Allegato A
Seduta n. 418 del 4/2/2004


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(A.C. 2291 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modalità di gestione del Sistema museale).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, alla gestione del Sistema museale provvede una apposita fondazione, con sede a Firenze, costituita e disciplinata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I compiti di direzione scientifica del Sistema museale sono affidati alla Galleria nazionale della moda e del costume. Alla fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il Ministero delle attività produttive, le regioni e gli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, l'Associazione per il Museo della seta di Como e del Museo didattico della seta, le cui risorse finanziarie, strumentali e umane sono destinate alle esigenze del Museo nazionale della seta, e altri soggetti pubblici e privati.
2. Lo statuto della fondazione definisce, in particolare:
a) le funzioni di indirizzo, raccordo e coordinamento delle attività delle strutture museali ed espositive in cui il Sistema museale si articola ai sensi dell'articolo 1, prevedendo speciali forme di autonomia gestionale delle strutture stesse;
b) le modalità e i criteri con cui ulteriori strutture museali ed espositive, già esistenti o di nuova costituzione, operanti nei settori della moda, del costume e dei prodotti tessili, delle calzature e degli accessori possono entrare a far parte del Sistema museale o associarsi ad esso;
c) le modalità e i criteri di partecipazione alla fondazione delle regioni, ferme restando le loro competenze istituzionali, e degli enti locali nel cui territorio hanno sede le strutture in cui il Sistema museale si articola, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
d) le modalità di equilibrata ripartizione delle risorse economiche del Sistema museale tra le strutture che ne fanno parte e i criteri e i limiti dei contributi da attribuire alle strutture ad esso associate.

3. Il Sistema museale è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Modalità di gestione del Sistema museale).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con sede a Firenze aggiungere le seguenti: presso la Galleria nazionale della moda e del costume.
3. 1. Spini, Carli, Grignaffini, Lolli, Martella, Chiaromonte.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 59 della legge 28


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dicembre 2001, n. 448, è autorizzata una spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2004.

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 01. La Commissione.
(Approvato)