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che effettuano l'attività di trasporto per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
non tenendo in alcun conto la circolare stessa, nel contempo notificando congrui numeri di avvisi di accertamento alle imprese che trasportano in conto proprio che, viceversa, hanno aderito e dato seguito al chiarimento;
a fronte dell'estensione territoriale del sito urbano, garantisce l'erogazione di migliori e più puntuali servizi all'utenza e non si può pensare che l'accorpamento di Palermo 3 con Palermo 1 e Palermo 2 possa ugualmente garantire la funzionalità dei servizi erogati, dato che l'ubicazione decentrata degli altri due uffici, in particolare Palermo 1, penalizza notevolmente numerosissimi utenti costretti a spostamenti lunghi e faticosi e, di contro, favorisce un numero nettamente inferiore di cittadini visto che la zona di competenza dell'ufficio di Palermo 1 non è tanto densamente popolata quanto quella servita dall'ufficio di Palermo 3;
locali interessati e lo stesso ente parco dell'Arcipelago, nonostante il Protocollo d'intesa sottoscritto a Palazzo Chigi il 10 gennaio 2000 (tra il Governo e i suddetti enti) preveda la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree ex minerarie dell'isola -:
(5-02877)
con circolare n. 2/DPF del 18 aprile 2002, il Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'economia e finanze ha fornito alcuni chiarimenti relativi alle novità introdotte dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito in legge n. 16/2002;
la disposizione modifica sostanzialmente l'articolo 13 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, introducendo un nuovo comma 4-bis con cui si dispone che l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni;
in particolare, la circolare n. 2 precisa che le fattispecie di esenzione rientranti nel nuovo comma 4-bis (esenzione senza limiti dimensionali) sono le seguenti:
indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese
indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano l'attività di trasporto per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso di imprese di produzione di beni e servizi che effettuano il trasporto dei beni prodotti come attività meramente strumentale;
in sostanza, l'esenzione senza limiti dimensionali spetta sia alle imprese di trasporto conto terzi che conto proprio, limitatamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua il trasporto ed alla sola superficie occupata da tali indicazioni;
la previsione normativa disciplinata dal comma 4 del medesimo articolo, con i limiti di superficie ivi previsti, è invece destinata a trovare applicazione in situazioni in cui l'indicazione del segni distintivi dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati; si tratta cioè di situazioni in cui l'indicazione dei segni distintivi dell'impresa può apparire secondaria rispetto a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni trasportati;
secondo tale interpretazione, appare chiaro, che il comma 4 ed il successivo comma 4-bis, del citato articolo 13, non sono quindi in contrasto tra di loro, ma in un diretto rapporto di complementarietà;
la circolare fornisce, altresì, un apposito chiarimento per i cosiddetti «padroncini», cioè per i piccoli trasportatori:
il trasporto effettuato con veicoli integralmente di loro proprietà, è assimilabile al trasporto per conto terzi: in tal caso l'esenzione opera relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo;
il trasporto effettuato con rimorchi, containers e simili, di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, è assimilabile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese committenti: in tal caso l'esenzione opera relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, containers e simili; rimane altresì l'esenzione per le indicazioni sulla motrice;
la circolare propone, infine, la soluzione di alcuni casi pratici:
definizione di indirizzo: rientrano nel concetto di «indirizzo» (con conseguente esenzione), il sito web, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, fax e simili. Si tratta di elementi assolutamente privi di contenuto pubblicitario;
definizione di ditta: è ricompreso nel concetto di «ditta» (esente dall'imposta), la ragione sociale (sia per esteso che in forma di sigla), il marchio identificativo non solo del prodotto o servizio, ma anche dell'impresa che effettua il trasporto;
veicolo di proprietà di un autotrasportatore socio di una cooperativa o di un consorzio di autotrasporto: l'esenzione spetta per l'indicazione della ditta e dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio, anche se il veicolo è di proprietà individuale. Ciò in virtù del particolare vincolo associativo o consortile che lega il singolo all'impresa al fine dello svolgimento dell'attività di autotrasporto;
l'imposta in argomento è riscossa dai Comuni attraverso propri concessionari che, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non tengono in alcun conto quanto chiaramente espresso nella circolare citata, esigendo il tributo anche dalle imprese che trasportano in conto proprio -:
se il Ministro intenda confermare l'interpretazione fornita dalla circolare, con i superiori esoneri;
in caso affermativo, se è a conoscenza del fatto che i concessionari insistono reiteratamente nelle richieste dell'imposta,
in caso di risposta affermativa, cosa intende fare per porre fine a tale atteggiamento ed evitare che migliaia di contribuenti versino imposte non dovute, innescando un prevedibile contenzioso tributario dagli esiti scontati, a danno e a carico delle amministrazioni comunali.
(4-08921)
l'ufficio delle Entrate di Palermo 3 è stato chiuso a fine gennaio di quest'anno per motivi di inagibilità attestati dalla relazione di uno studio tecnico privato di Palermo cui è stato affidato, da parte dell'agenzia del demanio, proprietaria dell'immobile, l'incarico di periziare l'immobile stesso;
nella predetta relazione viene evidenziata la pericolosità della copertura del fabbricato in alcuni locali del 3o piano a causa dell'infestazione da parte di insetti delle travi lignee di sostegno e delle infiltrazioni di acqua piovana, con il rischio di crolli a catena fino al sottostante 1o piano;
copia di detta relazione è stata consegnata alla rappresentanza sindacale unitaria dell'ufficio ed alle organizzazioni sindacali provinciali e regionali nel corso di una riunione tenutasi alla direzione regionale delle entrate della Sicilia alla presenza del direttore regionale dottor Aldino Bruno Mazzarelli, del capo del personale dottor Sergio Pantè, del direttore dell'ufficio di Palermo 3 dottoressa Laura Capra, e di altri dirigenti della direzione regionale;
successivamente, su richiesta di una sigla sindacale di Palermo, è stato effettuato in data 7 febbraio 2004 un sopralluogo da parte del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo in cui si afferma che: «...in presenza del professionista incaricato si verificavano le condizioni di grave degrado delle capriate portanti la copertura del fabbricato e dei solai di copertura del 2o piano su cui dovrebbero gravare le opere provvisionali previste per porre in sicurezza le coperture... Si prende atto che risulta necessario portare a compimento le verifiche di stabilità e le opere provvisionali in progetto per mettere in sicurezza l'immobile, prima che lo stesso possa essere riutilizzato...»;
è preliminarmente doveroso sottolineare la grandissima importanza dell'ufficio di Palermo 3. Come si può facilmente evincere dall'elenco di cui infra, l'ufficio di Palermo 3 è situato in una zona nevralgica e centralissima della città e soddisfa una vastissima fascia di utenza che va dai comuni limitrofi (Bolognetta, Misilmeri, Villabate, Ficarazzi, Monreale) ai quartieri Sperone, Settecannoli, Acqua dei Corsari, Romagnolo, Oreto-Stazione, Palazzo Reale-Monte di Pietà, Cuba-Calatafimi, Tribunali-Castellammare, Foro Italico, via Roma e corso Vittorio Emanuele;
gravi sono le conseguenze che la decisione di chiudere gli uffici di Palermo 3 arreca alla vastissima utenza che per l'espletamento di vari adempimenti di natura fiscale, è costretta a recarsi all'altro capo della città, presso gli uffici di Palermo 1 e Palermo 2, peraltro abbastanza vicini l'uno all'altro;
ciò costituisce un gravissimo disagio per l'utenza, in palese contraddizione con quanto promesso dal Ministero dell'economia e delle finanze al momento della nascita delle agenzie fiscali con le quali il fisco avrebbe dovuto snellire l'iter burocratico ed agevolare al massimo la fornitura di servizi ai cittadini con una presenza capillare nel territorio e con una più efficace organizzazione volta ad eliminare o ridurre al minimo i disagi e i disservizi esistenti;
in una grande città come Palermo, è evidente che la presenza di 3 diversi uffici,
bisogna anche aggiungere il notevole disagio dei lavoratori dell'Ufficio, costretti a sobbarcarsi un altro trasferimento dopo quello subìto a gennaio 2001 con l'istituzione degli uffici locali. I dipendenti di Palermo 3 avevano impostato il loro modus vivendi sulla certezza di continuare a prestare servizio presso l'ufficio di corso Vittorio Emanuele;
coloro i quali abitavano nelle vicinanze dell'Ufficio e avevano iscritto i propri figli nelle scuole della zona conformando, in sostanza, il loro stile di vita alle esigenze rappresentate dall'ubicazione della sede di servizio, si trovano ora in una situazione di grave penalizzazione in particolare nei confronti dei colleghi di Palermo 1 e Palermo 2 che, all'atto della nascita degli uffici locali (gennaio 2001), hanno ottenuto e continuano a mantenere la sede richiesta;
ove non fosse possibile la riapertura in tempi brevi degli uffici in corso Vittorio Emanuele, v'è la possibilità di prendere in locazione altri locali in zone limitrofe che possono soddisfare le esigenze dei dipendenti e dell'utenza, a tale proposito va segnalata la disponibilità dei locali dell'ex ufficio imposte dirette di via Malaspina, ristrutturati e adeguati alla legge 626/90, forniti di climatizzazione, di parcheggio e di ampi spazi (circa 1500 mq.) da destinare al ricevimento del pubblico, nonché di cantinati da adibire ad archivi -:
quali concrete iniziative intenda adottare il ministro interrogato affinché l'ufficio di Palermo 3 venga riaperto nella sua sede di corso Vittorio Emanuele, con le eventuali limitazioni derivanti dalla pericolosità di alcune strutture o, in subordine, di affittare i locali di via Malaspina; ciò perché un'importante realtà lavorativa come quella di Palermo 3 non può perdere la propria identità nella commistione con gli altri due uffici di Palermo.
(4-08927)
una nota ANSA del 10 febbraio 2004 informa che il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe ripianato il disavanzo patrimoniale della CONI Servizi S.p.A. con beni immobili, tra i quali i terreni minerari dell'Isola d'Elba su cui insistono fabbricati civili e industriali per una volumetria di oltre 175.000 metri cubi, i quali sarebbero posti a disposizione del Demanio perché li trasformi «in denaro contante»;
la notizia ha suscitato vivo allarme ed una serie di indignate reazioni anche perchè, come rileva un comunicato stampa di Legambiente, proprio su quelle strutture e su quei territori si stanno eseguendo numerosi lavori di riqualificazione e recupero ambientale che sono già costati e costeranno milioni di euro di denaro pubblico;
il valore e la risonanza delle miniere elbane, in cui sono presenti importanti siti archeologici, è dimostrata dal loro inserimento nella World Heritage list of Geological Sites dell'Unesco e dalla presenza del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano classificato nella International Union Conservation of Nature, tanto che l'Isola d'Elba puntava proprio sulla valorizzazione di tali miniere per lo sviluppo di un turismo ambientale e culturale del versante nord orientale;
l'operazione è stata condotta senza alcun raccordo con la Regione e gli enti
quali siano i motivi che abbiano indotto l'inclusione tra i beni immobili destinati a ripianare i debiti del CONI del compendio minerario elbano, che nulla ha a che vedere con le finalità e le funzioni del Comitato Olimpico;
quali urgenti iniziative intenda intraprendere per evitare la dispersione di questo importante patrimonio culturale, degradato a mezzo per ripianare le difficoltà economiche del CONI, con conseguenti prevedibili cementificazioni e lottizzazioni da parte di possibili acquirenti privati.
(4-08928)