Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 418 del 4/2/2004
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(Discussione - Doc. IV-quater, n. 86)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 86).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Faccio presente che dopo la deliberazione della Giunta è pervenuta alla Presidenza anche una richiesta di deliberazione da parte del giudice procedente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che riguarda il deputato Sgarbi con riferimento ad un procedimento penale nei sui confronti pendente presso il tribunale di Milano.
Il procedimento nasce da una querela dell'avvocato Giuseppe Lucibello, che all'epoca dei fatti era difensore del dottor Pacini Battaglia. Nel corso di una trasmissione televisiva di cui all'epoca era conduttore, l'onorevole Sgarbi, il 17 ottobre 1996, si riferiva all'avvocato Giuseppe Lucibello di Milano, «affermando, fra l'altro, che questi si sarebbe reso responsabile di abusi, poiché quale difensore di un indagato arrestato ed essendo egli stesso indagato per reati connessi, aveva la libertà, grazie all'amicizia con il dottor di Pietro, di incontrare liberamente l'indagato in carcere, di modo che aveva la possibilità di incontrare Di Pietro e quindi dire a Di Pietro quello che ha detto Pacini Battaglia (...)».
In sostanza, questa è l'affermazione (che ho riportato testualmente dal capo di imputazione) che l'onorevole Sgarbi fece nella trasmissione di cui era conduttore e che ora gli viene contestata in sede penale. Come si vede, si tratta di critiche anche pesanti nel merito rivolte all'avvocato Giuseppe Lucibello, critiche che la Giunta ha peraltro ritenuto non riferibili all'attività parlamentare del deputato Sgarbi.
Infatti, in nessun atto parlamentare, precedente o successivo ai fatti, è stato riscontrato che il deputato Sgarbi abbia mai adoperato espressioni di analogo contenuto o espresso critiche di qualsiasi tipo nei riguardi dell'avvocato Lucibello. Non è stato riscontrato, e nemmeno l'onorevole Sgarbi ci ha potuto aiutare in questo, alcun aggancio fra queste critiche che l'onorevole Sgarbi ha espresso quale conduttore della nota trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani e l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi medesimo.
Non solo: la Giunta ha anche ritenuto di non intravedere alcun contenuto politico nelle suddette affermazioni dell'onorevole Sgarbi. Ancora una volta, tengo a sottolineare che né la Giunta né la Camera dei deputati sono le sedi adatte a giudicare della giustezza nel merito di tali critiche. Siamo indifferenti e neutrali - a maggior ragione il relatore - anche sul merito delle pesanti critiche che l'onorevole Sgarbi ha riferito all'attività professionale dell'avvocato Lucibello. Non ci riguarda: non siamo un tribunale del popolo che deve decidere se un collega è colpevole o innocente.
Dobbiamo stare a quanto stabilito dall'articolo 68 della Costituzione e dal nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 che richiede, ai fini della declaratoria di insindacabilità, due requisiti precisi: il contenuto politico della dichiarazione ed il nesso funzionale della stessa con il mandato parlamentare. Nessuno dei suddetti


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elementi è stato rilevato dalla Giunta che, a parità di voti, ha respinto la proposta del relatore di dichiarare l'insindacabilità per l'onorevole Sgarbi.

PRESIDENTE. Onorevole Kessler, deve concludere.

GIOVANNI KESSLER, Relatore per la maggioranza. Dunque, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non costituiscono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore di minoranza, l'onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore f.f. di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la vicenda in esame sia assolutamente chiara e, come relatore di minoranza, intendo invitare l'intera Assemblea ad un voto che riconduca le opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.
Si tratta di dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso di una trasmissione televisiva del 17 ottobre 1996 che si occupava di un fatto di cronaca politica e di un episodio di malcostume giudiziario. Mi riferisco ad uno di quegli episodi, cari colleghi, che determinarono l'ex pubblico ministero della procura di Milano ad abbandonare la toga ed a dimettersi dalla magistratura per bloccare un'inchiesta disciplinare del Consiglio superiore che verteva anche sul tema oggi in discussione. Il collega Kessler ha ritenuto che la forte denuncia, l'aspra critica e l'espressione di opinione assolutamente chiara dell'onorevole Vittorio Sgarbi non debba rientrare nelle guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione.
Ebbene, si tratta di un episodio che fa tornare alla mente un avvocato del foro di Milano, del quale non avevamo sentito parlare, né prima né dopo i processi di Tangentopoli nei quali il dottor Di Pietro era pubblico ministero: l'avvocato Lucibello, il quale fu additato da Sgarbi per una notoria amicizia e per una notoria affinità con il pubblico ministero Di Pietro nonché per essere il difensore di un indagato eccellente della Tangentopoli milanese, Pacini Battaglia, sul quale si innestò quella clamorosa indagine del GICO della Guardia di finanza che, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche, portò a conoscenza della pubblica opinione il fatto che Pacini Battaglia avesse detto che era stato «sbancato» dal pubblico ministero Di Pietro.
È proprio su questa circostanza - riguardo alla quale Pacini Battaglia intervenne per correggere la sua affermazione (che era stata intercettata), dicendo che non aveva detto che era stato «sbancato», bensì «sbiancato» (mentre successivamente disse che era stato «stancato», e via dicendo) - che Sgarbi espresse, nel corso di una trasmissione televisiva, una critica durissima sulla circostanza obiettiva che l'avvocato Lucibello, amico e sodale del pubblico ministero Di Pietro (il quale indagava su Pacini Battaglia), si trovò ad essere il terminale in una triangolazione che certo si esponeva ad una critica di costume e ad una critica politica particolarmente incisiva, e rispetto alla quale avremmo dovuto e potuto sapere cosa ne pensasse l'ex magistrato Di Pietro, se costui non si fosse dimesso per tempo, per evitare che l'inchiesta del Consiglio superiore della magistratura approfondisse questo tema.
Pertanto, se quei fatti sono stati al centro del dibattito politico, se sono stati al centro dell'interesse della pubblica opinione e se sono stati al centro di una critica, anche aspra, venuta da più parti...

PRESIDENTE. Onorevole Preda! Onorevole Michele Ventura! Onorevole Maran!

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore f.f. di minoranza. Se, pertanto, di tale critica l'onorevole Sgarbi si è dimostrato interprete, in quella trasmissione televisiva, non c'è dubbio che le sue affermazioni - affermazioni che peraltro si potevano leggere, in quel tempo, su tutti i giornali e


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non erano contestate, se non da chi aveva interesse a coprire...

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, la invito a concludere.

VINCENZO FRAGALÀ, Relatore f.f. di minoranza. Ebbene l'onorevole Sgarbi ha certamente espresso un'opinione che, ad avviso del relatore di minoranza, deve assolutamente rientrare nelle guarentigie previste dall'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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