1. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.956.00 euro per l'anno 2005 e a 12.579.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Copertura finanziaria).
Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1, lettera c), numero 4).
4. 1. La Commissione.