Allegato B
Seduta n. 420 del 9/2/2004


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LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
il 6 febbraio 2004 i quindici dipendenti della filiale della città di Catania della «Rasimelli e Coletti» di Perugia, azienda di trasporto e logistica merci, che non percepiscono lo stipendio da quattro mesi e che temono il licenziamento, hanno indetto una giornata di sciopero per sensibilizzare le istituzioni locali e nazionali -:
se non ritenga opportuno intervenire, presso i soggetti interessati, al fine di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, e adoperarsi affinché ai lavoratori in questione vengano corrisposti i salari arretrati e vengano altresì date opportune e certe garanzie sul loro futuro occupazionale, in un'area già purtroppo interessata da altre e gravi crisi.
(4-08820)

STUCCHI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 33, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, ha previsto che chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della medesima legge, abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, poteva denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal medesimo articolo, a proprie spese;
il comma 6 del medesimo articolo 33 citato ha previsto, altresì, che i datori di lavoro che hanno inoltrato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi del comma 1 indicato non sono punibili in particolare per le violazioni delle norme relative al lavoro compiute,


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antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata;
risulta che in alcune regioni del nord e del centro Italia, la maggior parte dei 600.000 lavoratori immigrati regolarizzati e impiegati in attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare - e cioè pensionati e giovani famiglie con neonati e bambini in tenera età, con un reddito medio basso - il giorno dopo essere stati regolarizzati hanno abbandonato i propri datori di lavoro in concomitanza delle festività natalizie o delle ferie estive, senza dare alcun preavviso;
una volta abbandonati i medesimi datori di lavoro, gli immigrati regolarizzati si sono rivolti a compiacenti centri di assistenza e a patronati sociali i quali li stanno assistendo legalmente in controversie di lavoro per questioni attinenti il periodo di attività pregresso alla regolarizzazione, chiedendo, quasi sempre in modo non corrispondente al vero, il pagamento di ferie non pagate, periodi lavorativi eccessivi e quant'altro, a volte con richieste assimilabili a forme di vera e propria estorsione per i datori di lavoro regolarizzanti -:
se e quali iniziative normative il Ministro intenda adottare per: chiarire l'autentica interpretazione delle norme succitate, intesa ad escludere il fondamento giuridico di qualsiasi pretesa sollevata su tali istanze pretestuose e temerarie; tutelare tutte quelle famiglie di pensionati e di giovani coppie la cui unica responsabilità è stata quella di aver rispettato la legge, prevedendo l'immediata decadenza del permesso di soggiorno concesso a tali lavoratori immigrati regolarizzati e, quindi, l'adozione tempestiva nei loro confronti del decreto di espulsione, anche eventualmente di concerto con altri dicasteri competenti, sanzionare anche penalmente i comportamenti evidenziati, ascrivibili in molti casi alle fattispecie delittuose della truffa, dell'estorsione e dell'abbandono di minori.
(4-08822)