Allegato A
Seduta n. 422 dell'11/2/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2674 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (APPROVATO DAL SENATO) (4645)

(A.C. 4645 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249, si origina a seguito del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo e dalla concomitante imminenza della scadenza del termine ultimo previsto dalla Corte costituzionale per porre definitivo rimedio alla situazione di compromissione del pluralismo esterno nel sistema dell'informazione radiotelevisiva, nonché di illegittima occupazione delle frequenze radiotelevisive;
la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, richiamata nel messaggio presidenziale, nel ribadire la finalità del perseguimento del massimo «pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione», sottolinea altresì che «sulla base delle esaustive risultanze istruttorie e delle relative proiezioni, secondo i dati e le valutazioni di stima offerti dagli stessi organi preposti al settore delle comunicazioni (...) deve escludersi la realizzabilità in Italia in tempi congrui della soglia minima prevista di diffusione dei sistemi di trasmissione televisiva alternativi alla via terrestre analogica (cavo, satellite, digitale terrestre). (...) Pertanto, il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza di programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi»;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, nel definire ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni dettate per la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, rinvia per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede testualmente che «in ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni». Poiché detto tempo per il rilascio o per il rinnovo assorbirà tutto l'anno 2004 e parte del 2005, risulta del tutto evidente la conservazione dell'attuale situazione di fatto, eludendo del tutto lo spirito e la lettera delle pronunce della Corte costituzionale;
le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento al decreto-legge in questione rispondono solo parzialmente all'obiezione di indeterminatezza delle disposizioni relative ai criteri di verifica dell'effettivo ampliamento dell'offerta del mercato radiotelevisivo a seguito dell'avvio dell'esercizio della tecnica digitale terrestre, così rimettendo alla discrezionalità di un organismo amministrativo la determinazione di presupposti che, in quanto attinenti sfere fondamentali quali la libertà


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di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica, godono della specifica tutela degli articoli 21 e 41 della Costituzione e sono sottoposti al regime della riserva di legge,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 4645.
n. 1. Innocenti, Montecchi, Bogi, Leoni, Soda, Grignaffini, Duca, Giulietti, Panattoni, Rognoni.

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, fa seguito al rinvio alle Camere della cosiddetta «legge Gasparri» (AC 310-D), disposto dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato del 15 dicembre 2003;
in particolare il messaggio tra i vari profili di illegittimità costituzionale della legge, individuava la sostanziale violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, sotto il profilo della mancata indicazione di un termine finale certo per la cessazione del regime transitorio per il passaggio definitivo dal sistema analogico al digitale e la mancata previsione di poteri sanzionatori in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ipotesi di esito negativo dell'accertamento della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri;
secondo il messaggio presidenziale, per poter considerare realizzate le condizioni in grado di giustificare il superamento del termine del 31 dicembre 2003 «deve necessariamente ricorrere la condizione che sia intervenuto un effettivo arricchimento del pluralismo» derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;
riguardo a tale profilo, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge non garantisce l'effettuazione di una compiuta verifica circa la sussistenza di un concreto pluralismo informativo; il comma, modificato dal Senato, si limita infatti ad accorciare i termini per l'effettuazione dell'attività di ricognizione del mercato da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, omettendo l'indicazione della data alla quale riferire l'accertamento, e riferendo l'accertamento non all'effettivo «raggiungimento» della popolazione da parte delle nuove reti ma alla sola «copertura» delle reti stesse;
il comma 2 dell'articolo 1 non stabilisce un termine preciso entro il quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare le deliberazioni in ordine alle violazioni dei limiti previsti per le emittenti radiotelevisive, con il rischio della prosecuzione a tempo indefinito dell'esercizio delle reti eccedenti tali limiti; il comma 2 dell'articolo 1, inoltre, non prevede alcun potere sanzionatorio diretto derivante dall'esito negativo dell'accertamento da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il comma, infatti, in primo luogo rinvia a un procedimento complesso e, comunque, lungo (fino a dodici mesi), con la conseguente protrazione del periodo transitorio concesso dal decreto-legge, ed in secondo luogo, con il richiamo al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 249 del 1997, prevede l'assunzione di misure per la dismissione della rete che eccede i limiti antitrust, senza prescrivere la cessazione delle trasmissioni della rete che si accerti eccedere detto limite;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento ancora non garantiscono l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno di cui all'articolo 21 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 4645.
n. 2. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Boccia, Bressa, Cardinale, Rosato, Carra, Carbonella, Tuccillo, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini.