![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Amoruso, il presidente della III Commissione, onorevole Selva.
GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, il provvedimento in esame provvede all'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno dell'Unione europea.
La Convenzione del 23 luglio 1990, il cui obiettivo è di eliminare le doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili tra imprese associate, è entrata in vigore il 1o gennaio 1995 ed è stata stipulata per un periodo di cinque anni. La Convenzione è stata ratificata in Italia con legge 22 marzo 1993, n. 99.
A seguito dell'entrata nell'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il 25 dicembre 1995, il Consiglio ha
concluso un accordo per l'adesione di detti paesi alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.
La Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati membri non avessero intrapreso, ai sensi dell'articolo 20 della stessa (che prevedeva la possibilità da parte degli Stati contraenti di riunirsi, sei mesi prima della scadenza del termine di vigenza della stessa, allo scopo di deciderne il rinnovo), misure finalizzate alla sua proroga.
Con il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1999, oltre ad estendere la durata della Convenzione per ulteriori cinque anni, si è introdotto il principio dell'automatica estensione dei suoi effetti temporali. L'articolo 20, infatti, è stato così definito: «La presente Convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea».
Tale meccanismo di rinnovo automatico risponde, in particolare, alle istanze del settore privato, che aveva rappresentato l'opportunità di intraprendere una tempestiva azione per assicurare la proroga della Convenzione.
Quindi, mi sembra che tutto si svolga nel rispetto delle disposizioni del trattato dell'Unione europea. Raccomando pertanto la rapida approvazione del disegno di legge.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni svolte dal relatore.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
![]() |
![]() |
![]() |