Allegato A
Seduta n. 416 del 2/2/2004


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PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA) (310-434-436-13431372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D)

(A.C. 310 ed abb.-D - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ


La Camera,
premesso che:
a seguito del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica della proposta di legge concernente norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, l'Assemblea, su proposta delle competenti Commissioni, ha deciso a maggioranza di escludere dalla discussione molte parti del testo, in particolare, gli articoli 23 e 15, comma 7, ritenendo che non fossero interessati dal messaggio del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la votazione di tali articoli avverrà senza che vi sia stato su di essi un riesame nel merito in relazione ai contenuti del messaggio del Presidente della Repubblica che, pure, i sottoscritti ritengono riferiti anche ai predetti articoli;
l'articolo 23, comma 5, del testo in esame prevede che la licenza di operatore di rete sia rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva, o sulla base di un generale assentimento. Questo meccanismo, consentendo agli operatori che dispongono delle frequenze in tecnica analogica di ottenere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, pregiudica lo sviluppo della tecnica digitale e rafforza l'attuale assetto dualistico, in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002 che chiedeva invece l'inserimento di un meccanismo tale da porre rimedio a una situazione di «occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva dell'etere»;


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la sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 1985 richiede che sia evitato il pericolo «che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela». La preoccupazione è fondata. Nel 2002 in Italia la stampa ha assorbito il 39,4 per cento del mercato pubblicitario, mentre la televisione ne ha assorbito il 53,3 per cento; nello stesso periodo le percentuali sono state rispettivamente del 57,3 per cento e del 32 per cento in Gran Bretagna, del 69,3 per cento e del 23 per cento in Germania, del 50,6 per cento e del 29,5 per cento in Francia, del 45,5 per cento e del 39,9 per cento in Spagna. Dal 1990 al 2003 la televisione italiana è passata dal 45,4 per cento al 55,4 per cento, mentre la stampa, nello stesso periodo è scesa dal 49,6 per cento al 37,1 per cento (dati Fieg). Il testo in discussione, lungi dal porre rimedio a questa situazione, ne irrobustisce i presupposti, anche stabilendo che le telepromozioni non siano calcolate ai fini della determinazione del tetto orario di affollamento pubblicitario (articolo 15, comma 7, lettere a) e b)). L'esclusione non ha alcun fondamento razionale perché le telepromozioni sono una forma di pubblicità, come è stabilito in tutti i Paesi europei e come ha correttamente scritto il Consiglio di Stato nei suoi due pareri del 16 gennaio e del 10 luglio 2002;
quanto al sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la piccola riduzione della sterminata area produttiva che ne caratterizza il mercato di riferimento potrebbe ancora consentire a chi detenga il 20 per cento (articolo 15, comma 2) di disporre di strumenti di comunicazione in misura tale da dar luogo alla formazione di posizioni dominanti; tale circostanza, aggravata dall'abrogazione (articolo 28, comma 1, lettera f)) delle soglie di settore per le posizioni dominanti fissate dalla legge n. 249 del 1997, contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma «che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti»,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-E ed abbinati.
n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Cusumano, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Maccanico, Cardinale, Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Soda, Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca, Giulietti, Bulgarelli, Russo Spena, Mascia, Titti De Simone, Pisapia, Deiana.