solidaristici che vanno al di là dell'oggetto in sé;
l'uso e l'esposizione di tali simboli rafforza e rinvigorisce la coscienza della nostra identità e l'appartenenza ad una comunità che si richiama ad alti e nobili valori, tipici di un certo modo di pensare, vedere e intendere il mondo -:
se non ritenga deplorevole l'episodio, che si configura come una vera e propria restrizione della libertà di espressione, in tempi di non belligeranza - come ha sostenuto lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Silvio Berlusconi, il 19 marzo 2003 alla Camera dei Deputati - e se non ritenga, perciò, opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di garantire la libertà di esprimere le proprie opinioni con tutta serenità e tranquillità.
(4-05874)
Dopo alcuni giorni, il vessillo veniva rimosso su disposizione dei responsabili della struttura pubblica.
Successivamente, a seguito dell'intenzione manifestata dalla Pansini di esporre nuovamente la bandiera della pace, il direttore dell'Archivio di Stato, dopo averla richiamata verbalmente, la invitava a desistere, rammentando che la disciplina vigente non consente tale esposizione su edifici istituzionali.
La legge 5 febbraio 1998, n. 22, infatti, regolamenta esclusivamente l'esposizione della bandiera nazionale e di quella europea sugli edifici pubblici e stabilisce che le regioni (articolo 1, n. 2), nel proprio ambito, possano dettare norme interpretative, per gli edifici pubblici locali, limitatamente alla esposizione di gonfaloni, stemmi e vessilli (articolo 2, n. 3 e decreto del Presidente della Repubblica 121 del 2000, articolo 12).
Anche il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, regolamento di attuazione della legge n. 22 del 1998, fa riferimento alle sole bandiere nazionale ed europea ed alla bandiera dell'ONU (articolo 1, n. 2, lettera b), oltre alle bandiere locali, come esponibili su sedi pubbliche. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica stabilisce il divieto di esposizione di bandiere straniere (articolo 8) salvo casi particolari definiti.
Al Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri in sede nazionale e Prefetti in sede locale) compete un potere di vigilanza sulla corretta esposizione delle bandiere (decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 2000, articolo 10, n. 2).
Pertanto, sugli edifici pubblici è ammissibile l'esposizione delle sole bandiere ufficiali istituzionali, nel rispetto del generale principio di «neutralità» delle sedi istituzionali.
In tale quadro normativo la Presidenza del Consiglio dei ministri - in base a valutazioni soltanto tecniche - ha conseguentemente risposto in senso negativo ad alcuni prefetti che chiedevano l'ammissibilità dell'esposizione della bandiera della pace su alcuni edifici istituzionali. Il diniego espresso non riguardava ovviamente la bandiera della pace (che evoca un valore assoluto, consacrato nella Costituzione e
Assicuro, infine, che gli interventi delle forze di polizia sono stati rivolti unicamente a segnalare in alcune occasioni il divieto ai responsabili di sedi o uffici pubblici e non hanno riguardato in nessun caso l'esposizione di bandiere del movimento pacifista alle finestre o ai balconi di abitazioni private, nei confronti delle quali non vi sono e non vi potrebbero essere prescrizioni normative particolari nel pieno rispetto di un diritto costituzionalmente tutelato come la libertà di manifestazione del pensiero.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
da notizie in possesso dell'interrogante risulta che l'effettivo numero della popolazione residente nel Comune di Carovigno (BR), alla data delle recenti elezioni amministrative, non corrisponda al dato del censimento concluso alcuni mesi prima del maggio del 2003 (con relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile scorso), a causa di un'attività di rilevamento, in sede comunale, condotta in maniera approssimativa e incompleta;
tale grossolana situazione fa sì che, per i prossimi dieci anni, le elezioni del sindaco e del consiglio comunale del Comune in questione si svolgeranno con il turno unico, invece che con il sistema del doppio turno;
nell'autunno del 2002 il dato dei residenti censiti a Carovigno dall'ufficio addetto si attestava oltre i 15.000 abitanti, ponendo lo stesso nella fascia dei Comuni cui applicare il sistema elettorale a doppio turno;
a seguito di un ricorso presentato da un consigliere regionale si procedette ad una verifica, con la supervisione di ispettori Istat e della Prefettura che, in quella sede, confermarono la fondatezza del ricorso, invitando chi di competenza a rivedere il dato effettivo degli abitanti;
nello stesso periodo cominciò a circolare, all'interno del territorio del comune, anche la notizia dell'esistenza di un grosso elenco di residenti non ancora censiti, tanto che, a censimento ancora in corso, l'Istat diramava una disposizione che prevedeva l'allineamento dei dati con i settori ancora esclusi dai rilevamenti;
a tale disposizione il Comune ha ottemperato solo all'inizio dello scorso mese di luglio, quindi abbondantemente dopo la chiusura del censimento e lo svolgimento delle elezioni amministrative;
nel comune di Carovigno, cifre alla mano, si sarebbe dovuto votare con il sistema elettorale del doppio turno, perché all'ufficio elettorale risultavano 13.310 elettori e che alle scuole materne, nell'anno scolastico 2002-2003, erano 511 gli iscritti, 895 alle elementari e 574 alle medie inferiori, elevando così il dato complessivo dei cittadini residenti a 15.290 unità;
sottraendo a tale cifra 1.138 unità di elettori non residenti o residenti ma domiciliati all'estero per motivi di lavoro, il numero dei residenti scende a 14.152 abitanti;
restava però da prendere in considerazione il gruppo di abitanti non maggiorenni, compresi tra gli zero ed i tre anni di età e quelli ricadenti nella fascia già oltre la scuola dell'obbligo, che rappresenta mediamente il 40 per cento della popolazione giovanile, che avrebbe aggiunto almeno altre 1.300 unità al risultato generale, portando così a 15.400-15.500 il numero effettivo degli abitanti, esattamente il risultato cui si giungerà una volta completata l'ultima tranche di censimento misteriosamente avviata solo nello scorso mese di luglio;
il non aver ultimato in maniera opportuna e regolare il censimento della popolazione di Carovigno nei termini previsti, fa sì che, fino al prossimo censimento
alla luce di quanto esposto in premessa, quali atti intenda assumere al fine di verificare le eventuali inadempienze, nell'intento di ristabilire per il comune in oggetto una situazione censoria reale e se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati, al fine di accertare il reale accadimento dei fatti sopra esposti.
(4-07410)
A seguito di una verifica condotta da ispettori dell'ISTAT unitamente ad un funzionario della locale prefettura, il numero effettivo dei residenti in quel comune era stato ridotto di n. 288 unità, scendendo così a 14.960, numero che ha assunto carattere di ufficialità a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm 2 aprile 2003, con cui è stata determinata la popolazione legale dei comuni della Repubblica.
Pertanto, sulla base di tale dato ufficiale, sono stati convocati i comizi elettorali con il sistema vigente per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.
la Corte di giustizia dell'Unione europea ha formalmente condannato l'Italia per non aver attuato la direttiva europea che disciplina le emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici di alcuni impianti;
la Commissione europea già a suo tempo aveva chiesto il pronunciamento dei giudici del Lussemburgo, dopo aver emesso un parere motivato, invitando l'Italia a trasporre la direttiva entro il febbraio 2002;
in quell'occasione, davanti alla Corte, l'Italia si è giustificata precisando che il decreto di attuazione, che era stato elaborato dal ministero dell'ambiente e tutela del territorio, era ancora al vaglio della Conferenza Stato-Regioni -:
se non ritenga opportuno adoperarsi urgentemente al fine di sbloccare tale situazione e trasporre, finalmente, la direttiva di cui in premessa.
(4-07596)
Dopo il ricevimento dell'assenso dei Ministri di concerto sul testo dello schema di decreto, questo è stato inoltrato al Consiglio di Stato per la valutazione di merito, avvenuta in data 27 ottobre 2003; quindi in data 28 novembre 2003, il decreto, firmato dai Ministri dell'ambiente, e della salute, è stato inviato alla firma del Ministro delle attività produttive; una volta acquisita tale ultima firma il decreto andrà in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.
la regione Campania ha adottato il progetto denominato «manutenzione e conservazione del patrimonio boschivo»;
la Sma spa ha sottoposto all'approvazione delle amministrazioni promotrici
in data 23 aprile 2001 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministero dell'ambiente, l'assessorato per l'agricoltura, caccia, pesca e foreste e l'assessorato al lavoro della regione Campania hanno sottoscritto la convenzione programmatica per l'affidamento quinquennale a Sma spa del servizio in questione;
le amministrazioni contraenti si sono impegnate ad erogare le risorse finanziarie utili alla realizzazione del progetto, riservando il completamento del finanziamento del progetto per il triennio 2003-2006 a futuri impegni di spesa da parte del Ministero del lavoro e del Ministero delle politiche agricole;
essendosi la regione Campania dichiarata interessata ad una partecipazione azionaria in una costituenda società mista con Sma spa, si è così venuta a costituire la Sma Campania spa in cui la regione Campania e gli enti locali interessati possono partecipare in ragione massima del 49 per cento del capitale sociale, acquisendo entro il 31 dicembre 2002 le relative azioni -:
se abbiano ritenuto di procedere ad eventuali verifiche sulla Sma spa e se sia possibile conoscerne i risultati;
se possa la regione Campania avere una partecipazione diretta nella Sma Campania spa essendo nello stesso tempo l'ente che affida l'incarico in gestione alla Sma Campania spa.
(4-02712)
Per quanto concerne il primo quesito posto dall'interrogante, si fa presente che il competente assessorato della regione Campania ha formalmente incaricato uno studio professionale, specializzato per le verifiche patrimoniali, per una serie di accertamenti che, risultati positivi, hanno consentito alla regione di procedere all'acquisizione di una quota parte del capitale sociale di SMA Campania spa.
Quanto al dubbio sollevato nella stessa interrogazione che la regione possa avere il duplice ruolo di ente che affida l'incarico in questione alla Campania spa e, nel contempo, partecipa direttamente alla stessa società, esso viene sciolto dalla disposizione contenuta nel decreto legislativo n. 468 dell'11 dicembre 1997, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.
Infatti l'articolo 10 di tale norma prevede, allo scopo di creare opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in dette attività, la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di costituire società miste per l'esecuzione di alcuni servizi e di tale facoltà si è avvalsa la regione Campania.
Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.
la Pertusola Sud, nel territorio di Crotone, area industriale con un'estenzione di 45 ettari, ha rappresentato uno dei fiori all'occhiello dell'ENI ed uno dei poli industriali più importanti della chimica italiana;
la Pertusola Sud si occupava dei processi idrometallurgici nella lavorazione
dalle indagini sui metalli pesanti (zinco, cadmio, rame, mercurio, piombo e manganese) effettuate dal TEBAID (consorzio interuniversitario della Calabria), è emerso che per tutti i metalli sono stati osservati scostamenti percentuali molto elevati rispetto ai valori di riferimento: lo zinco è risultato elevato ed omogeneo per tutte le stazioni campionate e particolarmente abbondante nel periodo invernale; stessa distribuzione omogenea ed elevata concentrazione è stata rilevata per quanto riguarda il rame ed il piombo, particolarmente abbondanti nel periodo estivo; per il mercurio, anche questo presente in quantità elevate, la distribuzione sull'area è risultata disomogenea, a macchia di leopardo; assai preoccupante la presenza di cadmio, un po' meno quella di manganese;
l'elevata contaminazione da metalli pesanti, come per esempio la dispersione di zinco e rame, è stata quasi di sicuro provocata dai camini industriali, mentre per tutti gli altri metalli l'ipotesi è che la sorgente inquinante sia il mare dove per anni le industrie hanno scaricato direttamente i reflui ricchi di queste sostanze;
in particolari periodi dell'anno sulla costa a nord della città si verifica il fenomeno dell'intrusione marina nelle falde acquifere, con conseguente inquinamento dell'acqua e del suolo; a questo si aggiunga l'abuso di pesticidi e fitofarmaci nelle coltivazioni di frutta e verdura del territorio crotonese; e non si dimentichi la presenza eccessiva di cloroformio nelle acque potabili;
le indagini epidemiologiche hanno evidenziato una crescente diffusione di patologie neoplastiche, respiratorie, cardiocircolatorie;
l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tra il 1981 ed il 1987 condusse degli studi che rivelarono, nel comprensorio di Crotone, un eccesso di mortalità per malattie respiratorie nelle donne, cardiocircolatorie, neoplasie polmonari, malattie del fegato e delle vie biliari negli uomini e, da ultimo, un eccesso di mortalità per patologie respiratorie e carcinoma alla laringe nel corso del 1997;
la Pertusola Sud oggi è una realtà industriale dismessa, completamente assorbita dalla società Singea S.p.A. (di proprietà dell'ENI);
ilPresidente del Consiglio dei ministri con apposita ordinanza (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3149 del 1 ottobre 2001) disponeva che il commissario delegato per l'emergenza ambientale (in questo caso il Presidente della regione Calabria), provvedesse ad adottare le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (tramite un appalto-concorso) dell'intera area della Pertusola Sud unitamente alle aree adiacenti, alle discariche di pertinenza e alla fascia costiera prospiciente la zona industriale della città di Crotone;
a febbraio 2002 l'Ufficio del sub commissario regionale aveva indetto la gara di appalto pubblica per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale dell'area succitata;
la Pertusola Sud presentava, successivamente all'indizione della gara, un progetto di bonifica dei luoghi denominato «progetto Basi» del quale fanno parte ENI-Ambiente ed Aquater;
la Pertusola Sud e la subentrante Singea, nel mese di febbraio 2002 avevano fatto domanda di sospensiva, in ordine alla gara di appalto, al TAR Lazio, per il fatto che l'ufficio del sub commissario aveva considerato entrambe le società inidonee ad eseguire in proprio la bonifica del sito industriale;
ilTAR Lazio con ordinanza n. 4002 dell'11 luglio 2002 (sezione I-ter) ha rigettato la domanda di sospensiva proposta dalla Pertusola Sud e dalla subentrante Singea;
essendosi risolto il contenzioso tra la Pertusola Sud e l'ufficio del sub commissario, si è potuto procedere all'indizione della gara di appalto internazionale (cosi come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri);
ilbando di appalto-concorso indetto dall'ufficio del commissario, per la progettazione e l'esecuzione delle opere di bonifica delle aree inquinate, non è in linea nei tempi e nei modi con le attese della III commissione consigliare del comune di Crotone (commissione ambiente), per alcune ragionevoli perplessità che la lettura del bando induce. Difatti nel bando non è stato ancora redatto il piano di caratterizzazione e, quindi, non si conoscono la localizzazione e l'estensione della possibile contaminazione: pertanto non è possibile procedere ad alcuna progettazione che fornisca le valutazioni necessarie a determinare l'importo dei lavori;
le perplessità sul bando sorgono dalla mancata assunzione dei principi giuridici sanciti dal decreto ministeriale 471 del 25 ottobre 1999, in particolar modo l'articolo 10 comma 1 che così recita: «...gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente devono essere effettuati sulla base di apposita progettazione che si articola nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi: piano di caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo...». Pertanto, solo dopo la redazione del piano di caratterizzazione si possono redigere le progettazioni che forniscono le valutazioni necessarie a determinare l'importo dei lavori. Il bando, quindi, contiene una preoccupante incertezza circa la congruenza dell'importo complessivo a base dell'appalto-concorso con le opere che dovranno realizzarsi, visto e considerato che non conoscendosi la caratterizzazione del sito non si possono ipotizzare le opere di bonifica e protezione ambientale;
l'intervento è finanziato ai sensi della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3149 del 1 ottobre 2001, la quale ordinanza prevede che il commissario delegato provveda ad adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza necessarie anche in danno dei soggetti obbligati (Pertusola Sud e Singea);
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamata non garantisce la copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione di opere ai sensi della normativa vigente in materia: si individuano le modalità di acquisizione dei finanziamenti, ma non si ha alcuna certezza sulla disponibilità degli stessi;
ifondi finanziati ad oggi sono 250 miliardi di vecchie lire che potrebbero diventare oltre 2000 miliardi di vecchie lire se il piano di caratterizzazione confermerà i dati che il TEBAID ha descritto nella sua relazione sullo «stato di salute» dei luoghi ricadenti nella città di Crotone -:
quali giudizi diano i Ministri interrogati in merito alla vicenda suddescritta;
quali interventi urgenti si intenda porre in essere affinché il piano di caratterizzazione venga redatto ed inserito, secondo la vigente normativa, nel bando di concorso-appalto internazionale per la bonifica dei luoghi dello stabilimento industriale Pertusola Sud;
quale monitoraggio si intenda attivare per evitare che quote dei flussi finanziari destinati alla bonifica della suddetta area non siano intercettate da una criminalità mafiosa, quale quella 'ndranghetista, particolarmente capace di penetrare le dimensioni della economia e della pubblica amministrazione;
quali altri fondi statali il Governo intenda finanziare per la messa in sicurezza ambientale permanente del territorio crotonese;
quali interventi concreti si intenda assumere per salvaguardare il lavoro degli ex operai della Pertusola Sud, in
(4-04198)
Il 16 marzo 2000 la Pertusola, ultimata la produzione di zinco nel corso del 1999, ha avviato un procedimento di bonifica del sito di Crotone, presentando, alle Amministrazioni competenti, il piano di caratterizzazione. Ottenuta la prescritta autorizzazione, con delibera della giunta comunale di Crotone, la Pertusola ha trasmesso i risultati all'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza dei rifiuti della regione Calabria, che sono stati oggetto di esame e discussione nella conferenza dei servizi del 29 giugno 2000.
Valutata positivamente la correttezza e la validità delle analisi, Pertusola ha presentato il progetto preliminare di bonifica che è stato preso in esame dalla conferenza dei servizi del 14 dicembre 2000.
Successivamente, con l'ordinanza n. 1383 del 10 aprile 2001, il commissario ha richiesto alla società di estendere le analisi alle aree esterne allo stabilimento.
Pertusola aveva, comunque, presentato, già in data 6 giugno 2000, all'ufficio del Commissario, uno studio che escludeva una contaminazione esterna.
Il 17 maggio e il 7 giugno 2001 venivano trasmesse, all'Ufficio del commissario, apposite note tecniche riguardanti la demolizione delle opere civili e la messa in sicurezza della falda, le indagini integrative e la progettazione definitiva della barriera idraulica.
Con nota del 4 ottobre 2001, l'ufficio del commissario aveva comunicato che la commissione scientifica, concordando con la metodologia proposta dalla società Pertusola Sud per l'effettuazione delle indagini, aveva espresso l'assenso a procedere all'attuazione del programma di analisi.
Mentre la Pertusola Sud dava attuazione al programma delle analisi esterne allo stabilimento, l'ordinanza di protezione civile n. 3149 del 1o ottobre 2001 autorizzava il commissario delegato - Presidente della Regione Calabria - a provvedere, anche a danno dei soggetti obbligati, ad adottare tutte le misure di messa in sicurezza, nonché ad elaborare ed attuare il necessario progetto di bonifica e di ripristino ambientale. L'Ufficio del Commissario per l'emergenza ambientale della regione Calabria attivava, quindi, la procedura di appalto dei lavori di bonifica dell'area.
La società Pertusola Sud S.p.a. fusa, dal 1o febbraio 2002, nella società SINGEA S.p.a. e, dal 1o novembre 2002 nella società ENICHEM Spa controllata dall'ENI, in data 12 dicembre 2002 trasmetteva all'ufficio del Commissario, alla ASL, al comune ed alla provincia di Crotone, il cronogramma degli interventi di demolizione degli impianti e delle strutture, a causa della presenza di sostanze pericolose.
Successivamente, con nota del 1o luglio 2003, la società stessa richiedeva al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di fornire opportune direttive volte ad individuare le competenze ambientali delle singole amministrazioni, in relazione agli interventi di messa in sicurezza di emergenza. Ad oggi, nessuna risposta è stata comunicata alla società.
Inoltre, il commissario delegato, contestando la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio delle ferriti di zinco secco nonché, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di essiccamento delle ferriti di zinco revocava le ordinanze commissariali. L'operazione per lo spostamento delle ferriti di zinco secche e di quelle umide presso un impianto di Portovesme, di proprietà di terzi, è terminata il 30 aprile 2003.
Per quanto riguarda il piano di caratterizzazione, il commissario delegato ha specificato che questo, in conformità al decreto ministeriale n. 471 del 1999, sulla
In relazione al finanziamento delle opere previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3149, si fa presente che, il commissario delegato - presidente della regione Calabria - è stato autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, utilizzando una quota parte dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 riguardante i nuovi interventi in campo ambientale e sulla conservazione della natura.
Tali risorse, infatti, costituiscono una anticipazione delle provvidenze destinate al sito di Crotone, nell'ambito del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati previsto dalla predetta legge n. 426 del 1998.
Si fa infine presente che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta ordinanza n. 3149 del 2003, il commissario delegato deve provvedere ad attuare gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza e ad esperire, nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, tutte le azioni amministrative e giudiziarie per il recupero delle somme anticipate dallo Stato per gli interventi di ripristino e per il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica.
Infine, con l'applicazione di specifici accordi sindacali sottoscritti nel corso degli anni 2001-2002 con le organizzazioni sindacali a livello nazione e locale, il personale dipendente della Pertusola di Crotone era, alla data del 20 gennaio 2003, di 15 unità e, attualmente, è di 4 unità.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.
pare opportuna una iniziativa per acquisire agli operatori turistici italiani quote del mercato cinese, di grande potenzialità, ciò anche per rispondere alla crisi di altri importanti mercati;
l'Unione europea, ha chiuso, in attesa di un accordo commerciale con la Cina, la possibilità di sottoscrivere, da parte di singoli Paesi dell'Unione europea, visti turistici;
nonostante le disposizioni dell'Unione europea, la Germania, la Francia, la Spagna, aggirando l'ostacolo, hanno dato il via ad una particolare forma di visto definita ADS (Stato di destinazione autorizzata);
questo ha permesso a questi tre Paesi di acquisire, fin da ora, rilevanti quote del mercato turistico cinese, penalizzando così gli operatori turistici italiani -:
se il Governo italiano intenda adottare, anche esso, misure similari allo Stato di destinazione autorizzata.
(4-07634)
Tale accordo, che riguarda la delicata materia delle procedure per la concessione di visti a gruppi turistici cinesi in viaggio verso destinazioni europee è stato, infatti, ritenuto una priorità per la Presidenza italiana e per il nostro sistema economico nazionale.
Il negoziato si è protratto a lungo perché la controparte cinese non accettava l'inserimento di una clausola, che prevedesse l'obbligo della Cina di riammettere al suo interno cittadini cinesi, i quali, una volta ottenuto il visto per turismo, tentassero di restare in Europa.
Nell'ultima tornata negoziale, tenutasi a Pechino alla fine dello scorso settembre tra la Commissione Europea e la Cina si è
Il suddetto accordo è stato poi parafato nel corso del Vertice UE - Cina riunitosi a Pechino il 30 ottobre 2003.
La questione appare, quindi, ormai superata in quanto con l'accordo ADS, sono stati disciplinati alcuni aspetti significativi della gestione dei flussi turistici provenienti dalla Cina.
È infatti stato stabilito che un gruppo di turisti cinesi che entra od esce dal territorio dell'U.E. debba avere un numero minimo dei partecipanti (non inferiore a cinque) e debba attenersi ad un programma prestabilito. L'accordo prevede inoltre che l'elenco delle agenzie di viaggio cinesi autorizzate da ambasciate e consolati sia comunicato alla commissione e alle ambasciate e uffici consolari degli Stati Membri. Sono inoltre state previste sanzioni a carico delle agenzie di viaggio che agissero in violazione dell'accordo U.E./Cina.
Al fine dell'espletamento delle procedure volte all'ottenimento del visto per i gruppi di turisti cinesi che desiderino visitare il territorio della comunità, è previsto che ogni agenzia designata individui i Couriers autorizzati che cureranno l'iter del rilascio del visto presso gli Uffici delle Ambasciate e dei consolati degli Stati Membri in Cina. Il visto dovrà essere ammesso in via principale nel territorio in cui ha sede l'unica o principale sede del viaggio. I visti concessi dalle ambasciate e dai consolati degli Stati Membri saranno Visti di Schengen con validità limitata a trenta giorni ed emessi in conformità alle leggi vigenti.
Infine si rende noto che anche con l'intervento dell'ENIT è stato potenziato il consolato di Shangai per il rilascio dei visti.
L'accordo dovrà essere recepito formalmente dal Parlamento.
Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.
fu emesso il 4 gennaio 1985 il buono fruttifero postale, serie P70, di lire 500.000, con condizioni ben visibili, aggiornate con stampigliatura sul retro, e che non sembrano lasciare spazio ad equivoci o a variazioni successive circa il suo incasso. In pratica, a gennaio 2003, dopo 18 anni il montante risulterebbe pari a lire 4.118.871 (euro 2.127,20);
il buono fu a suo tempo pubblicizzato come godente di «interessi remunerativi sicuri ed accertati garantiti dallo Stato, anche nel caso di rimborso anticipato, che il valore si raddoppia dopo il settimo anno e si triplica dopo l'undicesimo»;
non risulta alcunché che legittimi una deroga unilaterale dai «patti concordati»;
i buoni delle serie precedenti, in virtù del decreto ministeriale 13 giugno 1986 sarebbero stati, ma all'insaputa dei titolari, «considerati rimborsati», ed il relativo montante (capitale + interesse) maturato dalla data di emissione al 1 gennaio 1987, convertito in titoli della serie «Q», e quindi a nuove condizioni;
se non sia considerato atto arbitrario, e non consensuale, la decurtazione di oltre 50 per cento, del rendimento del deposito senza informare i titolari e penalizzando i piccoli risparmiatori, in antitesi alla funzione socio-economica del risparmio ed alla legge che ne disciplina l'esercizio -:
quali siano in merito le iniziative del Ministero per garantire la correttezza dell'operazione.
(4-04491)
Per la raccolta dei relativi fondi la Cassa si avvale, sin dal 1875, della Amministrazione postale, oggi Poste Italiane Spa.
Il risparmio postale si configura, dunque, quale circuito finanziario alternativo a quello bancario, retto da norme speciali.
In materia di risparmio postale si richiamano, in particolare:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 che limitatamente alle disposizioni contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III, disciplina integralmente, tanto per gli aspetti giuridici, che per quelli economici, il rapporto tra il soggetto emittente ed il risparmiatore;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 - emanato in base alla delega contenuta nell'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 - recante la nuova disciplina di tutti i servizi del bancoposta, comprensiva dunque del risparmio postale, nelle due forme: libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi;
c) il decreto ministeriale Tesoro 19 dicembre 2000, che - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 - ha dettato la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, mantenendo ferma la regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, relativamente ai rapporti in essere, sorti in vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Pertanto, il rapporto tra i risparmiatori e la Società Poste in qualità di collocatore dei buoni postali fruttiferi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, risulta essere disciplinato - per ciò che attiene alla determinazione degli interessi - dall'articolo 173, unitamente alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali previsti in materia.
Ne deriva che le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati rappresentano una mera esemplificazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo, soggetti a variazioni secondo l'andamento dei mercati.
L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed i decreti ministeriali relativi alla fissazione e variazione dei tassi d'interesse dei buoni postali fruttiferi integrano le altre disposizioni regolatrici della materia.
Trattandosi, tuttavia, di regole predeterminate e fissate in atti legislativi e decreti ministeriali, ne discende che la possibilità per essi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori è soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Peraltro, sia l'amministrazione emittente (Cassa Depositi e Prestiti) che il soggetto collocatore (Poste italiane spa), stante la normativa vigente - che esauriva nella pubblicità legale la modalità di comunicazione ai risparmiatori delle variazioni generalizzate dei tassi - non dispongono di una banca dati contenente le informazioni anagrafiche di tutti i risparmiatori. La comunicazione personale, dunque, si profila, sia dal punto di vista giuridico, che da quello sostanziale, oggettivamente non praticabile.
Con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 19 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000, nell'ambito di una generalizzata riforma della disciplina e risparmio postale, contemplata dal decreto legislativo n. 284 del 1999, è stato previsto quale forma di pubblicità e comunicazione delle
Si soggiunge che nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale Tesoro Bilancio e Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 - promosso dal tribunale di Napoli, con ordinanza 5 settembre 2002 - la Corte Costituzionale, con sentenza n. 333 del 27 ottobre-7 novembre 2003, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità a suo tempo sollevata.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Giuseppe Vegas.
la direzione regionale delle entrate di Torino chiedeva nel 1998 la disponibilità di personale eventualmente interessato ad essere trasferito negli istituendi uffici del Territorio in seguito a passaggio delle competenze in materia demaniale dagli uffici del registro agli uffici del territorio;
il 30 dicembre 1998, la signora D'Amico Maria, impiegata all'ufficio entrate di Verbania, dava la sua disponibilità ad essere trasferita all'istituendo ufficio del territorio di Verbania solo per il demanio;
il 30 luglio 1999 la direzione regionale entrate di Torino disponeva il suo distacco alla conservatoria con effetto dal 6 settembre 1999;
l'11 e 30 agosto 1999, la signora D'Amico, revocava la sua disponibilità sottoponendola alla condizione dell'immediata reintegrazione alle entrate di Verbania se l'accorpamento del demanio all'ufficio del territorio non dovesse più verificarsi;
in data 29 dicembre 2000 chiedeva la reintegrazione all'ufficio di appartenenza entrate di Verbania non essendosi verificata l'esigenza dell'amministrazione cui aveva dato la sua disponibilità;
il 30 gennaio 2001, la direzione regionale del territorio non concedeva la reintegrazione per carenza di personale ed il 26 marzo 2001 ripete parere negativo, appellandosi al trasferimento avvenuto il 22 settembre 1999;
ad oggi l'interessata chiede il ritorno alla sede originaria -:
quale atteggiamento ritenga di dover tenere il Ministro su questa vicenda e per quali motivi non si possa tener conto delle necessità e richieste dell'interessata.
(4-06343)
La signora D'Amico, all'epoca in servizio all'ufficio delle entrate di Verbania, ha dato la disponibilità al transito all'istituendo ufficio del territorio della stessa città atteso che, nello stesso, sarebbero confluite competenze in materia di catasto, conservatoria dei registri immobiliari e demanio. Tale disponibilità era da considerarsi vincolata al passaggio, mai avvenuto, delle competenze demaniali all'ufficio del territorio.
In seguito, l'allora direzione generale degli affari generali e del personale, con decreto direttoriale n. 71275 del 6 agosto 1999, ha disposto il trasferimento, dal ruolo del dipartimento delle entrate a quello del territorio della citata dipendente che è stata
In data 30 agosto 1999 l'interessata ha prodotto istanza di revoca della precedente disponibilità, e successivamente la stessa ha inoltrato varie istanze volte ad ottenere il reintegro all'Ufficio delle entrate di Verbania.
L'Agenzia delle entrate, con nota n. 2001/57028 del 5 ottobre 2001, ha espresso parere favorevole al movimento richiesto dalla signora D'Amico attivando una procedura di mobilità presso il ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali, organo competente ad emettere un nuovo provvedimento di passaggio.
Al riguardo, l'ufficio del territorio di Verbania, con riferimento alle difficoltà operative connesse al processo di avvio dell'attività ed, in particolare, alle carenze riscontrate nel settore della pubblicità immobiliare, è più volte intervenuto a livello locale e regionale, al fine di ricercare ogni possibile soluzione utile, quanto meno a ridurre le carenze riscontrate, anche tramite l'attivazione di una procedura di mobilità incentivata.
Tuttavia, giacché le difficoltà operative sono in massima parte dovute alle carenze di personale, l'Agenzia del territorio si è riservata di esaminare con la dovuta attenzione la richiesta della signora D'Amico non appena la situazione operativa dell'ufficio risulterà migliorata.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Maria Teresa Armosino.