Allegato A
Seduta n. 423 del 12/2/2004


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(A.C. 4347 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4347 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione di un autonomo comparto di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico», con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, uno per il personale delle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disci
plinare determinati aspetti del rapporto di impiego. Per ciascun procedimento, le delegazioni trattanti sono composte: quella di parte pubblica, dal Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato da loro delegati; quella di parte sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rispettivamente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contenuti dell'accordo negoziale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della Corte dei conti da adottare, secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro quindici giorni dal raggiungimento dell'accordo stesso. Sono demandati alla disciplina del procedimento negoziale relativo al ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; il tempo di lavoro; il congedo ordinario e straordinario; la reperibilità; l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; i permessi brevi per esigenze personali; il patrocinio legale e la tutela assicurativa; le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale; gli istituti e le materie di partecipazione sindacale e le procedure di raffreddamento dei conflitti; le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; la durata degli accordi negoziali, la struttura degli accordi stessi e i rapporti tra i diversi livelli. Con esclusione del tempo di lavoro, formano oggetto del procedimento negoziale riguardante il restante personale le predette materie, nonché le seguenti altre: la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; il trattamento economico di lavoro straordinario; i criteri per la mobilità a domanda; le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
b) rideterminazione dell'ordinamento del personale in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili, attraverso:
1) l'introduzione di nuovi istituti diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego, in aggiunta ai peculiari istituti già previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 10 agosto 2000, n. 246, e dalla restante normativa di settore;
2) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e l'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi. Tale riassetto può riguardare, per ciascuno dei ruoli e qualifiche, anche le funzioni, la consistenza delle dotazioni organiche, i requisiti, i titoli, le modalità di accesso e i criteri di avanzamento, prevedendo, riguardo a questi ultimi, adeguate modalità di sviluppo verticale ed orizzontale basate principalmente su qualificate esperienze professionali, sui titoli di studio


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e sui percorsi di formazione e qualificazione professionali;
c) nell'ambito dell'operazione di riordino di cui alla lettera b), numero 2), revisione, in particolare, del ruolo del personale delle qualifiche dirigenziali, prevedendo:
1) l'accesso alla dirigenza riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti di legge attualmente previsti per l'accesso alla di
rigenza e proveniente da qualifiche per l'accesso alle quali è richiesto un concorso esterno riservato ai soggetti in possesso di lauree specialistiche ed eventuali titoli abilitativi, necessari per l'esercizio di funzioni connesse ai compiti operativi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno e abrogazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
2) l'individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, degli incarichi e delle funzioni da conferire al personale delle qualifiche dirigenziali, ferme restando l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
3) la revisione dei criteri di attribuzione degli incarichi in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare;
4) che il personale delle qualifiche dirigenziali possa essere temporaneamente collocato, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica delle qualifiche stesse e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità anche per incarichi particolari o a tempo determinato, assicurando comunque la possibilità per l'amministrazione di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo attraverso uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi stessi;
e) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Sopprimerlo.
2. 18. Mascia, Alfonso Gianni.


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Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli operatori di protezione civile.
* 2. 16. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorsopubblico» con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli operatori di protezione civile.
* 2. 20. Bulgarelli, Cento.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di negoziazione, denominato «vigili del fuoco e soccorso pubblico» con le seguenti: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli operatori di protezione civile.
* 2. 22. Sgobio, Rizzo, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: per il personale delle qualifiche dirigenziali con le seguenti: per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi.
2. 1. Boccia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente della Repubblica con le seguenti:

come da contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego.
2. 14. Mascia, Alfonso Gianni, Bulgarelli, Grandi.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole da: Sono demandati alla disciplina fino alla fine della lettera con le seguenti: Ciascun procedimento negoziale si svolge sui contenuti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ivi comprese le aspettative e permessi sindacali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Continuano ad essere vigenti gli accordi negoziali nazionali ed integrativi stipulati.

Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
b) la revisione o la soppressione dei ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali esistenti e la istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, nonché la rideterminazione della consistenza delle dotazioni organiche in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili.
2. 2. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: qualifiche dirigenziali: aggiungere le seguenti: il contratto individuale ed il periodo di prova.
2. 6. Leoni, Boato, Mascia, Amici, Guerzoni, Sgobio, Gambini.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: il trattamento economico fondamentale ed accessorio; aggiungere le seguenti: la disciplina di affidamento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali, i criteri di valutazioni dei dirigenti, la mobilità, le cause di estinzione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento al recesso dell'amministrazione, il collegio arbitrale.
2. 7. Leoni, Boato, Mascia, Amici, Guerzoni, Sgobio, Gambini.


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Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: i permessi brevi per esigenze personali; aggiungere le seguenti: gli infortuni sul lavoro e le malattie dovute a cause di servizio; la tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche e disabili; i congedi per la formazione.
2. 8. Leoni, Boato, Mascia, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: partecipazione sindacale aggiungere le seguenti: , come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del comma 4,
* 2. 15. Mascia, Leoni, Amici, Guerzoni, Bressa, Alfonso Gianni, Gambini.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: partecipazione sindacale aggiungere le seguenti: , come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del comma 4,
* 2. 19. Bulgarelli, Cento.

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con riferimento alle procedure ed alle materie di informazione, concertazione e contrattazione del livello nazionale e di quello integrativo, anche con riferimento al sistema classificatorio.
2. 9. Leoni, Boato, Mascia, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 1, lettera a), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per quanto riguarda gli istituti e le materie di partecipazione sindacale si applicano comunque gli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 200, n. 165.
2. 10. Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: nonché le seguenti altre: aggiungere le seguenti: a valere per l'area dirigenziale, la disciplina delle ulteriori aspettative previste da disposizioni di legge, nonché dei congedi per eventi e cause particolari; la disciplina del diritto allo studio; la disciplina delle mansioni superiori; la disciplina dell'orario di lavoro a tempo definito; le norme disciplinari; il sistema classificatorio e relativo finanziamento, anche con riferimento alla definizione delle aree professionali, degli accessi dall'esterno, dei passaggi interni e della progressione economica orizzontale; le norme disciplinari, con i codici disciplinari, i codici relativi alle molestie sessuali ed al mobbing, le procedure di conciliazione ed arbitrato; norme particolari, con riferimento alla parziale o totale inabilità fisica.
2. 11. Leoni, Boato, Mascia, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 1, lettera a), quinto periodo, dopo le parole: nonché le seguenti altre: aggiungere le seguenti: a valere per le due aree dirigenziali e non, la definizione degli accordi quadro per la rappresentatività, la disciplina di validazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i diritti ed agibilità sindacali sui luoghi di lavoro, l'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro.
2. 12. Leoni, Boato, Mascia, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed all'istituzione di un ruolo amministrativo specifico per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. 13. Leoni, Boato, Mascia, Sgobio, Amici, Guerzoni, Gambini.


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Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche con facoltà di istituire, senza oneri aggiuntivi, apposite aree di vicedirigenza per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di lauree specialistiche e di eventuali titoli abilitativi.
2. 3. Boccia, Bressa.

Al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le parole: del personale delle qualifiche dirigenziali con le seguenti: del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e nei profili professionali del settore operativo richiedenti, ai fini dell'accesso, la laurea specialistica ed eventuali titoli abilitativi.
2. 4. Boccia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).
2. 5. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Guerzoni, Gambini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , esteso anche alle con le seguenti: e per le.
2. 25. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere.
2. 17. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere con le seguenti: . I decreti legislativi sono emanati solo successivamente al suddetto parere.
2. 21. Bulgarelli, Cento.

All'articolo aggiuntivo 2. 04, sostituire la parte consequenziale con la seguente:
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 15.075.333 per l'anno 2004, di euro 12.524.500 per l'anno 2005 e di euro 12.147.500 a decorrere dall'anno 2006.
1-bis. Per l'attuazione dell'articolo 2-bis è autorizzata la spesa di euro 424.667 per l'anno 2004 e di euro 431.497 a decorrere dall'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 15.500.000 per l'anno 2004, a euro 12.955.997 per l'anno 2005 e a euro 12.578.997 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
0. 2. 04. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di euro 424.667 per l'anno 2004, 431.497 per l'anno 2005 e di euro 431.497 a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento


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emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: All'onere fino a: 12.579.000 euro con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 15.075.333 euro per l'anno 2004, a 12.524.500 euro per l'anno 2005 e a 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006, e dall'articolo 2-bis, pari a 424.667 euro per l'anno 2004, a 431.497 euro per l'anno 2005 e a 431.497 euro.
2. 04. Blasi.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è incrementata di tre unità di livello dirigenziale generale.
2. 01. Molinari.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, a domanda, il passaggio diretto ad altra amministrazione.
2. Il presente articolo trova applicazione nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compreso il personale del settore operativo ed aeronavigante.
* 2. 02. Mascia, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, a domanda, il passaggio diretto ad altra amministrazione.
2. Il presente articolo trova applicazione nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compreso il personale del settore operativo ed aeronavigante.
* 2. 03. Bulgarelli, Cento.