Allegato A
Seduta n. 417 del 3/2/2004


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(A.C. 310 ed abb.-D - Sezione 5)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità).

1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni, l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.