Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 418 del 4/2/2004
Back Index Forward

Pag. 16


...
(Dichiarazioni di voto - Doc. IV-quater, n. 88)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo, in questo caso, in una situazione limite molto diversa da quelle che abbiamo poc'anzi esaminato e che ci induce a fare una valutazione diversa rispetto a quelle precedentemente fatte. I due criteri di discrimine, che sono stati introdotti dall'articolo 68 della Costituzione, come novellato dal Parlamento, e che attengono alla valutazione


Pag. 17

che la Camera dei deputati deve esprimere sul contenuto di critica o di denuncia politica delle affermazioni in esame, nonché sulla connessione con la funzione parlamentare, ci sembrano, in questa sede, molto prossime al comportamento tenuto dal collega Sgarbi. Mi riferisco non certo alla sede, perché se dovessimo valutare la contiguità con la funzione parlamentare in relazione alla sede nella quale queste dichiarazioni sono state rese (la trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani) dovremmo desumere che necessariamente si verte su due piani totalmente diversi. Però, la propensione naturale che ciascuno di noi ha a tutelare le posizioni sociali deboli e a valutare i fenomeni sociali come strettamente attinenti alla funzione che ci è propria, che è quella demandataci dal costrutto costituzionale, insieme alla capacità e al dovere di valutare criticamente quello che si svolge intorno ad essa, può creare una situazione di contiguità con la funzione parlamentare. Dico ciò perché, in realtà, il discorso dell'onorevole Sgarbi trasse le movenze da una vicenda antipatica perché si trattò sostanzialmente di un errore giudiziario relativamente ad una vicenda che ebbe come protagonista una povera donna somala che era stata sottoposta ad un provvedimento cautelare sospettandosi che essa avesse sottratto dei minori; accusa poi rivelatasi infondata tanto che la donna in questione è stata poi assolta.
Nelle valutazioni che un fenomeno di questo tipo induce in tutti gli osservatori si nota che c'è molta parte di politica e molta propensione a valutare i fenomeni sociali e i fenomeni giudiziari per quello che essi portano nella loro complessità e a valutare gli errori giudiziari per i danni che essi possono comportare ai cittadini, soprattutto a quelli deboli. Pertanto, sotto questo profilo ritengo si possa intravedere una situazione limite che non esclude, quanto meno sotto il profilo soggettivo, cioè del convincimento di colui che parlava (e malgrado la sede deporrebbe totalmente in senso opposto), una certa contiguità.
Ma la contiguità maggiore va rilevata, a mio avviso, nella critica di contenuto politico. Infatti, la censura mossa alla procura della Repubblica non attiene, come nel caso precedentemente esaminato, al rapporto tra un avvocato e un pubblico ministero e, quindi, alla credibilità delle successive deposizioni di un soggetto che sarebbe stato messo in grado di conoscere gli atti processuali in virtù di un'affinità culturale con l'altro soggetto. Il caso di specie verte invece su una critica che è sostanzialmente riassumibile nei seguenti termini: i magistrati e, in particolare, i pubblici ministeri, nell'osservazione dei fenomeni, hanno un'ottica diversa da quella dei semplici cittadini. I primi hanno, infatti, un'ottica che l'onorevole Sgarbi definisce polemicamente «alterazione dello sguardo», il che rappresenta un fatto di verità. In fondo, il pubblico ministero ha il dovere di andare dietro l'intuizione investigativa, ha il dovere di sospettare, ha il dovere di verificare tutti quegli aspetti che gli sembrano avere una possibilità di sbocco investigativo nella ricerca della verità.
Ciò crea un'ottica distorta: non a caso, chi vi parla sostiene che non si debba poter accedere a questa funzione se non dopo aver acquisito la cultura della giurisdizione attraverso un lungo periodo di esercizio della funzione giudicante. Su tale tema, l'onorevole Sgarbi sviluppa una critica che, a mio parere, può avere elementi di contiguità con la critica squisitamente politica.
Ritengo pertanto che la fattispecie in esame, malgrado la sede, totalmente estranea al Parlamento, nella quale sono state rese le affermazioni in questione, presenti elementi tali da non consentirci di dichiarare sindacabile il comportamento del collega Sgarbi.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Back Index Forward