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1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, alla gestione del Sistema museale provvede una apposita fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta, e altri soggetti pubblici e privati.
2. Lo statuto della fondazione definisce, in particolare:
a) le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle strutture museali ed espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia gestionale delle strutture stesse;
b) le modalità e i criteri con cui ulteriori strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova costituzione, operanti nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi ad esso;
c) le modalità e i criteri di partecipazione alla fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
d) le modalità di equilibrata ripartizione delle risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da attribuire alle strutture ad esso associate.
3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con sede a Firenze aggiungere le seguenti: presso la Galleria nazionale della moda e del costume.
3. 1. Spini, Carli, Grignaffini, Lolli, Martella, Chiaromonte.
(Approvato)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è autorizzata una spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2004.
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 01. La Commissione.
(Approvato)