Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 418 del 4/2/2004
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(Iniziative normative per disciplinare la messa a norma degli impianti di energia eolica installati in assenza di un piano regionale - n. 3-03010)

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni, alla quale ricordo che ha un minuto di tempo a disposizione, ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-03010 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2).

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, il quesito che pongo all'onorevole ministro parte da alcune considerazioni che possono apparire banali ma che credo siano state trascurate al punto tale da contraddire, nella pratica attuazione, le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Questa legge ha lo scopo, infatti, di promuovere l'uso delle fonti rinnovabili o pulite di produzione di energia a tutela dell'ambiente.
La legge n. 10 del 1991 assegnava un termine alle regioni perché adottassero i piani energetici regionali. Dal 1991, le regioni sono rimaste inattive (in particolare, la regione Campania non ha prodotto il piano regionale). Conseguentemente, l'insediamento di centrali di produzione energetica, in particolare le centrali fotovoltaiche, in applicazione della citata legge n. 10 del 1991, è stato realizzato in assenza di una regolamentazione di dettaglio, producendo anche un impatto contraddittorio con le finalità della legge a causa della sregolatezza degli insediamenti stessi.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni...

ERMINIA MAZZONI. A distanza di dieci anni, la regione ha adottato una delibera di giunta che non tiene conto degli eventi verificatisi nelle more dal 1991 ad oggi; prevede norme di dettaglio che mettono in seria difficoltà coloro che, aderendo allo spirito della legge n. 10 del 1991, hanno prodotto insediamenti di energia pulita, in contraddizione con la legge nazionale.
Chiedo quindi al Governo se non intenda ricorrere ai poteri sostitutivi che la legge gli riconosce.

PRESIDENTE. Il ministro delle attività produttive, onorevole Marzano, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO MARZANO, Ministro delle attività produttive. Signor Presidente, onorevole collega, è importante operare una distinzione, in questa materia, tra le normative che si sono succedute nel tempo.
In quella che potremmo definire genericamente una prima fase, ossia a decorrere dall'entrata in vigore della legge del 1991, l'autorizzazione alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili


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fu sostituita da una semplice comunicazione al Ministero dell'industria, all'ENEL e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, poi, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 sul decentramento amministrativo, alla competente provincia.
Dunque, dal 1991 la normativa prevedeva una semplice comunicazione. Ben inteso, la costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non si poteva sottrarre alle autorizzazioni di natura urbanistica, ambientale e paesistica. È da presumere, quindi, che gli impianti realizzati in Campania abbiano seguito le procedure al tempo previste, ivi inclusa quella per la valutazione dell'impatto ambientale.
È poi intervenuta una recente normativa, in quanto il 31 gennaio scorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva europea 2001/77/CE, recante norme per la promozione dell'elettricità prodotta con fonti di energia rinnovabili.
L'articolo 12 di questo decreto legislativo stabilisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse alle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Questo stesso articolo 12 del decreto legislativo prevede che in Conferenza unificata, su proposta del ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di quello per i beni e le attività culturali, si approvino le linee guida per l'applicazione della procedura di autorizzazione. Queste linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti - con specifico riguardo a quelli eolici - nel paesaggio.
In attuazione di queste recenti norme, le regioni possono dunque procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti. Queste nuove norme bilanciano l'esigenza di promuovere la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili pulite ed inesauribili con quella di salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
Quanto alle previsioni della delibera della giunta regionale della Campania del 15 novembre 2001, non sembra si possa sostenere che siano applicabili agli impianti preesistenti; trattandosi di un atto della giunta, essa è da intendersi come atto di indirizzo e non come norma. Quindi, per quanto riguarda il passato non si ritiene che sussistano le condizioni per interventi sugli impianti di energia eolica già installati; per quanto riguarda invece gli impianti futuri si applicherà la nuova procedura prevista dal recente decreto legislativo sulle fonti rinnovabili.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzoni ha facoltà di replicare. Le ricordo che ha due minuti di tempo a disposizione.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, sono sicuramente soddisfatta della risposta che mi ha dato il ministro, dal momento che egli ha indicato dettagliatamente i passaggi normativi importanti che ci sono stati, non ultimo il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria in materia di fonti energetiche pulite. Questo è un dato importante perché documenta l'attenzione del Governo rispetto alle preoccupazioni che provengono da più parti del territorio sull'uso improprio di queste fonti energetiche pulite, che alla fine si trasformano in una sorta di boomerang: nascono per proteggere l'ambiente ma, per la mancanza di regole relative al loro insediamento, diventano degli elementi dannosi per l'ambiente stesso.
La regolamentazione che stiamo introducendo è quindi importante per il futuro. Ma il passaggio più importante della risposta del ministro è quello relativo alla disciplina delle situazioni pregresse, che impropriamente - come ha confermato anche il ministro - la regione, con un atto


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della giunta, ha pensato di disciplinare a posteriori, scaricando peraltro il peso della propria inerzia, quindi le proprie responsabilità, sulle spalle di imprenditori che, corrispondendo alle intenzioni del legislatore nazionale, hanno investito personalmente per realizzare insediamenti volti a tutelare il nostro ambiente.
Io mi auguro che questa indicazione governativa possa raggiungere gli organi preposti all'attuazione di queste politiche anche sul territorio regionale, perché nel territorio della Campania, in particolare nelle province di Avellino e di Benevento, si stanno verificando situazioni di grave difficoltà, alle quali credo che il Governo, nel rispetto delle normative che ha dettato, dovrebbe porre rimedio con un intervento diretto. Tra l'altro, al di là delle competenze che sono state trasferite alle regioni nel settore energetico, vi è a monte una competenza del legislatore nazionale e quindi del Governo ad intervenire in via sostitutiva.
Quindi, questo è il mio auspicio, avendo ascoltato le parole del ministro, che mi sembrano dare speranze in tal senso alle comunità interessate.

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