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PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 88).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Faccio presente che dopo la deliberazione della Giunta è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare la relatrice, onorevole Mazzoni.
ERMINIA MAZZONI, Relatore. Signor Presidente, anche in questo caso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità è stata formulata dall'onorevole Vittorio Sgarbi, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei sui confronti presso il tribunale di Brescia, il quale, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 140 del 2003 (come il Presidente ha preannunziato), ha ritenuto di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati, ai fini di una deliberazione sotto il profilo della sindacabilità o meno delle dichiarazioni oggetto della denuncia.
Il capo di imputazione oggetto della questione è relativo al delitto previsto e punito dagli articoli 595 del codice penale, nonché 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 perché, nel corso della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani, andata in onda in data 1o aprile 1999 alle 13,30, l'onorevole Sgarbi avrebbe offeso la reputazione della dottoressa Boccassini Ilda, magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, affermando tra l'altro: «occorrerà querelare anche lei, io spero che Il Giornale la quereli perché ciò che dice la Boccassini è altrettanto insultante di quello che lei ritiene di aver letto come insultante su di sé, se il mio assistente di studio vede Sharifa con un bambino crede che siano mamma e figlio, la Boccassini invece ha pensato che Sharifa fosse una mercante di minori. Non so se avete capito: è un problema di alterazione dello sguardo. Sì, i magistrati hanno una percezione diversa dalla realtà.». Queste le dichiarazioni inserite nel capo di imputazione.
Per quanto concerne il caso specifico, nel corso della trasmissione Sgarbi quotidiani, il deputato Sgarbi esamina il caso di un procedimento penale in danno di una cittadina somala - la menzionata Sharifa - incriminata per sottrazione di minori. Questo procedimento si è poi risolto con un'assoluzione e, nel corso dello stesso procedimento, la cittadina somala detenuta cautelarmente si impiccò nella cella.
Evidentemente, in tale situazione, vi è una serie di profili che l'onorevole Sgarbi prende in considerazione durante la suddetta trasmissione, rimettendo in discussione il tema - a lui sicuramente molto caro - delle disfunzioni della magistratura
e, dunque, dell'impellente necessità di intervenire con una modifica del sistema vigente, attraverso una riforma complessiva del processo penale e un riordino della funzione della magistratura (cosa che, peraltro, stiamo realizzando).
ERMINIA MAZZONI, Relatore. In questo caso, come in molti altri esaminati questa mattina e in altre sedute, emerge la consueta preoccupazione della Giunta per le autorizzazioni volta a comprendere l'esatto limite di quel diritto di critica e di denuncia politica che, adesso, abbiamo anche sancito in una legge approvata da questo Parlamento, la legge n. 140 del 2003.
Capisco le obiezioni che, rispetto a vicende analoghe - anche nella seduta di stamattina -, i colleghi hanno mosso con riferimento all'inclusione di simili vicende nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione. Indubbiamente, l'individuazione del nesso funzionale rispetto all'esercizio della funzione parlamentare non è cosa facile e, in proposito, la Giunta cerca di non andare oltre il limite funzionale - costituito appunto dall'esercizio dell'attività di critica - senza invadere la libertà di espressione e di esercizio dell'attività politica, che è connaturata all'esercizio della stessa funzione parlamentare.
Quindi, anche nel caso di specie, la pronuncia per l'insindacabilità è al limite dell'interpretazione della norma vigente, ma tiene conto di tale preoccupazione. Infatti, quando si affrontano anche al di fuori delle sedi istituzionali argomenti che hanno attinenza con il dibattito politico in corso, è difficile che si operi una netta divaricazione nella persona del parlamentare, che rimane tale sia all'interno sia all'esterno della sede istituzionale. Dunque, quando il parlamentare affronta un argomento, deve cercare di non incorrere nell'errore di andare oltre il diritto di critica.
Il caso in questione, ripeto, riguarda argomenti che l'onorevole Sgarbi ha affrontato molto di frequente nell'ambito parlamentare, presentando interrogazioni ed interpellanze e intervenendo per chiedere la modifica di norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario e di processo penale; pertanto, vi è uno stretto collegamento con la funzione parlamentare svolta.
Quella televisiva non è sicuramente una sede opportuna. Le espressioni, indubbiamente, ancora una volta, non sono comprensibili e giustificabili; però, in questa sede non siamo chiamati a giustificare la tipologia espressiva né a regolamentare le manifestazioni dei singoli parlamentari. Dobbiamo solo cercare di indagare se, anche in questo caso, le dichiarazioni espresse sono legate ad un tema che attiene all'esercizio della funzione parlamentare. A questo interrogativo, nella veste di relatore, ritengo di poter rispondere in maniera affermativa; ed è per questo motivo che ho chiesto alla Giunta per le autorizzazioni di pronunciarsi per la insindacabilità, e la stessa richiesta ora formulo all'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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