Allegato A
Seduta n. 416 del 2/2/2004


Pag. 13


DISEGNO DI LEGGE: S. 2674 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 352, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI MODALITÀ DI DEFINITIVA CESSAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249 (APPROVATO DAL SENATO) (4645)

(A.C. 4645 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ


La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249, si origina a seguito del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo e dalla concomitante imminenza della scadenza del termine ultimo previsto dalla Corte costituzionale per porre definitivo rimedio alla situazione di compromissione del pluralismo esterno nel sistema dell'informazione radiotelevisiva, nonché di illegittima occupazione delle frequenze radiotelevisive;
la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, richiamata nel messaggio presidenziale, nel ribadire la finalità del perseguimento del massimo «pluralismo esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione», sottolinea altresì che «sulla base delle esaustive risultanze istruttorie e delle relative proiezioni, secondo i dati e le valutazioni di stima offerti dagli stessi organi preposti al settore delle comunicazioni (...) deve escludersi la realizzabilità in Italia in tempi congrui della soglia minima prevista di diffusione dei sistemi di trasmissione televisiva alternativi alla via terrestre analogica (cavo, satellite, digitale terrestre). (...) Pertanto, il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo dell'utenza di programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo (articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997), non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi»;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, nel definire ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizioni dettate per la complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, rinvia per l'adozione dei provvedimenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale prevede testualmente che «in ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni». Poiché detto tempo per il rilascio o per il rinnovo assorbirà tutto l'anno 2004 e parte del 2005, risulta del tutto evidente la conservazione dell'attuale situazione di fatto, eludendo del tutto lo spirito e la lettera delle pronunce della Corte costituzionale;


Pag. 14

le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento al decreto-legge in questione rispondono solo parzialmente all'obiezione di indeterminatezza delle disposizioni relative ai criteri di verifica dell'effettivo ampliamento dell'offerta del mercato radiotelevisivo a seguito dell'avvio dell'esercizio della tecnica digitale terrestre, così rimettendo alla discrezionalità di un organismo amministrativo la determinazione di presupposti che, in quanto attinenti sfere fondamentali quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di iniziativa economica, godono della specifica tutela degli articoli 21 e 41 della Costituzione e sono sottoposti al regime della riserva di legge,

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 4645.
n. 1. Innocenti, Montecchi, Bogi, Leoni, Soda, Grignaffini, Duca, Giulietti, Panattoni, Rognoni.