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1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica non limitata all'ambito locale;
l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Sopprimerlo.
2. 600. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
2. 7. Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Rosato.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: seguenti attività fino alla fine della lettera con le seguenti: imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite di Internet;
2. 9. Rognoni, Panattoni, Albonetti, Adduce.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: editoria fino a: INTERNET.
2. 300. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: cinema fino alla fine della lettera.
2. 301. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: pubblicità esterna fino alla fine della lettera.
2. 302. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: iniziative di comunicazione di prodotti e servizi.
2. 303. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.
Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: sponsorizzazioni.
2. 304. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.